Conciliazione delle controversie civile e commerciali D.lgs 28/2010
Scritto da Administrator   
mercoledì 10 marzo 2010

"Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala." (Proverbi 17,14). E' a questo passo della Bibbia che, verosimilmente, si è ispirato il Governo nel dare attuazione alla delega allo stesso conferita dalla legge 69/09 in materia di processo civile.

E' stato recentemente pubblicato in GU (n. 53 del 5 marzo 2010), il Decreto Legislativo n. 28/2010 (in vigore dal prossimo 20 marzo), il quale ha introdotto il procedimento di mediazione per la conciliazione nelle controversie civili e commerciali, con obiettivi di deflazione dei processi.

L'avvocato dell'attore (e si presume, non anche a quello del convenuto neppure in riconvenzionale, in analogia con l'abrogato art. 410 cpc, ora sostituito dal nuovo che prevede, per assurdo, la mera possibilità e non l'obbligatorietà di un previo tentativo conciliativo) ha l'obbligo, al momento del conferimento dell'incarico, di informare -chiaramente e per iscritto- il proprio assistito:

a- dell'esistenza procedimento di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010 (della durata non superiore a 4 mesi) e delle relative agevolazioni fiscali in esso previste dagli artt. 17 e 20 (es. esenzione da bolli, esenzione da imposta di registro, esenzione da ogni spesa o tassa -art. 17 del decreto-, credito di imposta fino a concorrenza di € 500,00 -art. 20 del decreto-);

b- che tale esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie di cui all'art. 5, co. 1, D.Lgs. 28/2010. A titolo  esemplificativo: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, da diffamazione con il mezzo della stampa (art. 5 co.1 che, lo ricordiamo, acquisterà efficacia decorsi dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del decreto: i.e. 20.3.2011).

Informazioni che, dovendo essere fornite per iscritto con un documento da allegare, tra l'altro, all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio, potranno essere inserite nella procura alle liti a margine o in calce all'atto.

Come conseguenza, in caso di violazione dei predetti obblighi, la Legge prevede l'annullabilità del contratto tra avvocato e assistito.

Il decreto prevede, altresì, che in caso di coincidenza tra proposta di conciliazione rifiutata e  sentenza, la parte vittoriosa non possa pretendere la rifusione delle spese di lite ma, anzi, sia tenuta al pagamento delle spese di controparte nonchèal pagamento di una sanzione pecuniaria pari all'importo del contributo unificato dovuto per la causa.

Sigolare, infine, la distinzione tra l'eventuale mancata partecpazione -senza giustificato motivo- all'incontro conciliativo, da cui il giudice può desume argomenti di prova, e le dichiarazioni rese durante l'incontro che, in caso di insuccesso, non possono essere utilizzate nel successivo processo e su cui non è ammessa prova testimoniale o deferito giuramento decisorio (i.e.: è meglio essere presenti e dire magari una bugia che essere assenti e non aver modo di poterla dire).