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Avvocato Maurizio Storti

 

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Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file].
  
 
 

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martedì 17 giugno 2008
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9) LE VOCI DI ENTRATA DELLE ASSOCIAZIONI


Le principali voci di entrata per le associazioni sportive dilettantistiche si caratterizzano con le seguenti:

10) Quote associative
11) Altre somme versate dai soci
12) Altri proventi da terzi
13) Contributi (da enti pubblici o privati o da terzi)
14) Proventi derivanti da raccolte pubbliche di fondi
15) Erogazioni liberali

Il versamento della quota associativa, nei termini e modi stabiliti dallo statuto, attribuisce al singolo il diritto a partecipare all’associazione. La quota associativa non è soggetta ad Iva e, al pari delle altre entrate istituzionale, non concorre a formare il reddito imponibile dell’ente.
Ma può capitare che negli enti sportivi i soci versino somme in aggiunta alla quota associativa (ad esempio la quota-campo quando si accede al campo da giuoco). Su tali somme si opera una decommercializzazione nel senso che tale prassi, comune in determinati enti (tra cui le associazioni sportive) e inevitabile per realizzare lo scambio di quei determinati servizi, comporta un traslamento dall’ambito commerciale a quello istituzionale non applicandosi né le imposte dirette né l’Iva. Condizione necessaria è che le attività siano svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
Per le associazioni sportive, poi, non sono da considerarsi commerciali le prestazioni non rientranti nell’articolo 2195 cod. civ. rese in conformità alle finalità istituzionali e verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione. Si tratta di attività per le quali non vi è una specifica organizzazione e per le quali è possibile solo il rimborso dei costi diretti. I proventi realizzati dalle società nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali erano trattati alla stregua delle raccolte pubbliche di fondi, ossia con il riferimento ai presupposti di saltuarietà e occasionalità: ciò permetteva agli enti optanti per la 398/91 di non vedersi assoggettare tali introiti a tassazione. Ma è di doverosa annotazione che il comma 2 lett. a) art. 37 L.342/2000 ha innovato la materia: la nuova formulazione legislativa non prevede più l’obbligo della sussistenza delle condizioni di occasionalità e saltuarietà ai fini dell’agevolazione dei proventi realizzati. Di conseguenza questa modifica porta a ritenere che sui proventi stessi vada applicata l’Iva, a seguito dell’eliminazione dei requisiti suindicati che permettevano la non applicabilità del tributo stesso.
Sia gli enti pubblici (Comuni, Province ecc.) che gli enti privati e le società, il Coni e le Federazioni Sportive Nazionali, possono concedere contributi alle associazioni sportive. Costituiscono queste le entrate tipiche dell’attività istituzionale una volta riconosciute a fondo perduto. Diverso trattamento fiscale compete a quei contributi che vengono erogati per prestazioni definite: in tal caso l’attività è da considerare commerciale con i conseguenti adempimenti contabili e fiscali. Ma ex articolo 108 comma2-bis lett. b) del TUIR Dpr 917/86 i contributi erogati sulla base di una specifica convenzione con l’ente pubblico che siano stati riconosciuti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti precettori, pur mantenendo il proprio carattere commerciale, non sono soggetti a tassazione.
E può capitare che l’associazione sportiva organizzi una raccolta pubblica di fondi al fine di finanziare la propria attività. La normativa fiscale è agevolativa per tali raccolte. Queste si realizzano tramite l’acquisizione di denaro da parte di terzi, in occorrenza di determinati eventi. Perché si possa realizzare l’agevolazione in commento, occorre che la raccolta fondi sia organizzata in concomitanza di eventi, manifestazioni, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione. Ma è altrettanto imposto che tali eventi per la raccolte fondi agevolabili, non possano essere più di 2 all’anno. E se ciò è espressamente previsto per le associazioni che abbiano optato per la L.398/91, nessun limite si prevede per gli enti non optanti per quel regime: si ritiene opportuno che anche le suddette associazioni, non superino il limite di 2 eventi all’anno in contesti occasionali e saltuari. Il volume massimo delle entrate derivanti dalle raccolte in oggetto, non potrà superare il limite di 100 milioni stabilito con decreto ministeriale 10 novembre 1999 per gli enti in 398, mentre per quelli fuori dalla 398 non è stato stabilito alcun limite. E a fronte dell’offerta, l’ente può concedere un bene o un servizio purché di modico valore. Sotto il profilo degli adempimenti fiscali l’associazione sportiva deve, entro 4 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio e per ogni colletta, redigere apposito rendiconto, anche eventualmente accompagnato da un’apposita relazione illustrativa. Tale adempimento è previsto per gli enti fuori dalla 398, non aventi alcun limite massimo ai fondi, mentre per quelli in 398, in via di interpretazione estensiva, si ritiene che vada ugualmente redatto il rendiconto.
Le erogazioni liberali costituiscono, poi, quelle somme spontaneamente elargite da terzi senza pretendere una controprestazione in cambio. L’articolo 37 del collegato alla Finanziaria 2000 ne ha poi modificato la disciplina. Le erogazioni effettuate da persone fisiche possono essere detratte dall’Irpef delle stesse nella misura pari al 19%, per un importo massimo di lire 2 milioni per ciascun periodo d’imposta: la detrazione massima consentita è quindi pari a 380.000 lire. Se i soggetti eroganti sono soggetti Irpeg, questi potranno detrarre dall’imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% della liberalità che non può superare i 2 milioni di lire. Le imprese oltre al suddetto limite possono dedurre dal proprio reddito erogazioni non superiori al 2% del reddito di impresa.


16) IL SOSTITUTO D’IMPOSTA, GLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI


Le associazioni sportive assumono obblighi di sostituiti d’imposta nei confronti di: (a) lavoratori dipendenti; (b) lavoratori autonomi; (c) prestatori di collaborazione coordinate e continuative (NB le associazioni sportive che pagano compensi di lavoro autonomo occasionale, di importo inferiore a L. 50.000, non effettuano la ritenuta, sempreché i compensi non costituiscano acconto di maggiori importi); (d) sportivi dilettanti. Nei confronti dei sostituiti indicati alle lettere (a), (b), (c), è obbligatorio effettuare una ritenuta a titolo di acconto delle imposte sul reddito. Per i compensi, rimborsi e le indennità, corrisposti a sportivi dilettanti, è obbligatorio effettuare una ritenuta a titolo d’imposta, sulle somme eccedenti i limiti di legge. Sia i sostituti d’imposta, sia i sostituiti, devono ubbidire a particolari obblighi formali: le associazioni sportive che pagano, hanno l’obbligo di certificare a ciascun sostituito, le ritenute alla fonte effettuate; a fine esercizio, poi, devono presentare apposita dichiarazione mod. 770. Questa deve essere debitamente compilata: da quest’anno il modello 770 non può più essere presentato in posta o in banca ma va necessariamente trasmesso all’amministrazione finanziaria attraverso il canale telematico per mezzo dei soggetti appositamente abilitati. Il modello 770 va presentato da solo. Se però deve essere compilato per meno di 20 soggetti, esso può essere compreso nella dichiarazione unificata (modello UNICO2001): in tal caso il termine di trasmissione telematica del modello UNICO slitta al 31 ottobre.
Impianto normativo completamente cambiato riguarda l’ambito degli emolumenti effettuati dalle società, dalle associazioni e dagli enti sportivi. Il collegato alla finanziaria 2001 ha innalzato la c.d. franchigia (soglia sotto la quale non si pagano imposte) da 6 a 10 milioni all’anno. L’art. 37 della l. 342/2000, comma 1 lett. c), in particolare, inserisce tra i redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. E notasi che con recente risoluzione n. 34 del 26 marzo scorso, a seguito di specifica richiesta de Coni, le Finanze hanno chiarito l’ambito del concetto di esercizio diretto in relazione al quale è possibile usufruire delle agevolazioni fiscali. I compensi sono sottoposti allo specifico regime fiscale agevolato sono:

- I primi 10 milioni corrisposti non concorrono alla formazione del reddito e non sono soggetti a ritenuta;
- I successivi 40 milioni di lire sono assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta (18,5% + addiz.: NB dal 1/1/2001 l’aliquota scende da 18,5% a 18%);
- Gli ulteriori compensi erogati sono assoggettati a ritenuta a titolo d’acconto con applicazione delle abituali aliquote.

Secondo l’amministrazione finanziaria il legislatore ha voluto delimitare l’ambito di applicazione della disciplina in esame ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico, ossia:

 Atleti dilettanti;
 Allenatori;
 Giudici di gara (ma non per la direzione di gare professionistiche);
 I commissari speciali;
 I dirigenti dell’associazione, che presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone di fatto il regolare svolgimento (vedi *).

Non rientrano, invece, i soggetti che a beneficio delle associazioni svolgono mera attività amministrativa. Sono ancora esclusi i compensi corrisposti all’atleta professionista impegnato in una manifestazione sportiva dilettantistica.
Nella risoluzione 39/E del 3 aprile, l’Agenzia delle entrate ha poi chiarito che coloro che hanno percepito solo redditi sotto la franchigia e coloro che hanno percepito solo compensi dell’attività sportiva sotto i 50 milioni complessivi, non devono compilare il modello UNICO2001. Se però ai compensi dell’attività sportiva si aggiungono altri redditi allora la dichiarazione deve sempre essere presentata.

(*) Le Finanze, con risoluzione n.34 del 26 marzo 2001, in virtù della specifica richiesta avanzata dal CONI, hanno chiarito l’ambito del concetto di “esercizio diretto” proposto nel collegato alla finanziaria, parificando la posizione dei dirigenti che partecipino direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a quella degli atleti.


17) LE DICHIARAZIONI


Inizialmente risultavano poco chiari gli accertamenti da ottemperare sia da parte delle associazioni sportive sia da parte delle persone fisiche (atleti, tecnici e dirigenti sportivi) in riferimento ai compensi erogati/percepiti nell’anno 2000. Recenti risoluzioni da parte del Ministero hanno apportato decisivi chiarimenti in materia.
Con l’emanazione della risoluzione 39/E del 3-4-01 il Ministero ha chiarito che i percepienti di redditi di cui all’art. 81 comma 1, lett. m) sono tenuti alla compilazione del modello Unico2001 solo quando: - abbiano percepito nel 2000 somme superiori a 50 milioni; - abbiano percepito nel 2000 somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta non superiori a 50 milioni e siano titolari di altri redditi di natura diversa. Quindi, di converso, la medesima risoluzione indica che non saranno tenuti alla compilazione del modello Unico i soggetti che nel corso del 2000 hanno percepito: - somme ricomprese nella fascia esente di 6 o 10 milioni; - somme assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta qualora tali somme costituiscano l’unico reddito del percipiente.
Potranno effettuare la dichiarazione nel modello 730 quei soggetti che hanno percepito compensi che non hanno superato il limite che non concorre alla formazione del reddito di 6 milioni (fino al 9 dicembre 2000) portati a 10 milioni (dal 10 dicembre fino al 31 dicembre).
Nel modello 770, le associazioni sportive che hanno l’obbligo di effettuare le dichiarazioni dei sostituti di imposta, in quanto soggetti che nel 2000 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, all’INPDAP, all’INPDAI e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL, devono indicare nel relativo riquadro i compensi sportivi erogati anche se non soggetti a ritenuta. Importante ricordare che tale dichiarazione per i soggetti che hanno esercizio non coincidente con l’anno solare, hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione in forma autonoma (non unificata all’UNICO) così come quelle associazioni che pur avendo esercizio coincidente con l’anno solare devono presentare dichiarazioni per più di 20 soggetti.
E vediamo ora nel dettaglio le singole dichiarazioni:

 UNICO per gli sportivi: se ad esempio fino al 9 dicembre 2000 ha percepito 40 milioni sui quali sono state applicate le ritenute Irpef e addizionali regionale e dal 10 al 31 dicembre ha percepito 30 milioni e relative ritenute, poiché lo sportivo ha percepito compensi annui che nel complesso hanno superato la somma di 50 milioni, dovrà compilare i quadri Rl, Rn e Rv del modello UNICO, oltre al frontespizio. Nella dichiarazione dovrà essere determinata l’aliquota Irpef applicabile sulle somme eccedenti i 50 milioni: quindi occorre calcolare l’Irpef su quei 20 milioni (del nostro esempio) per i quali la ritenuta risulta effettuata a titolo di acconto.

 Modello 770: a partire da quest’anno sono obbligati alla trasmissione telematica diretta (online, reti ministeriali Entratel o Internet) le associazioni sportive dilettantistiche che erano tenute nel 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica, o che sono tenute, nel 2001, a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta in forma autonoma o unificata. Il modello va presentato da solo. Se però deve essere compilato per meno di 20 soggetti, esso può essere compreso nella dichiarazione unificata (modello UNICO2001): e in tal caso il termine ultimo di trasmissione telematica del modello UNICO compreso del 770 slitta al 31 ottobre.

 UNICO per gli enti: dopo aver trattato dell’UNICO per gli sportivi e del modello 770, trattiamo del modello UNICO2001 per gli enti. La scadenza per il versamento è fissata al 20 giugno per tutte le associazioni con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e termine statuario per l’approvazione del bilancio entro il 30 aprile. Il versamento può essere posticipato fino al 20 luglio ma, in tale ipotesi, si dovrà applicare alle somme da versare una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Tutte le associazioni che invece coincidono con l’anno solare ma i cui statuti non prevedono che l’approvazione del bilancio debba avvenire entro un determinato giorno dell’anno, devono invece effettuare i versamenti delle imposte che risultano dalla dichiarazione entro il 20 luglio senza alcuna maggiorazione. La presentazione del modello andrà fatta ad un qualsiasi ufficio bancario o postale a meno che non venga effettuata per via telematica (vedi punto precedente).


18) LE PROCEDURE DI CONTROLLO


Esigenze di trasparenza e di antielusione hanno imposto il controllo dei movimenti finanziari delle associazioni sportive. Il tutto è stato ottenuto con la L.133/99 articolo 25 comma 5 (così come modificato da ultimo dall’articolo 37 comma 2 lett. a) della legge 342/2000) che ha realizzato una riduzione della pressione fiscale in capo alle associazioni, accompagnata ad una notevole intensificazione dei controlli, finalizzati a garantire l’esistenza dell’effettiva condizione tributaria.
La normativa è rivolta, a prescindere dal regime contabile adottato, a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportive dilettantistiche (anche societari e cooperativi). Ne sono esclusi i piccoli gruppi sportivi che hanno come unica movimentazione la raccolta di quote tra i soci per l’iscrizione al campionato o torneo, e la persona fisica che, pur appartenendo ad un gruppo sportivo, si iscrive singolarmente ad una competizione. Si stabilisce che ogni versamento nelle casse dell’associazione, di importo superiore al 1.000.000 di lire, deve essere fatto esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancario, o bancomat, oppure assegni non trasferibili. Rientrano nel vincolo di legge le quote associative, i contributi, le erogazioni liberali, i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile. Anche i pagamenti di importi superiori al 1.000.000 di lire, effettuati dalle associazioni sportive, devono essere eseguiti con le stesse modalità. Non sono invece previste particolari modalità per i pagamenti di importo pari o inferiore a 1.000.000 di lire, così come per gli incassi. Unico obbligo la conservazione della relativa documentazione.
Le conseguenze della irregolare modalità di gestione delle entrate ed uscite sono stabilite ex art.4 comma 3 del DM 347/99: in particolare i pagamenti o i versamenti effettuati con modalità diverse da quelle previste precedentemente concorrono rispettivamente a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito della persona erogante e, qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge 398/91, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima. Ulteriormente ci sarà l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del D.Lgs 471/97 (pari a pene pecuniarie da 500.000 lire a 4 milioni).


 

Proverbio/massima/motto

"Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala" (Proverbi 17,14) 

"Con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente" (Armand Jean du Plessis, Cardinale e Duca di Richelieu)

"Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi" (Luca 18, 1-8)

"Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. (Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo - 2, 1-2)

"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"

"L’errore giudiziario non esiste, giacché è la giustizia stessa a costituire il colpevole come tale." 

"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)

 

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