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Avvocato Maurizio Storti

 

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Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file].
  
 
 

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Scritto da Administrator   
martedì 17 giugno 2008
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5) LE IMPOSTE DIRETTE


Le associazioni sportive sono soggetti passivi ai fini dell’IRPEG. Il reddito complessivo delle associazioni sportive è composto dalla somma dei seguenti redditi, determinati distintamente per ciascuna categoria secondo le proprie regole, indipendentemente dal luogo di produzione dalla loro destinazione:
a) Redditi fondiari
b) Redditi di capitale
c) Redditi di impresa
d) Redditi diversi
Sono invece esclusi dal reddito complessivo:
I. I redditi esenti da imposta
II. Le prestazioni di servizi non imprenditoriali (ex art 2195 c.c.)
III. I redditi soggetti a ritenuta d’imposta
IV. Le quote associative dei soci
V. Le raccolte pubbliche di fondi
Sono deducibili dal reddito complessivo:
A. I canoni, livelli e censi gravanti sugli immobili
B. Le somme corrisposte a dipendenti chiamati a svolgere pubbliche funzioni
C. I contributi a paesi in via di sviluppo
D. L’INVIM decennale

L’imposta lorda è determinata applicando, al reddito complessivo netto, l’aliquota proporzionale del 37%.
Sono detraibili dall’imposta lorda:
1. Gli interessi passivi per mutui agrari
2. Le spese di restauro dei beni vincolanti
3. Le erogazioni liberali verso organismi aventi finalità culturali e artistiche
4. Le donazioni verso organismi aventi finalità culturali e artistiche
5. Le erogazioni liberali, fino al 2% del reddito complessivo, per realizzazioni di strutture e produzione nello spettacolo
6. I contributi associativi fino a 2,5 milioni verso società di mutuo soccorso.

Il risultato ottenuto costituisce l’imposta netta dovuta. La dichiarazione dei redditi è annuale, relativa ai redditi dell’anno precedente, compilata su un modello unico valido ai fini IRPEG, IVA, IRAP, e in caso di scritture contabili obbligatorie, anche in mancanza di redditi. I termini di presentazione sono variabili secondo le varie situazioni previste dalla legge. La dichiarazione costituisce atto formale per il pagamento delle imposte, a saldo e in acconto, e per la richiesta di eventuale rimborso. Tutta la documentazione deve essere conservata secondo il termine civilistico di 10 anni (vedi meglio paragrafo


6) LE NOVITÀ INTRODOTTE DALLA L.133/99 ART. 25


Anzitutto l’art. 25 della L. 133/99 (che si rivolge alle associazioni sportive dilettantistiche comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purché siano riconosciute da enti di promozione sportiva) ha introdotto una nuova agevolazione tributaria a favore delle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono delle disposizioni contenute nella L. 398/91 (ossia che abbiano effettuato l’opzione prevista da tale normativa). L’agevolazione in argomento consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile di particolari proventi (quali: quelli conseguiti nello svolgimento di attività commerciale connesse con gli scopi istituzionali; ancora quelli conseguiti a seguito di raccolte fondi effettuate con qualsivoglia modalità). La norma in esame introduce in sostanza una forma di autofinanziamento, escludendo dal concorso alla formazione del reddito imponibile, determinati proventi fino ad un importo massimo complessivo di cento milioni di lire. Requisiti per fruire dell’agevolazione sono: occasionalità e saltuarietà (NB vedi il paragrafo 8) delle raccolta fondi e delle attività; conseguimento dei proventi nell’ambito di massimo due manifestazioni per periodo d’imposta; i proventi rientrino nel limite complessivo di lire cento milioni per periodo d’imposta.
Circa le novità apportate dall’articolo in esame in riferimento agli emolumenti corrisposti dalle società, dalle associazioni e dagli enti sportivi, occorre richiamare la recente modifica apportata dal collegato alla Finanziaria 2000 (NB vedi paragrafo 10).


7) IL REGIME SPECIALE DELLA L. 398/91


La legge 398/91 costituisce un ulteriore regime forfetario speciale per il calcolo dell’IVA e del reddito imponibile. Possono usufruirne le associazioni sportive dilettantistiche, non aventi scopo di lucro, affiliate al CONI, o alle Federazioni sportive nazionali, o agli enti nazionali di promozione sportiva. Per usufruire occorre non aver conseguito nell’esercizio d’imposta precedente, coincidente o meno con l’anno solare, proventi derivanti da attività commerciali superiori ai 360 milioni di lire (che diventano 460 milioni di lire con le massimo due manifestazioni sportive organizzabili nell’anno). Prima dell’inizio dell’anno di applicazione occorre esercitare apposita opzione presso l’ufficio SIAE competente secondo le disposizioni di cui al DPR 442/97 (e vedi paragrafo 4 punto h)); l’opzione vale fino a revoca e comunque per 5 anni, a meno che non venga superato il limite dimensionale dei ricavi. Gli enti in regime della legge 398/91 sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili e dagli obblighi previsti dalla legge IVA. Gli stessi devono però osservare semplici obblighi contabili e conservare la documentazione prodotta e ricevuta. L’IVA dovuta è calcolata forfetariamente sui proventi incassati e versata trimestralmente. La L. 133/99, fra le altre cose, ha fornito delle ottime facilitazioni per garantire un certo autofinanziamento delle stesse. È stato stabilito che le associazioni sportive che si avvalgono della L.398/91 non vedono concorrere a formare reddito imponibile:

a) i proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (NB vedi paragrafo 9);
b) i proventi realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità (proventi percepiti in via occasionale e saltuaria e comunque per numero complessivo non superiore a due eventi per anno di importo complessivo non superiore a 100 milioni di lire).

Esempi di proventi possono essere: I) somministrazione di alimenti e bevande; II) vendita di materiale sportivo; III) vendita di gadgets pubblicitari; IV) sponsorizzazioni (in cui vi è l’IVA al 10%); V) cene sociali; VI) lotterie, etc.
Il reddito imponibile è determinato con un modesto coefficiente (passato dal 6% al 3%) di redditività in maniera forfettaria. In caso di superamento del limite di 360 milioni in corso d’anno, si applica il regime ordinario dal mese successivo.


8) IL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA


Il collegato alla Finanziaria di dicembre 2000, la legge n.342, ha apportato importanti modifiche.
Anzitutto il comma 2, lett. a) art. 37 l. 342/2000, ha modificato l’art. 25 della l. 133/99. In particolare, il nuovo art. 25 ha innovato in materia di disciplina dei proventi occasionali e saltuari di cui al precedente sostituito 1 comma. La nuova formulazione non prevede più l’obbligo della sussistenza delle condizioni di occasionalità e saltuarietà ai fini dell’agevolazione dei proventi commerciali delle associazioni sportive che optano per la l. 398/91. La disposizione, che retroagisce al 1° gennaio 2000 ma che fa salvi, comunque, tutti i comportamenti difformi messi in atto in precedenza purché in regola con la precedente normativa, si riferiscono complessivamente ad entrambe le tipologie di proventi: a) realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; b) realizzati per il tramite di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità. È opportuno precisare che, ai fini IVA, mentre questi ultimi proventi, quelli derivanti dalla raccolta pubblica di fondi sono esclusi, ex art. 2 comma 2 del D.Lgs n. 460/97, da ogni altro tributo, la nuova formulazione porta a ritenere che sui proventi di cui alla sopracitata lett. a) vada applicata l’IVA: e ciò a seguito dell’eliminazione dei requisiti di occasionalità e saltuarietà che permettevano la non applicabilità del tributo stesso.
Poi è da rilevare le modifiche apportate alla disciplina delle erogazioni liberali, regolate, ora, all’art. 37 comma 1 lett. a) b) ed e) della l. 342/2000. Con la lett. a) si conferma la possibilità di calcolare la detrazione relativamente alle erogazioni in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, ma l’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19%, ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante da assoggettare ad IRPEF è elevato a lire 2 milioni. Con la lett. e) del medesimo comma 1 viene confermata anche l’analoga detrazione a favore dei soggetti IRPEG, eliminando, però, la previsione della riduzione a metà dell’importo massimo su cui calcolare la detrazione del 19%, per cui detto importo sale anche per i soggetti in argomento a lire 2 milioni. Con la lett. b) è stata, poi, introdotta un’agevolazione alternativa: i soggetti che esercitano attività d’impresa potranno dedurre, ai fini della determinazione del proprio reddito d’impresa, le erogazioni liberali in denaro fino a 2 milioni di lire o per un importo non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato, a favore delle società sportive dilettantistiche.
E ancora l’art. 37 ha apportato profonde modifiche alla disciplina dei compensi corrisposti dalle società, dalle associazioni e dagli enti sportivi fornendo un impianto normativo radicalmente diverso dal precedente (vedi paragrafo 10).


 

Proverbio/massima/motto

"Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala" (Proverbi 17,14) 

"Con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente" (Armand Jean du Plessis, Cardinale e Duca di Richelieu)

"Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi" (Luca 18, 1-8)

"Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. (Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo - 2, 1-2)

"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"

"L’errore giudiziario non esiste, giacché è la giustizia stessa a costituire il colpevole come tale." 

"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)

 

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