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STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA S T A T U T OTITOLO I Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE A norma dell’art.18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata __________________ Associazione Sportiva Dilettantistica. L’Associazione ha sede legale sportiva in __________________ (__), via ________________________, n. _______. L’Associazione potrà esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero. Articolo 2 - OGGETTO SOCIALE E SCOPI L’Associazione, ente apolitico ed aconfessionale, a norma dell’art. 29 dello Statuto del C.O.N.I. non persegue finalità di lucro, ha per oggetto la pratica dilettantistica dello sport del Pentathlon Moderno nell'ambito della F.I.P.M., nonché lo svolgimento di attività didattica con lo scopo di svolgere, propagandare, avviare, aggiornare, perfezionare e promuovere la pratica sportiva del Pentathlon Moderno in tutte le sue forme e manifestazioni. L’Associazione dilettantistica assume la forma di Associazione non riconosciuta caratterizzata dai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati e dall’elettività delle cariche associative. Articolo 3 - ACCETTAZIONE DELLE NORME E DIRETTIVE CONI E FEDERALI L’Associazione ________________________ accetta incondizionatamente, anche per i propri organizzati, le norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.) e del C.O.N.I. impegnandosi ad accettare e ad eseguire le decisioni dei suoi Organi. Articolo 4 - DURATA La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. TITOLO IIArticolo 5 - SOCI Sono soci coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Chiunque può essere ammesso a far parte dell’Associazione e, come socio, essere eletto alle cariche associative. La qualifica di socio diviene definitiva con la consegna della tessera, previo pagamento della quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea. Articolo 6 - AMMISSIONE DEI SOCI Fanno parte dell’Associazione in qualità di soci ordinari tutti coloro che abbiano presentato domanda di ammissione ratificata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e si impegnano al pagamento della quota associativa annuale. Tutti i soci si impegnano a prendere conoscenza dello Statuto Sociale, del Regolamento Interno, nonché della normativa federale, a rispettarne i contenuti ed a fare riferimento costante all'associazionismo sportivo. Articolo 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI Tutti i soci, in regola con la quota associativa, hanno diritto di voto in assemblea e possono accedere a tutte le cariche sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto. I soci sono tenuti:
In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi e/o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire proponendo all’Assemblea le seguenti sanzione: richiamo, diffida, espulsione, radiazione dall’Associazione. Qualora l’escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 (QUINDICI) giorni, ricorrere all’Assemblea dei soci verso il cui responso il socio potrà ricorrere all’Autorità Giudiziaria competente, a norma dell’art.24 del Codice Civile, entro 6 (SEI) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Il socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a norma dell’art. 24 del Codice Civile. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all’organo di cui il socio fa parte. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. Articolo 8 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO I soci cessano di essere tali per:
TITOLO IIIArticolo 9 - STRUTTURA DELLA ASSOCIAZIONE Gli Organi sociali sono:
Articolo 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante della Associazione _______________________________. La convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere comunicata qualsiasi mezzo che ne assicuri la ricezione, ad ogni socio almeno 20 (VENTI) giorni prima della data fissata e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione. Ogni socio potrà farsi rappresentare nell'Assemblea, quando non sia diversamente previsto da presente Statuto, mediante delega. Il delegato non potrà rappresentare più di 1 (UN) socio. L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci, per cui le deliberazioni prese in conformità delle norme statutarie obbligano e vincolano tutti i soci, compresi gli assenti. Le deliberazioni dell’Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, ad eccezione dei casi di modifiche allo Statuto sociale, per le quali è richiesta la presenza di ⅔ (DUE TERZI) dei soci aventi diritto al voto e la maggioranza dei presenti; - L'Assemblea dei soci si deve riunire, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente entro il 30 marzo di ogni anno. Non sono ammesse deleghe. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
- L'Assemblea dei soci potrà essere convocata, in via straordinaria, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera a scrutinio segreto, per appello nominale o per acclamazione. La votazione per l'elezione degli altri organi sociali e le sanzioni disciplinari deve avere luogo a scrutinio segreto. Articolo 11 - IL PRESIDENTE Il Presidente è eletto ogni ________ anni dall'Assemblea dei soci; gli sono attribuite la direzione e la legale rappresentanza del sodalizio, nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale; gli competono inoltre il coordinamento di tutte le attività ed il controllo diretto sulla gestione amministrativa e tecnico-sportiva. Presiede il Consiglio Direttivo. Articolo 12 - IL VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente è eletto ogni ________ dall'Assemblea dei soci; sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, in tutte le sue funzioni, con autorizzazione a sottoscrivere in proprio atti o comunicazioni del sodalizio. Articolo 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il sodalizio è amministrato e diretto dal Consiglio Direttivo composto da ________ membri, dal Presidente e dal Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è eletto ogni _______ dall'Assemblea dei soci. Si riunisce almeno ________ al ________ su convocazione del Presidente o del Vice Presidente. Può essere convocato in via straordinaria dal Presidente o dal Vice Presidente, o su richiesta scritta di almeno la metà dei suoi componenti. In tal caso la convocazione avviene a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi almeno 10 (DIECI) giorni prima della data stabilita per la riunione. La convocazione deve contenere la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, il luogo della riunione e l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito allorché sia presente la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri nella gestione ordinaria del sodalizio, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che per Statuto risultino in modo tassativo riservati all'Assemblea, di fronte alla quale è responsabile del proprio operato. Nei casi di straordinaria amministrazione, il Consiglio Direttivo può disporre autonomamente del fondo sociale, nei limiti del 50% del totale del Bilancio Preventivo. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti ed aventi diritto al voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, quello del Vice Presidente. E’ vietato agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima disciplina o disciplina associata se riconosciuta dal C.O.N.I., ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Il Presidente convoca annualmente l’assemblea dei tecnici e degli atleti dove tramite elezioni o altra forma democratica viene eletto un rappresentante dei tecnici da un collegio elettorale formato da soli tecnici ed un rappresentante degli atleti da un collegio elettorale formato da soli atleti. E' facoltà del Consiglio Direttivo istituire ed attribuire nel proprio ambito ulteriori cariche (Segretario, Responsabile Tecnico, etc.). Articolo 14 - RIELEGGIBILITA' E NON RETRIBUZIONE DELLE CARICHE Tutte le cariche sociali sono rieleggibili. E' esclusa ogni forma di retribuzione diretta o indiretta delle stesse, fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute e documentate, per lo svolgimento degli incarichi sociali. TITOLO IV GESTIONE E FONDO Articolo 15 - FONDO SOCIALE Le quote annualmente corrisposte dai soci e i beni acquistati con esse costituiscono il fondo comune del sodalizio. Articolo 16 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto e/o differito, proventi, avanzi di gestione e/o utili nonché fondi, riserve o capitale. Articolo 17 - SCIOGLIMENTO L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione del sodalizio. Lo scioglimento del sodalizio avviene per i seguenti casi: ________________________ (specificare) Lo scioglimento del sodalizio deve essere deliberato da apposita Assemblea straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno ¾ (TRE QUARTI) degli associati aventi diritto al voto, con l’approvazione a maggioranza qualificata, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ (TRE QUARTI) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Articolo 18 - LIQUIDAZIONE L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve altresì specificare le modalità della fase di liquidazione. In particolare:
TITOLO VDISPOSIZIONI FINALIArticolo 19 - RICHIAMO AD ALTRE NORME Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile, allo Statuto ed al Regolamento Organico della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.).
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Notizie giuridiche: |
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