La Cassazione a SS.UU. sull'art. 295 c.p.c.
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giovedì 21 giugno 2012
 
"Fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall'art. 297 c.p.c..

Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base dell'art. 337 c.p.c., comma 2, dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio."
 
Principio di diritto della Cassazione, questo, cui la Suprema Corte è pervenuta analizzando l'istituto della sospensione necessaria in ordine ai giudizi di filiazione, ritenendo quindi che "a questo regime non si sottrae la relazione tra il giudizio promosso per la dichiarazione di filiazione naturale definito con sentenza, pur non passata in giudicato, che l'accerta ed il giudizio di petizione d'eredità promosso da chi risulterebbe chiamato all'eredità se la sua qualità di figlio naturale dell'ereditando fosse riconosciuta."
 
Nella sezione "Giurisprudenza" la sentenza della Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-06-2012, n. 10027.