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Avvocato Maurizio Storti

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Art. 9 del D.L. 1/2012, c.d. "liberalizzazioni"
 
Il C.N.F. ha pubblicato sul suo sito le "CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGGE N.1/2012 CRESCI-ITALIA". Di seguito il testo:
 
1. Il decreto-legge 24.01.2012 n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) è stato pubblicato sulla G.U. dello stesso giorno. Ai sensi dell’art. 98 è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (il 24 gennaio 2012). 

2. L’art. 9 (disposizioni sulle professioni regolamentate) abroga al comma 1 «le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». Al comma 4 abroga le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1. 

3. Le tariffe professionali, in relazione alle quali il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 aveva disposto l’abrogazione dell’inderogabilità dei minimi, ora sono soppresse anche come semplice riferimento. 
 
4. L’accordo tra avvocato e cliente deve essere scritto, con forma ad substantiam, e il compenso deve essere commisurato al «grado di complessità dell’incarico» (art. 9, co. 3 d.l. 1/2012), «all’importanza dell’opera e al decoro della professione» (art. 2233, co. 2 cod. civ.). 
 
5. In attesa che il Ministero della giustizia elabori i parametri necessari alla liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato, per evitare una non altrimenti colmabile lacuna del sistema, appare opportuno il riferimento alla previgente disciplina tariffaria

6. Questa soluzione è altresì confortata dal fatto che, restando in vigore l’art. 2233 cod. civ. che, oltre alle tariffe fa riferimento agli usi, nel concordare il compenso le parti possono fare riferimento a quanto normalmente praticato fino ad oggi

7. Il giudice, sia in sede di regolamento delle spese ex art. 91 c.p.c., sia in sede di contrasto tra le parti in relazione alla determinazione del corrispettivo dovuto al professionista per l’attività svolta, potrà dunque liquidare il compenso utilizzando le tariffe, giacché allo stato non sono stati pubblicati i parametri e il giudice non può astenersi dal giudicare.

8. Anche le parti potranno fare riferimento ai parametri giudiziali per determinare il compenso – una volta che saranno approvati e pubblicati dal ministero vigilante – a meno che il cliente non sia un consumatore o una microimpresa. 

9. Nel caso in cui il cliente sia un consumatore o una microimpresa è fatto divieto, pena la nullità, di fare impiego dei parametri. La nullità riguarda solo la clausola riguardante la determinazione del compenso, è “di protezione”, invocabile solo dal cliente, e produce gli effetti di cui all’art. 36 del codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206). 

10. Al fine di evitare commistioni, conviene utilizzare due modelli diversi di contratto di prestazione d’opera professionale: uno per i consumatori e le microimprese, l’altro per i soggetti rivestenti un diverso status. In questo secondo caso, sono ammessi diversi criteri di valutazione del compenso, compresi i parametri giudiziali. 

11. In tutti i casi, la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e contenere le voci di costo (che potranno essere anche diverse da quelle già previste nelle tariffe) comprensive di spese, oneri e contributi. 

12. L’avvocato è tenuto a rendere noto al cliente la complessità dell’incarico, a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, ove stipulata, ed a fornire le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico al suo compimento. Poiché per l’attività giudiziale appare impossibile ipotizzare tutte le vicende processuali che si possono verificare, appare utile inserire nel contratto una clausola di salvaguardia che faccia salve circostanze non previste o non prevedibili dalle parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione. 

13. Ove il cliente ne faccia richiesta, la misura del compenso deve essere fornita in forma scritta. Il preventivo, qualora reso in forma scritta e sottoscritto dal cliente per accettazione, può costituire la base del contratto di prestazione d’opera professionale (a differenza del preventivo, il contratto deve comunque rivestire necessariamente la forma scritta). Sia il contratto sia il preventivo possono contenere, in specie per le prestazioni giudiziali, solo valori di massima, cioè prevedibili secondo la diligenza professionale, al momento dell’affidamento dell’incarico. Non appare dunque esigibile lo stesso grado di analiticità del preventivo (e del contratto) in tutti i casi. Si potrà anche fare ricorso a previsioni alternative secondo l’evoluzione dell’incarico e a clausole di rinegoziazione. L’inosservanza delle prescrizioni del terzo comma dell’art. 9 costituisce illecito disciplinare. 

14. In conformità al principio tempus regit actum le nuove disposizioni non riguardano i rapporti già in essere, in quanto sorti anteriormente al 24 gennaio 2012

15. Nell’ambito del compenso si può prevedere il palmario, il patto di quota lite , una somma à forfait oppure una quantificazione oraria

16. Si potrebbe, altresì, prevedere una clausola arbitrale in caso di controversia con il cliente. Seguendo l’orientamento invalso nella prassi notarile e dei dottori commercialisti, il presidente e/o l’arbitro non nominato dalle parti potrebbe essere nominato dal presidente del COA prescelto dalle stesse. 

17. E’ da ritenere che permanga in capo ai COA il potere di rendere i pareri circa la congruità dei compensi, risultando tuttora vigente la previsione dell’art. 14 del r.d.l. n. 1578/1933 e comunque in considerazione di quanto dispongono gli artt. 2233 cod. civ. e 636 cod. proc. civ..

18. La richiesta di decreti ingiuntivi e l’assegnazione delle cause in decisione potrà essere accompagnata dall’allegazione di note di proposta del compenso da liquidarsi ad opera del giudice, redatte sulla base delle tariffe quanto all’attività precedente il 24 gennaio 2012 e con indicativo riferimento alle stesse (quanto meno fino all’adozione dei parametri di cui sopra) per il periodo successivo. 

19. Con riferimento alla durata del tirocinio professionale, ridotta ora a diciotto mesi in forza del comma 5 dell’art. 9, considerato che la norma non spiega cosa accada ai tirocini in corso, e che le disposizioni vigenti conformano il tirocinio del praticante avvocato lungo l’arco di 24 mesi, in attesa che il legislatore si faccia carico, in sede di conversione in legge, di colmare la grave lacuna indicata, si ritiene che la riduzione a diciotto mesi possa essere applicata solo ai tirocini iniziati a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni in oggetto (24 gennaio 2012).
 
 
Manifestazione dell'Avvocatura il 26.1.2012 ore 11.00

Finalmente tutta l'Avvocatura romana, storicamente contrapposta nei due schieramenti delle liste "Vaglio" e "Conte", protesterà unita il prossimo 26.1.2012 alle ore 11.00 davanti alla RAI in Viale Mazzini.

Era ora: la classe forense deve procedere, compatta, alla protesta per scongiurare il tentativo volto ad impedire l'applicazione del diritto costituzionale dell'accesso alla giustizia. Le disfunzioni (ormai croniche) del comparto, infatti, vengono risolte non ottimizzando le attività e le risorse, non utilizzando la tecnologia, non imponendo ai Giudici di fare il loro lavoro (scrivere sentenze) e non "dirigere il traffico" delle udienze, ma negando di fatto, ai cittadini, la possibilità di tutelarsi di fronte al Giudice. 

Dopo il filtro della media-conciliazione, dopo gli aumenti ingiustificati dei costi vivi del processo, si tende oggi a svilire la figura dell'avvocato (unico titolare del c.d. jus postulandi, ossia della capacità di confronto con il Giudice) compromettendo il suo compenso, non più legato alla previsione della legge e al decoro (tutti elementi che se disattesi comportavano illeciti disciplinari) ma esclusivamente al mercato in cui "qualità" non fa rima con "sconto". 

"Si può ragionevolmente ritenere che chi pensa che il denaro possa tutto, sia egli stesso disposto a tutto per il denaro" (Benjamin Franklin).

Step successivo, ne sono certo, sarà destituire di autorevolezza gli stessi Ordini Professionali. 

Riporto, di seguito, i messaggi dei Colleghi (e amici) Massimiliano Cesali e Mauro Vaglio:      

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Orario di apertura delle cancellerie degli Uffici del Giudice di Pace di Roma
 
In data 18 gennaio 2012 il Dirigente dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma ha provveduto, per primo, ad adeguare alla legge l'orario di apertura delle cancellerie. Ciò in ottemperanza dell'ordinanza del Tar n. 9311/11.
 
Le cancellerie passano dal vecchio orario (9.00-12.00) al nuovo e più congruo 9.00-13.00 e 14.00-15.00 (solo consultazioni fascicoli). 
 
Nei prossimi giorni verrà proposto al Tar, tramite l'Avv. Antonino Galletti, il giudizio di ottemperanza nei confronti del Presidente del Tribunale Civile di Roma.
 

 
 
Elezione Componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma biennio '12-'13

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

ELEZIONE DEI QUINDICI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA PER IL BIENNIO 2012 - 2013

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Aumento del Contributo Unificato dal 1.1.2012

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della L. 183/2011 art.28, il Contributo Unificato subirà gli ennesimi drastici aumenti, coma dalla tabella che segue.

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Il TAR del Lazio ripristina gli orari delle cancellerie del Tribunale di Roma

Il TAR del Lazio ha accolto in sede cautelare il ricorso contro la riduzione a sole tre ore al giorno (divenute poi tre ore e mezza) degli orari di apertura delle cancellerie del Tribunale di Roma.

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