Spese mediche e scolastiche: l'ex coniuge ha già il titolo nel verbale di separazione
Scritto da Administrator   
lunedì 13 giugno 2011

Per la Cassazione (sent. 11316/2011 del 23.5.2011) non si dovrà, pertanto, tornare ad ingolfare le aule di giustizia per ottenere un nuovo titolo cui fondare la pretesa al pagamento della quota relativa alle spese mediche e scolastiche non pagate dall'ex coniuge.

Dopo il risalente (e incongruo) unico precedente avuto con sentenza 1758/08 (in cui si riteneva di dover tornare dal giudice ogniqualvolta fosse semplicemente contestato l'importo non espressamente indicato nel verbale di omologa), la Cassazione finalmente fà marcia indietro ritenedo sufficiente l'indicazione nel provvedimento del generico richiamo alle spese mediche e scolastiche.

In effetti, perché un provvedimento diverso dalla sentenza costituisca titolo esecutivo, necessita che tale sia previsto dalla legge. Tuttavia, l’esecutività può dedursi da un complesso di altre disposizioni di legge (si veda ad esempio le ordinanze del presidente del tribunale nel giudizio di separazione dei coniugi -art. 708 cpc-, l’ordinanza relativa all’assegno in via provvisoria di cui all’art. 446 cc o, ancora, l’ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 553 cpc quale titolo esecutivo valevole nei confronti del terzo debitore pignorato).
Il verbale di separazione, accordo tra i coniugi poi omologato dal Tribunale, è sicuramente titolo esecutivo (la formula esecutiva, apposta sul verbale, ne è la prova), nel senso che all’accordo dei coniugi riversato e consacrato nel verbale è attribuita l’efficacia esecutiva, anche per le voci genericamente indicate come spese mediche e scolastiche. A nulla vale il tentativo di contestarne, appunto, la genericità giacchè la quantificazione è il risultato del mero calcolo matematico dei giustificativi di spesa comunicati all'ex.
L'asserita necessità di quantificazione degli importi pretesi (mossa a pretesto degli ex coniugi morosi) non ha ragion d'essere specie se trattasi di spese mediche e scolastiche "ordinarie", ossia di spese che l'altro genitore (appunto con l'ordinaria diligenza) può, anzi deve, presumere esistenti.