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Avvocato Maurizio Storti

 

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Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file].
  
 
 

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martedì 17 giugno 2008
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CONI

COMITATO PROVINCIALE DI TERNI

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ELEMENTI GIURIDICI, CONTABILI
E FISCALI DI BASE

Dr. Maurizio Storti
Consulente del C.P. CONI di Terni

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE:

ELEMENTI GIURIDICI, CONTABILI
E FISCALI DI BASE

Aggiornato a luglio 2001

1) GLI ASPETTI CIVILISTICI E CONTRATTUALI

2) IL REGISTRO DELLE IMPRESE E IL REA

3) GLI OBBLIGHI CONTABILI CIVILISTICI E FISCALI

4) L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

5) LE IMPOSTE DIRETTE

6) LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L. 133/99 ART. 25

7) IL REGIME SPECIALE DELLA L. 398/91

8) IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA

9) LE VOCI DI ENTRATA DELLE ASSOCIAZIONI

10) IL SOSTITUTO D’IMPOSTA, GLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI

11) LE DICHIARAZIONI

12) LE PROCEDURE DI CONTROLLO

13) I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

14) L’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI

15) I TRIBUTI DEGLI ENTI TERRITORIALI

16) LA SPONSORIZZAZIONE COME FONTE DI FINANZIAMENTO

17) LA RESPONSABILITÀ NELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

18) NUOVA FATTISPECIE DI REATO: IL DOPING

19) IL CREDITO SPORTIVO CAMBIA

20) PRINCIPALI SCADENZE TRIBUTARIE

****

1) GLI ASPETTI CIVILISTICI E CONTRATTUALI


Le Associazioni sportive vengono ad essere disciplinate dalle norme del codice civile (articoli 36 e seguenti).
Gli enti che svolgono attività sportiva assumono, nella quasi totalità dei casi, la forma di associazioni, che a loro volta possono essere non riconosciute oppure riconosciute. La maggior parte delle società, club e circoli affiliati alle Federazioni Sportive del CONI sono costituite ed organizzate come associazioni sportive non riconosciute aventi le seguenti caratteristiche:
a) sono prive di personalità giuridica;
b) hanno capacità sostanziale esplicata mediante persone fisiche che agiscono in base al principio di rappresentanza organica;
c) hanno capacità patrimoniale di acquistare immobili, mobili, mobili registrati e valori mobiliari. Essendo le associazioni sportive prive di personalità giuridica, i beni sono intestati alle stesse nella persona del legale rappresentante pro-tempore;
d) necessitano di un atto costitutivo che non richiede una forma particolare, quindi, può essere redatto e sottoscritto dagli associati anche senza la presenza di un notaio;
e) ma per poter usufruire del particolare regime di trattamento fiscale agevolativo, lo statuto deve in ogni caso contenere specifiche clausole (es. contenere l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, quando viene meno, ad altra associazione con finalità analoghe) ed essere redatto nella formula dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata o registrata (difatti, anche se non si può essere costretti obtorto collo a stipulare in detta forma gli indicati documenti, l’oggetto principale di un ente, per espressa disposizione del D.P.R. 917/86 art. 87 comma 4, è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. La medesima disposizione, introdotta dall’art. 1 del D.lgs. 460/97, stabilisce che per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare gli scopi primari indicati dalla legge, nell’atto costitutivo o dallo statuto, mentre, in mancanza di tale documenti nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata. Dalle predette disposizioni discende che se l’oggetto principale, inteso come attività essenziale per la realizzazione degli scopi primari indicati dallo statuto o dall’atto costitutivo, non consiste nell’esercizio di attività commerciali, l’ente assume la qualifica di ente non commerciale, che mantiene fino a che non ricorrono le condizioni che possono determinare la perdita della qualifica stessa);
f) i rappresentanti sono responsabili e rispondono nei confronti dei terzi, con il fondo comune dell’associazione e con il loro patrimonio personale, per le obbligazioni assunte da loro stessi. Non rispondono solidalmente colore che, pur avendo concorso a formare la volontà dell’ente, non hanno partecipato alla stipulazione dei negozi con i terzi. La responsabilità non è riferita solo agli amministratori, ma riguarda tutti coloro che, muniti di procura, dichiarano la volontà dell’associazione, entrando in rapporto con i terzi. La responsabilità personale e solidale permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza per cessazione della carica.

Solo una piccola residua parte delle società, club e circoli affiliati alle Federazioni sportive del CONI sono costituite come associazioni sportive riconosciute aventi le seguenti caratteristiche:
I) sono fornite di personalità giuridica;
II) hanno autonomia patrimoniale, cioè la distinzione netta del patrimonio dell’associazione rispetto a quello dei singoli associati e degli amministratori;
III) gli amministratori usufruiscono della responsabilità limitata per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione;
IV) gli amministratori sono responsabili per le loro azioni verso l’ente in base alle norme del mandato. Essi sono responsabili solidalmente. Tuttavia è esonerato da responsabilità l’amministratore che non abbia partecipato all’atto dannoso o che abbia manifestato il proprio dissenso prima dell’evento. Gli amministratori sono soggetti ad eventuale azione di responsabilità deliberata dall’assemblea.

Aspetto da analizzare, per un corretto esame dal punto di vista tributario-legale delle attività economiche finanziarie poste in essere da un soggetto privato che gestisca un impianto sportivo, è il titolo da cui discende la disponibilità dell’impianto stesso. Nelle ipotesi più frequenti, infatti, ci troviamo di fronte a soggetti, affiliati a Federazioni sportive Nazionali, che hanno in uso l’impianto in virtù di un appalto di servizi con l’amministrazione proprietaria o, per impianti di proprietà di enti pubblici territoriali, attraverso l’instaurazione di un rapporto concessorio. L’appalto pubblico di servizi può essere definito come il contratto, a titolo oneroso, concluso per iscritto tra un prestatore di servizi (sodalizio sportivo) ed una amministrazione aggiudicatrice, avente ad oggetto la gestione dell’impianto stesso. Ciò sta a significare che il corrispettivo introitato dal sodalizio sportivo a fronte di servizi resi (abitualmente custodia, pulizia ed ordinaria manutenzione dell’impianto) costituisce il "compenso" per l’attività d’impresa posta in essere ai sensi dell’art. 2195 c.c.. La concessione, poi, è un atto amministrativo mediante il quale un ente pubblico concede ad un soggetto privato l’esercizio di un pubblico servizio di propria competenza. Il concessionario, realizzato a proprie spese il servizio richiesto, provvede successivamente a gestirlo direttamente, fornendo a nome proprio un pubblico servizio a terzi. Spesso poi viene previsto un contributo a carico dell’amministrazione concedente in favore del concessionario che, ex art 108 del TUIR (DPR 917/86 novellato dal D.Lgs. 460/97), non concorre a formare reddito.


 

Proverbio/massima/motto

"Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala" (Proverbi 17,14) 

"Con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente" (Armand Jean du Plessis, Cardinale e Duca di Richelieu)

"Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi" (Luca 18, 1-8)

"Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. (Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo - 2, 1-2)

"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"

"L’errore giudiziario non esiste, giacché è la giustizia stessa a costituire il colpevole come tale." 

"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)

 

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