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Avvocato Maurizio Storti

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bollo auto, i dati del PRA sono prova relativa PDF Stampa E-mail
In tema di bollo auto, i documenti a c.d. "prova certa" possono vincere le risultanze del PRA.

In tema di bollo auto, i documenti a c.d. "prova certa" possono vincere le risultanze del PRA.

Sono queste le conclusioni a cui sono giunti i giudici del CTR Lazio (sentenza 44/2008) depositata il 10.4. u.s..

Il bollo auto, oggi divenuta tassa di possesso, deve essere pagata a prescindere dall'utilizzo del veicolo: la disciplina regolatrice è contenuta nell'art.5 D.L. 953/82 convertito in L. 53/83.

Il contribuente, nel caso in esame, si duoleva di fronte alla CTP di Viterbo che aveva perso il possesso del veicolo. I giudci di I° grado accoglievano il ricorso con sentenza confermata anche in appello.

Il collegio romano è giunto alle proprie conclusioni riportandosi agli arresti del giudice delle leggi (sent. 164/93) e della Suprema Corte di Cassazione (sent. 1011/06) secondo cui i dati del PRA costituiscono una prova relativa, suscettibile di prova contraria da parte del contribuente. 

 
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