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Avvocato Maurizio Storti

 

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Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file].
  
 
 

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martedì 17 giugno 2008
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2) IL REGISTRO DELLE IMPRESE E IL REA


Dal 1996 è stato istituito il Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio. Hanno l’obbligo d’iscrizione nel Registro delle Imprese i soggetti di cui agli artt. 2195, 2200, 2612 e 2615-ter, 2201, 2135, 2083, 2251 del C.C. e ex D.Lgs. 240/91 e ex L.218/97.
Nell’ambito del Registro delle Imprese è stato istituito il Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative (REA Registro Economico Amministrativo). Vi hanno l’obbligo di denuncia gli esercenti di attività economiche e professionali. Si esclude che possano essere iscritti soggetti individuali esercenti attività di lavoro autonomo professionale, in quanto di norma integrano la fattispecie del piccolo imprenditore (art.2195 C.C.).
Le associazioni sportive non rientrano tra i soggetti iscrivibili nel Registro delle imprese: ciò si deduce dagli scopi istituzionali di natura ideale e non economica. Ma l'esercizio di attività commerciali (vendita o prestazione di servizi) è consentito alle associazioni: questa deve rientrare nelle attività istituzionali dell'associazione direttamente o indirettamente (reperire fondi per raggiungere il fine istituzionale). In tali casi è stato stabilito che sono iscrivibili al REA tutte le forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale messe in atto dalle associazioni riconosciute e non, che si collocano in una dimensione di sussidiarietà ed ausiliarietà rispetto all’oggetto principale di natura ideale, culturale o ricreativa. Facciamo notare che le associazioni sportive dilettantistiche possono svolgere attività a pagamento verso i propri soci senza che tali attività siano considerate commerciali, ma solo se lo statuto o atto costitutivo è redatto sotto forma di atto pubblico e/o scrittura privata autenticata e/o scrittura privata non autenticata ma registrata.
Possiamo concludere che le associazioni sportive, qualora esercitino attività commerciale accessorie all’attività principale, hanno l’obbligo dell’iscrizione al REA, nel relativo repertorio di competenza, tra i 119 dislocati sul territorio nazionale, facendo uso dell’apposito modello R. (vedi DPR 581/95 artt. 9-10)
Non sono da iscrivere nel REA le attività commerciali occasionali e le iniziative di raccolta pubblica di fondi di cui al D.Lgs. 460/97 e alla L. 133/99.
Si consiglia, comunque, di rivolgersi direttamente ai locali uffici delle Camere di Commercio data la frequente evoluzione della modulistica.


3) GLI OBBLIGHI CONTABILI CIVILISTICI E FISCALI


Secondo il c.c. le associazioni sportive non hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili previste per le imprese commerciali. Si consiglia, tuttavia, la tenuta del libro dei soci e del libro dei verbali delle assemblee che devono essere sottoposti a vidimazione iniziale presso un notaio previo versamento della tassa di concessione governativa di L. 100.000 per ogni 500 pagine, con c/c postale intestato all’Ufficio del Registro Tasse sulle concessioni governative o mediante l'applicazione di marche. La vidimazione ha il fine di opporre ai terzi la certezza della data della sua costituzione, le generalità dei soci e quant’altro attiene la vita dell’associazione. Le associazioni riconosciute devono poi fare approvare il bilancio dall’assemblea. Gli amministratori hanno l’obbligo di tenere le scritture contabili, i libri sociali e di redigere i prospetti di bilancio previsti dall’atto costitutivo e dallo statuto. I libri ed i registri usati non sono sottoposti a bollature secondo le regole previste per le imprese commerciali ma secondo quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto. Per ottenere le agevolazioni fiscali previste dalla legge (applicabilità delle disposizioni concernenti la non commercialità, ai fini IVA ed Imposte Dirette, delle attività effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti), le associazioni sportive devono redigere ed approvare obbligatoriamente un rendiconto economico e finanziario (la redazione del bilancio consuntivo soddisfa tale obbligo) secondo le disposizioni statuarie (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). Per l’attività commerciale esercitata, le associazioni sportive hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata, osservando le norme civilistiche e fiscali. La contabilità sociale deve comunque contenere le rilevazioni di tutte le operazioni relative all’attività dell’organizzazione. I sistemi contabili da attuare, i metodi e le tecniche di rilevazione sono assolutamente liberi. Ogni associazione può operare secondo la propria organizzazione in prima persona o con affidamento a terzi. Per la contabilità separata, relativa alla eventuale attività commerciale esercitata, la legge (TUIR art. 109 e DPR 600/73) detta i comportamenti fiscali da attuare e richiama gli artt. del c.c. che trovano applicazione. In relazione all’entità del volume d’affari delle attività commerciale esercitata, sono previsti vari regimi contabili e varie modalità per la determinazione del risultato economico:

 Regime ordinario (articoli 14, 15, 16, 20 Dpr 600/73): per ammontare di ricavi superiore a 360 milioni, per le imprese di prestazioni di servizi, e superiore ad 1 miliardo per le imprese gestenti altre attività. Il reddito prodotto risulta dal bilancio d’esercizio, nei due prospetti dello stato patrimoniale e del conto economico. Questo regime è particolarmente complesso e comporta importanti adempimenti contabili. Le associazioni che lo adottano devono tenere: - il libro giornale, dove registrare quotidianamente le operazioni relative all’esercizio dell’impresa svolta (acquisti, pagamenti, incassi, liquidazione degli stipendi, ecc.); - il libro degli inventari, in cui si deve periodicamente riportare i valori di tutte le attività e le passività che riguardano l’associazione; - i registri IVA obbligatori, ossia il registro degli acquisti, il registro dei corrispettivi (qualora ne ricorrano i presupposti), il registro delle fatture emesse e quello di prima nota, per particolari categorie di soggetti contribuenti; - le scritture ausiliarie quali il mastro dei conti dove registrare gli elementi patrimoniali e reddituali raggruppati in categorie omogenee; - il registro dei beni ammortizzabili; - le scritture ausiliarie di magazzino. Per l’attività commerciale le associazioni in contabilità ordinaria sono inoltre tenute alla redazione del bilancio e dell’inventario.

 Regime semplificato (art. 18 Dpr 600/73): per ammontare di ricavi inferiore a 360 milioni per le imprese di prestazioni di servizi e inferiore ad 1 miliardo per le imprese gestenti altre attività. Da notare che il 15 marza 2001, il Consiglio dei Ministri ha approvato un regolamento che innalza a 600 milioni di lire il limite annuo di ricavi per accedere al regime di contabilità semplificata. Ma attenzione, l’attuale limite non è ancora superato: occorre infatti attendere che il regolamento compia il naturale iter legislativo tramite il vaglio degli organi istituzionali di controllo. Nel caso in cui l’associazione abbia appena intrapreso l’esercizio dell’attività commerciale i citati limiti si applicano ai volumi di ricavi che si prevede di realizzare nel primo esercizio di attività. Il reddito prodotto risulta dalla differenza fra ricavi ed i costi registrati nei libri IVA, rettificati ed integrati con i movimenti non soggetti detta imposta. Gli enti ammessi al regime indicato possono, però, decidere di gestire l’attività commerciale con una contabilità ordinaria: al riguardo accorrerà esercitare l’apposita opzione assumendo un comportamento concludente in relazione al modo di tenuta delle scritture. Se l’associazione gestisce l’attività d’impresa con una contabilità semplificata è tenuta ad avere un numero considerevolmente minore di libri: - i registri obbligatori in base alla disciplina IVA, sui quali vanno annotati, entro 60 gg., anche i componenti positivi e negativi del reddito d’impresa, nonché tutte le altre annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito di fine periodo (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere ecc.) e infine il valore delle rimanenze di fine periodo; - obbligatorio è altresì il registro dei beni ammortizzabili contenente le indicazioni relative ai beni strumentali utilizzati dall’ente nell’esercizio dell’attività commerciale. Non è previsto, invece, l’obbligo di redigere l’inventario di bilancio.

 Regime forfetario con contabilità semplificata: i soggetti ammessi alla tenuta della contabilità semplificata, possono determinare il reddito forfetariamente (cioè quantificando l’imponibile fiscale secondo percentuali stabilite dalla legge) applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti determinati coefficienti di redditività (es. enti esercenti prestazioni di servizi: fino a 30 milioni il 15%, da 30 milioni ed 1 lira a 360 milioni il 25%; enti esercenti altre attività: fino 50 milioni il 10%, da 50 milioni ed 1 lira ad 1 miliardo il 15%), aggiungendo al risultato plusvalenze, sopravvenienze, proventi finanziari ed immobiliari. Gli enti minori, con ricavi inferiori a lire 30 milioni e 50 milioni possono godere di ulteriori semplificazioni contabili: es. è sufficiente la sola tenuta delle scritture ai fini IVA, cioè registro delle fatture emesse o dei corrispettivi e registro degli acquisti. Rimane, in ogni caso, l’obbligo di richiedere e conservare la documentazione giustificativa degli acquisti e degli altri costi di cui s’intende effettuare la deduzione ai fini delle imposte dirette. Tale regime è applicabile senza esercitare alcuna opzione, se ne ricorrono i requisiti dimensionali.

 Regimi speciali (legge n.398/91): le associazioni sportive dilettantistiche possono godere di un ulteriore regime forfetario speciale ex L. 398/91 e di un regime speciale di esenzione per la raccolta pubblica di fondi. Per i soggetti che iniziano l’attività (non sussistendo il raffronto con il periodo d’imposta precedente) il valore di 360 milioni rappresenta un limite previsionale. Per accedere al regime occorre presentare la relativa opzione: questa vale fino a revoca e comunque per cinque anni, a meno che non sia superato il limite dimensionale dei ricavi previsto. Le associazioni saranno tenute, come adempimenti contabili: ad emettere fattura per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e radiofonica e le prestazioni pubblicitarie; dovranno conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto; dovranno annotare i corrispettivi e qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciale, anche in un’unica soluzione nel modello ex DM 11 febbraio 1997; dovranno annotare distintamente nel predetto modello i proventi che non costituiscono reddito imponibile nonché le plusvalenze patrimoniali; infine si dovrà conservare copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti.

L’associazione sportiva dilettantistica, come tutti gli enti non commerciali, hanno l’obbligo di tenere separata la contabilità relativa alle operazioni commerciali da quella concernente l’attività istituzionale. Quest’obbligo deriva dall’esigenza di poter confrontare in ogni momento i volumi relativi all’attività commerciale rispetto a quella istituzionale. Affinché sia rispettato il requisito della contabilità separata l’associazione può, alternativamente:

- tenere distinti registri, per l’attività istituzionale e per quella commerciale;
- effettuare annotazioni distinte, in relazione ai conti commerciali ovvero a quelli istituzionali utilizzando, però, registri unici.

I libri contabili possono essere redatti anche attraverso sistemi e programmi automatici (computer) con precipui software contabili.
La perdita della qualifica di ente non commerciale decorre dall’inizio del periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni.


4) L’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO


L’IVA è essenzialmente un’imposta che colpisce i consumi. Essa si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Il costo dell’imposta ricade, di conseguenza, sui consumatori finali mentre tutti gli adempimenti relativi alla riscossione, contabilizzazione e versamento all’Erario, sono di competenza degli operatori economici, definiti “soggetti passivi”. Le associazioni sportive sono “soggetti passivi” d’IVA, obbligati all’esecuzione dei relativi adempimenti, solo nel caso di esercizio di attività commerciale accessoria a quella principale. Il funzionamento del regime IVA prevede vari adempimenti da parte del soggetto passivo relativamente a:

a) Campo di applicazione dell’imposta: affinché l’attività svolta dall’ente assuma rilievo ai fini d’Iva, è necessario che si verifichino contemporaneamente i tre requisiti ex Dpr. 633/72, ossia quello oggettivo (cessioni di beni e le prestazioni di servizi), soggettivo (effettuate da imprese o artisti o professionisti nell’esercizio della loro attività) e territoriale (attività svolta nel territorio Italiano). Sono considerate “cessioni di beni” gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere; sono poi considerate “prestazioni di servizi” le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mediazione, mandato, spedizione e in genere da obbligazioni di fare, di non fare quale ne sia la fonte. Ma affinché l’associazione sia soggetta all’Iva è anche necessario che l’attività da questa svolta si realizzi abitualmente sulla base di un certa organizzazione. Non ci sarà assoggettamento ad Iva se l’attività sia puramente occasionale e non ripetuta in modo sistematico ed organizzato. Se l’associazione svolge abitualmente l’attività d’impresa, dovrà aprire il numero di partita Iva ed istituire i relativi registri (vedi successivo punto h)).
b) Momento impositivo: l’IVA diventa esigibile per lo Stato generalmente al momento in cui l’operazione viene effettuata. Specificatamente: I) per la cessione di beni immobili, al momento della stipula del contratto; II) per la cessione di beni mobili, al momento della consegna o spedizione; III) per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento del corrispettivo.
c) Base imponibile: la base imponibile è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali (vi rientrano gli oneri e le spese inerenti l’esecuzione del contratto, i debiti verso terzi, ecc.; non vi rientrano ad es. le somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA).
d) Aliquota applicabile: l’aliquota ordinaria è pari al 20% ma può essere ridotta (es. al 10% e al 4% per determinati settori).
e) Rivalsa dell’imposta: l’IVA è un’imposta che grava sul valore aggiunto da ciascun operatore ad ogni fine del ciclo economico, fino a addivenire alla realizzazione finale del bene prodotto; l’onere dell’imposta viene trasferito sul consumo del bene o del servizio. Per la riscossione della stessa, lo Stato si avvale dei soggetti che hanno effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio, i quali devono versarla all’Erario. Ci si avvale di due meccanismi: A- la rivalsa con cui viene imposto al cedente o prestatore l’obbligo di addebitare l’imposta al cessionario o al committente; B- la detrazione con cui il soggetto passivo detrae dall’imposta riscossa quella relativa agli acquisti e importazioni effettuati. Il procedimento determina così l’imposta esigibile dallo Stato pari alla differenza tra l’IVA calcolata sul prezzo di vendita del bene o del servizio diminuita di quella già pagata, calcolata sul prezzo di acquisto dei componenti lo stesso bene o servizio. Da questa differenza, in alcuni casi, può risultare un credito. Ciò si verifica quando l’imposta pagata sugli acquisti dell’associazione è superiore a quella addebitata nelle fatture emesse. In tal caso il credito può essere utilizzato nella liquidazione del periodo successivo per diminuire l’eventuale debito che si dovesse verificare. Se anche il periodo successivo risulta a credito, si prosegue nel cumulo fino a fine anno: a quel punto il credito può, a discrezione dell’ente, essere estromesso dalla contabilità Iva per essere utilizzato in “compensazione” e cioè in diminuzione di eventuali debiti fiscali di altro tipo (ad esempio essere utilizzato per diminuire il debito per le ritenute Irpef).
f) Detrazione dell’imposta: per le associazioni sportive la detrazione riguarda solamente le operazioni relative all’attività commerciale gestita con contabilità separata.
g) Documento di supporto: i soggetti passivi devono compilare ed utilizzare una serie di documenti costituiti da : - fatture, - ricevute fiscali, - scontrini fiscali, - documenti di consegna.
h) Modalità di registrazione: a seguito dell’apertura della posizione Iva, gli Uffici finanziari rilasciano un codice: il numero della partita d’Iva. Questo codice è formato da 11 caratteri di cui i primi 7 individuano il contribuente, i successivi 3 individuano l’Ufficio che attribuisce la partita Iva e l’ultimo è un carattere di controllo. Il numero di partita Iva deve essere indicato nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all’ufficio Iva. Nel caso in cui l’ente chieda la partita Iva e non abbia richiesto in precedenza il codice fiscale, il numero relativo Iva varrà anche come codice fiscale. Gli enti forniti dei requisiti di cui al precedente punto a) devono, entro 30 gg. dall’inizio delle loro attività, darne comunicazione all’Ufficio competente Iva. La comunicazione deve essere redatta sul modello AA7/6, di colore marrone, approvato con D.M. 16 dicembre 1994. Particolare attenzione deve essere posta al quadro “O” del modello: le associazioni sportive dilettantistiche con volume d’affari inferiore a lire 360 milioni possono esercitare in tale quadro l’opzione per l’effettuazione dei versamenti dell’Iva ogni 3 mesi (invece che ogni mese), applicando la maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, e l’opzione per il regime forfetario in 398/91. Acquisita la documentazione IVA, si prevede la sua certificazione con l’annotazione negli appositi registri: registro delle fatture emesse, registro dei corrispettivi, registro degli acquisti.
i) Versamento dell’imposta: tutto ciò detto è finalizzato a quantificare la cifra che poi deve essere versata allo Stato. Periodo di riferimento è il mese (entro il giorno 16) o il trimestre (entro il giorno 16) a seconda del volume di affari superiore o meno al limite dei 360 milioni per i soggetti esercenti prestazioni di servizi o 1 miliardo per gli esercenti altre attività e che si sia effettuata l’apposita opzione.
j) Dichiarazioni periodiche e annuali: i pagamenti periodici d’IVA sono effettuati a titolo provvisorio. La dichiarazione d’Iva periodica deve essere trasmessa in via telematica (il relativo modello è stato approvato da ultimo con un provvedimento dell’agenzia delle entrate del 31 gennaio 2001) La determinazione definitiva dell’imposta avviene a fine esercizio con la dichiarazione annuale. La posizione del contribuente determinerà una delle seguenti ipotesi: 1) posizione di pareggio, 2) posizione di debito (si effettua un versamento a saldo), 3) posizione di credito (è possibile chiedere anche il rimborso – vedi precedente punto e) –).

Tutto il procedimento descritto è obbligatorio per i contribuenti con volumi d’affari superiori ai 360 milioni (ma NB vedi il paragrafo 3 e l’innalzamento del limite a 600 milioni) per i soggetti esercenti prestazioni di servizi o 1 miliardo per gli esercenti altre attività. Le associazioni sportive che si trovassero, per la loro eventuale attività commerciale accessoria agli scopi principali, al di sotto dei limiti dei 360 milioni per i soggetti esercenti prestazioni di servizi o 1 miliardo per gli esercenti altre attività possono godere del regime semplificato ai fini d’IVA. Possibilità concesse sono: a- semplificazioni in ordine alla fatturazione e registrazione (tenute di un semplice bollettario a madre e figlia che sostituisce il registro delle fatture emesse); b- semplificazioni in ordine alle liquidazioni ed ai versamenti (effettuabili trimestralmente) (vedi precedente punto h)). Esenti dal regime Iva precedentemente illustrato sono anche i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 398/91.


 

Proverbio/massima/motto

"Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala" (Proverbi 17,14) 

"Con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente" (Armand Jean du Plessis, Cardinale e Duca di Richelieu)

"Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi" (Luca 18, 1-8)

"Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. (Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo - 2, 1-2)

"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"

"L’errore giudiziario non esiste, giacché è la giustizia stessa a costituire il colpevole come tale." 

"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)

 

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