Le Sezioni Unite sui termini di costituzione nell'opposizione ai decreti ingiuntivi
Scritto da Administrator   
mercoledì 06 ottobre 2010

L’effetto “automatico” della riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opposto al decreto ingiuntivo opera per il “solo fatto” che l’opposizione sia stata proposta.

“Esigenze di coerenza sistematica, oltre che pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è conseguenza del solo fatto che l'opposizione sia stata proposta, in quanto l’articolo 645 prevede che in ogni caso di opposizione i termini a comparire siano ridotti a metà. Nel caso, tuttavia, in cui l'opponente assegni un termine di comparizione pari o superiore a quello legale, resta salva la facoltà dell'opposto, costituitosi nel termine dimidiato, di chiedere l'anticipazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 163 bis, comma 3.”

E' quanto afferma la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU. del 9 settembre 2010 n. 19246.

Conseguenza devastante della tardiva costituzione dell’opponente (oltre il termine di cinque giorni) è l'equiparazione alla sua mancata costituzione, con declaratoria di improcedibilità dell’opposizione.