O.S.A. esenzione ad ampio raggio
Scritto da Administrator   
giovedì 06 novembre 2008

Esenzione totale da registro e bollo per l'opposizione a sanzioni amministrative. Atti del processo e sentenza esclusi da ogni forma impositiva anche per i gradi successivi al primo.

E' estesa anche all'appello la norma che prevede l'esenzione da tasse e imposte degli atti del processo e della decisione, in caso di ricorso contro provvedimenti contenenti sanzioni amministrative.

Così si esprime la risoluzione delle Entrate n. 408 di ieri che tiene conto anche dei recenti sviluppi normativi che hanno reintrodotto il secondo grado in questo tipo di contenzioso. La questione è stata prospettata dal ministero della giustizia che emarginava come l'articolo 26, dlgs 40/06 ha abrogato la procedura in materia di opposizione alle sanzioni amministrative che prevedeva la sola ricorribilità in Cassazione della sentenza di primo grado. La modifica normativa comporta, pertanto, l'appellabilità della sentenza di primo grado secondo la procedura ordinaria. L'articolo 23 della legge 689/81, che in tema di sanzioni amministrative disciplina il giudizio di opposizione stabiliva che la sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione. A seguito dell'abrogazione di quest'ultima disposizione, nei giudizi in questione i provvedimenti del giudice di primo grado sono ora appellabili secondo la procedura ordinaria. Nessuna modifica normativa, invece, è stata apportata al comma 10 del medesimo articolo 23, il quale tuttora prevede che gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Tenuto conto della pronuncia della Suprema Corte Costituzionale (sent. n.98/2004) e delle finalità perseguite dal legislatore, l'Agenzia conclude che l'agevolazione in esame può essere estesa a tutti i gradi del processo. Nel caso specifico, pertanto, gli atti del procedimento e la decisione relativi al secondo grado del giudizio, non sono soggetti all'imposta di registro.

C'è da chiedersi, però, se è vero (come ribadisce la risoluzione n. 408) che il  procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative è in primis caratterizzato da una semplicità di forme "intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale" nonchè, in secondo luogo, la ratio della norma agevolativa è volta a favorire il ricorso senza un aggravio di costi, se tutti i costi siano effettivamente eliminati.

Infatti, il richiamo effettuato dalla citata risoluzione è all'esenzione da ogni tassa e imposta: ma i diritti dgli Ufficiali Giudiziari ex art. 123 del D.P.R. 1229/59? Questi, costituendo dei proventi, sono assimilabili ad una tassa o imposta? 

Provate a notificare un atto di appello ad una Opposizione a Sanzione Amministrativa: troverete i costi di notifica.