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Avvocato Maurizio Storti

 

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Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file].
  
 
 

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Lettera del CNF al Ministro della Giustizia: no al C.U. per gli interventi nei processi esecutivi PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
venerdì 01 giugno 2012
 
Oggetto: Circolare n. 10 dell’11 maggio 2012 (contributo unificato – disposizioni introdotte con l’art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 ed art. 28 legge n. 183 del 12 novembre 2011), con riferimento all’art. 14, comma 3, d.p.r. 115/2002
 
Con riferimento al chiarimento da Voi fornito con la circolare di cui all’oggetto, relativamente alla disposizione contenuta nella seconda parte del comma 3, dell’art. 14 del d.p.r. 115/2002, si osserva quanto segue.
L’art. 14 del d.p.r. 115/2002, rubricato “obbligo di pagamento”, individua i destinatari dell’obbligo di pagamento del contributo unificato, i cui importi sono indicati nell’articolo precedente e, in particolare, nell’art. 13.
Quest’ultimo, al primo comma, distingue l’importo del contributo unificato in base al valore della controversia, fissando un importo tra Euro 37 ed Euro 1466.
Al secondo comma, indica l’importo del contributo unificato per i processi esecutivi, modulandolo da 37 euro a 242 euro, a seconda del tipo di processo esecutivo (immobiliare, mobiliare, opposizione agli atti esecutivi), a prescindere dal valore della domanda. Soltanto per quanto attiene i processi mobiliari, si inserisce il criterio del valore, in quanto prevede che per i processi esecutivi di valore inferiore a 2500 euro, il contributo sia di Euro 37. 
L’art 14 del d.p.r. 115/2002, al terzo comma, prescrive che “La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo”.
In tale disposizione emerge che il contributo unificato aumenta all’aumentare del valore della causa. La seconda parte del terzo comma dispone che “Le altre parti (cioè la parte diversa che per prima si costituisce in giudizio) quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”.
Il legislatore ha, dunque, previsto il versamento del contributo unificato anche in capo a chi modifica la domanda, propone domanda riconvenzionale, formula una chiamata in causa, svolge un intervento, a prescindere dal mutamento del valore della causa. Per quanto riguarda la determinazione dell’importo, il legislatore fa riferimento al valore della domanda proposta. 
Tuttavia, la circolare di cui in oggetto, con riferimento al comma 3 dell’art. 14 d.p.r. 115/2002, rectius alla seconda parte del comma 3 dell’art. 14 d.p.r. 115/2002, prevede “il versamento di tale importo (cioè del contributo unificato) prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull’esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori. In tale ottica, ad esempio, l’intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del contributo unificato in base al valore della rispettiva domanda”.
Pertanto, dall’interpretazione ministeriale risulta che il pagamento del contributo unificato è dovuto anche in caso di intervento nelle procedure esecutive.
Tale interpretazione non sembra coerente con il sistema e, in particolare, con quanto prescritto dagli artt. 13, 1 e 2 comma, 14 d.p.r. 115/2002.
Proprio il riferimento, infatti, al valore della domanda nell’art. 14, letto anche alla luce dell’articolo 13, che differenzia nettamente il criterio di determinazione del valore del contributo unificato dei processi esecutivi dai processi di cognizione, induce ad escludere che tale disposizione trovi applicazione per i processi esecutivi e, quindi, per l’intervento nelle procedure esecutive, in quanto, come è stato dianzi rilevato, l’art. 13 per i processi esecutivi non modula il contributo unificato in base al valore della domanda (se non nella limitata ipotesi dei processi esecutivi mobiliari), ma individua un contributo fisso a seconda del tipo di procedura esecutiva.
In ogni caso, per quanto attiene l’importo del contributo, il Ministero prevede che esso vada determinato in base al valore della rispettiva domanda. Il Ministero, utilizzando l’espressione “rispettiva domanda”, sembra far riferimento al valore della domanda principale, cioè della domanda del creditore procedente, valore che, come detto, rileva nei processi esecutivi soltanto per quelli mobiliari. 
Pertanto, gli Uffici Giudiziari locali non possono, di certo, richiedere il contributo unificato all’interveniente facendo riferimento al valore della rispettiva domanda in base agli importi di cui all’art. 13, comma 1, d.p.r. 115/2002, come, invece, risulta faccia, per esempio, il Tribunale di Reggio Emilia, che “per le domande di intervento nel processo esecutivo va percepito un C.U. autonomo in relazione al valore della rispettiva domanda secondo lo scaglione del valore (Tabella A)”. Nel caso specifico, nella Tabella A sono, infatti, indicati gli importi da riscuotere nei processi di cognizione, in base all’art. 13, comma 1, del d.p.r. n. 115/2002, che, come già detto, non trova applicazione per i processi esecutivi. Al più, si potrebbe far riferimento agli importi, di cui all’art. 13, comma 2, del d.p.r. n. 115/2002, per i processi esecutivi, indicati, nel caso di specie, nella tabella C. Considerata la ratio e la lettera di cui agli artt. 13, 14 del d.p.r. 115/2002 nonché le diverse applicazioni della circolare da parte degli Uffici Giudiziari locali, si chiede che il Ministero convalidi l’interpretazione di cui sopra di questo Consiglio Nazionale al fine di evitare applicazioni non coerenti con il quadro normativo, che si risolvono in un ulteriore incremento indiscriminato del contributo unificato, in danno del diritto di azione e del diritto di uguaglianza, nonché in un aumento del contenzioso, in quanto lo scoraggiamento dell’intervento nel processo esecutivo comporterà inevitabilmente la proliferazione di giudizi autonomi, vanificando l’obiettivo di efficienza del sistema giudiziario.
RingraziandoLa della disponibilità, porgiamo i nostri migliori saluti.
 
Il Presidente f.f. Avv. Prof. Ubaldo Perfetti
 
 
 
 
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"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"

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"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)

 

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