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Le maestre della materna devono stare in bagno con i bimbi. PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
martedì 07 settembre 2010

Nelle scuole materne, i bambini devono essere sorvegliati anche in bagno e in caso di incidente il ministero dell'Istruzione è tenuto al risarcimento dei danni subiti.

Lo ha stabilito la Suprema Corte con la decisione n.9906 del 26.4.2010 con la quale  ha respinto il ricorso del Ministero dell'Istruzione sul caso accaduto in una scuola materna di Sava, in provincia di Lecce, dove una bimba di 3 anni si era fatta male nel bagno dell'asilo.
Per i Giudici di legittimità, la scuola e quindi il Ministero, sono sempre responsabili degli alunni e della loro sorveglianza.
Gli alunni  della scuola materna sono troppo piccoli per essere lasciati soli in bagno, e le maestre non possono limitarsi ad accompagnarli al gabinetto per fare subito ritorno in classe dagli altri bimbi; se non possono lasciare sola la classe, allora devono chiedere al personale della scuola di stare in bagno col bambino che ne ha necessità.

La  Cassazione  non ha accolto il ricorso del Ministero dell’Istruzione che non voleva corrispondere il risarcimento danni ai genitori di  una bimba di tre anni che si era fatta male nel bagno del suo asilo. La piccola alunna della scuola materna, tirando la catenella del wc, si era ferita gravemente a causa di un gancio caduto dalla struttura del bagno.

La maestra “non doveva lasciare sola la bimba avvalendosi eventualmente – spiega la Cassazione– dell’ ausilio e dell’intervento del personale non docente” che doveva essere allertato “su interessamento della maestra”. Responsabile del comportamento dell’insegnante di scuola materna è il suo datore di lavoro, ossia il Ministero dell’Istruzione che dovrà rifondere i danni provocati alla piccola dalla rottura della cordicella del wc.

 
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Proverbio/massima/motto

"Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala" (Proverbi 17,14) 

"Con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente" (Armand Jean du Plessis, Cardinale e Duca di Richelieu)

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"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"

"L’errore giudiziario non esiste, giacché è la giustizia stessa a costituire il colpevole come tale." 

"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)

 

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