La Corte Cost. chiarisce la portata dell'art.126 bis del C.d.S.
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mercoledì 30 luglio 2008

La Corte Costituzionale, con sentenza del 7 maggio c.a. e rubricata al n. 165/08, in risposta a due Giudici di pace rimettenti, pur salvando dalla paventata incostituzionalità l'art. 126 bis comma 2 del D.lgs. 30.4.92 n. 285 (C.d.S.), ne chiarisce i contenuti e la portata, in particolare con riguardo alla comunicazione del proprietario che dichiari di non conoscere i dati del conducente che ha violato la norma del Codice stradale.

Richiamando due Sue precedenti pronunce (i.e. l'ordinanza 244/06 e l'ordinanza 434/07), la Corte sottolinea come occorra distinguere il comportamento di chi si disinteressi completamente della richiesta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, da chi presentandosi o scrivendo, espliciti, invece, le ragioni che gli impediscono di ottemperare all'invito.

Nel ribadire gli argomenti sistematici e letterali delle precedenti ordinanze, i Giudici del Palazzo della Consulta ritengono, infatti, che il proprietario del veicolo ha modo di esonerarsi da responsabilità dimostrando l'impossibilità di rendere una dichiarazione diversa da quella negativa (ossia di non conoscenza dei dati del conducente), perchè l'impianto normativo sanziona il "rifiuto" della condotta collaborativa, e non già la mera omessa collaborazione.

A conferma dell'interpretazione, la Corte sottolinea come "la scelta in favore di un'opzione ermeneutica che pervenisse alla conclusione di equiparare ogni ipotesi di omessa comunicazione dei dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, presenterebbe una dubbia compatibilità con l'art. 24 Cost. [...] non consentendo in alcun modo all'interessato di sottrarsi all'applicazione della sanzione pecuniaria [e] si solverebbe nella previsione di una presunzione iuris et de iure di responsabilità, con conseguente lesione del diritto di difesa, dal momento che risulterebbe preclusa all'interessato ogni possibilità di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta".

La Corte conclude attribuendo al Giudice comune il vaglio dell'idomeità delle giustificazioni vantate, il quale le valuterà, di volta in volta, anche alla luce delle caratteristiche delle singole fattispecie concrete sottoposte al suo giudizio.