L'apposizione di un cancello condominiale è attività edilizia libera. TAR Calabria sent. 647/11
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giovedì 15 settembre 2011

Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il posizionamento del cancello non concreta un "abuso edilizio" della specie di quelli soggetti a demolizione: nessuna norma prescrive, infatti, che per realizzare l'opera in questione - un cancello con funzione di apertura e chiusura del varco di accesso ad una proprietà privata, opera che per sua stessa conformazione non determina volumetria - occorra preventivamente munirsi del permesso di costruire (cfr., tra le tante, Tar Brescia, I, 18 aprile 2011 n. 574; Tar Lazio, II, 6 ottobre 2008 n. 8777).

"Ne consegue che ai sensi dell’art. 5 D.l. 25 marzo 2010 n.40, conv. con modif. in l 20 giugno 2010. 73, la sostituzione del cancello, quale intervento di manutenzione ordinaria, è ascrivibile nell’attività edilizia libera, [...]. Come già affermato dalla giurisprudenza, infatti, "la sostituzione o il rinnovamento di serramenti e, quindi, di infissi, serrande, finestre e abbaini, rientra nel concetto di finiture di edifici, come tale configurabile in termini di manutenzione ordinaria ai sensi dell'art. 3 lett. a) T.U. 6 giugno 2001, n. 380 e, cioè, di attività libera e non soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 6 lett. a) dello stesso decreto, e ciò sia che vengano impiegati gli stessi materiali componenti, sia che la sostituzione o il rinnovamento venga effettuata con materiali diversi" (Tar Piemonte, I, 2 marzo 2009 n. 620; Id, 12 aprile 2010 n. 1761 e Tar Catanzaro, 1 luglio 2008 n. 1027 con specifico riferimento alla sostituzione di un cancello)".

T.A.R. Calabria, Sez. Distaccata di Reggio Calabria, sent. n. 647/2011 dell'11.8.2011.

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