L'indennità supplementare dovuta al dirigente per il rinvio a giudizio
Scritto da Administrator   
gioved́ 13 ottobre 2011

Il Tribunale di Roma, con sentenza dei primi di ottobre, ha preso posizione sulla disciplina prevista dall'art. 15 CCML Dirigenti Industriali.

In una causa promossa presso il più grande Tribunale d'Italia, tra le altre cose, veniva chiesta l'applicabilità dell'art. 15 CCNL Dir.Ind. con riferimento all'indennità supplementare spettante "ove si apra procedimento penale nei confronti del dirigente per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni".

Il G.U.L. investito del giudizio, ha ritenuto che la manifestazione del disagio dovuto per il procedimento penale aperto sia comunicata al datore di lavoro "in un tempo ragionevole" da detta apertura, onde far scaturire la volontà di dimettersi e di avvalersi dell'indennità supplementare.
Il Giudice, però, non ci aiuta a comprendere il ragionamento da cui muove per giungere a tale conclusione: cosa intende per "tempo ragionevole" ? Non possono realmente sussistere valide motivazioni per il dirigente di rimanere al proprio posto pur in pendenza di un giudizio, sino ad un punto che l'insostenibile situazione non costringa lo stesso a dimettersi ? Quale passaggio normativo ha indotto il Giudicante a ritenere applicabile il concetto di "tempo ragionevole" ?

Interrogativi, questi, che forse troveranno risposta nelle prossime sentenze che al momento, sono alquanto scarne (unico precedente indicato e non massimato era la sentenza della pretura di Roma datata 10.2.1982.