Skip to content

Avvocato Maurizio Storti

 

Annunci


Giustizia map offre informazioni sugli uffici della giustizia dell’intero territorio nazionale. La nuova geografia giudiziaria sul sito del Ministero. [link]
 
 
 

Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file].
  
 
 

Dal settembre 2011 le notizie vengono girate anche su twitter.

 
You are here: Home arrow Pubblicazioni
Pubblicazioni
Scritto da Administrator   
martedì 17 giugno 2008
Indice articolo
Pubblicazioni
Pagina 2
Pagina 3
Pagina 4
Pagina 5
Pagina 6


19) I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI


Le associazioni sportive sono tenute a versare i contributi previdenziali ed assistenziali relativamente ai rapporti di lavoro dipendente instaurati. I contributi sono conteggiati e trattenuti dall’associazione che provvede al versamento, nelle forme di legge, unitamente a quelli a proprio carico. Devono poi trattenere la quota di contributi a carico del prestatore di collaborazione coordinata e continuativa e versarla unitamente alla parte a proprio carico. Sono poi, le associazioni, soggette ad effettuare le denunce periodiche stabilite dalla legge. Le associazioni sportive inoltre sono tenute ad assicurare i lavoratori dipendenti ed i prestatori di collaborazione coordinata e continuativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Importanti modifiche sono state apportate dalla legge 342/2000. Dal 2000 il fisco ha deciso che le indennità, i rimborsi, i premi e i compensi pagati dalle associazioni sportive dilettantistiche non siano più da considerare tra le collaborazioni coordinate e continuative, finendo, invece, tra i redditi diversi. Ciò permette a tali compensi magari un trattamento migliore, ma fa scomparire il presupposto per il contributo da versare all’Inps. Anche lo stesso Inps, nella circolare 32/2001, ha confermato che gli sportivi dilettanti non sono più obbligati a pagare il contributo previdenziale non fornendo più collaborazioni coordinate e continuative. Scompare, perciò, qualsiasi obbligo previdenziale, perché sui redditi diversi non è dovuto alcun contributo pensionistico obbligatorio. Ma se tale modifica decorre dal 1° gennaio 2000, vorrà dire che chi ha pagato il 10% o il 13% all’Inps durante l’anno passato, non potrà chiedere di riavere indietro quei versamenti. La situazione è complessa anche sotto l’aspetto delle somme versate ormai da anni: anzitutto l’Inps richiede ai collaboratori almeno 5 anni di versamenti sia per la pensione di vecchiaia sia per l’assegno di invalidità sia per l’inabilità; poi, solo se si ha un’età tra i 60 e i 65 anni, anche non raggiungendo il diritto a nessuna pensione, si può chiedere all’Inps il rimborso di quanto versato. Ma che si richieda una pensione c.d. supplementare o che si domandi di proseguire i versamenti nella gestione separata su base volontaria, si attende l’esito delle richieste fatte al riguardo dall’Inps ai Ministeri competenti.
Con nota del 2 maggio 2001, l’Inail ha poi reso noto che non sono soggetti all’obbligo assicurativo ex articolo 5 D.Lgs. 38/2000 (finalizzato ad estendere l’obbligo assicurativo ai collaboratori che utilizzino strumenti «pericolosi») coloro che, in conseguenza dell’esercizio diretto di attività sportive percepiscono compensi ex articolo 37 L. 342/2000. L’Inail riprende con tale nota quanto già precisato dall’Inps nella circolare n. 32: questi redditi saranno da qualificare come diversi, e quindi non sono riconducibili alle fattispecie lavorative con obbligo di copertura assicurativa. Rimangono, invece, soggetti all’obbligo assicurativo ai fini Inail, tutte quelle figure inquadrate dagli enti sportivi come lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi (sussistendo il presupposto di rischio di cui al D.Lgs. 38/2000).


20) L’IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI


Dal 1° gennaio 2000 è stata abolita l’imposta sugli spettacoli ed è stata attuata la completa revisione dell’imposizione sulle attività spettacolistiche. Il nuovo sistema prevede lo spostamento del presupposto impositivo dalla fruizione dell’evento spettacolistico all’organizzazione dello stesso. Gli eventi di spettacolo sono quindi stati divisi in due categorie:

a) intrattenimenti;
b) spettacoli ed altre attività.

Gli eventi classificati come intrattenimenti sono individuati dalla legge (D.Lgs. 60/99 con previsione delle aliquote da un minimo di 8% ad un massimo del 60%). Solo per essi è prevista l’applicazione della nuova imposta sugli intrattenimenti (e sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti si applica anche l’imposta IVA). Per gli eventi della categoria b) (tra cui anche gli spettacoli sportivi) è prevista l’applicazione della sola imposta IVA (inoltre l’aliquota IVA per gli spettacoli sportivi con ingresso fino a 25.000 lire, al netto d’IVA, è ridotta al 10%, rimanendo del 20% per le altre attività).
La legge detta le norme per individuare:

- i soggetti passivi: sono coloro che organizzano gli eventi. Le associazioni sportive acquistano la qualifica di soggetti passivi se mettono in atto, anche occasionalmente, uno o più degli eventi previsti dalla legge;
- determinare la base imponibile: è costituita dall’importo dei singoli biglietti venduti e da altre voci (per le manifestazioni organizzate a scopo di beneficenza, la base imponibile è ridotta del 50%);
- calcolare l’imposta: l’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota prevista. L’IVA è determinata sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;
- effettuare il pagamento: il pagamento dell’imposta è effettuato con diverse modalità a seconda che l’attività sia a carattere continuativo svolte in un mese solare (pagamento entro il giorno 16 del mese successivo) o a carattere occasionale (pagamento entro il giorno 5 del mese successivo a quello della conclusione dell’evento).

Vengono fissate anche nuove procedure di certificazione dei corrispettivi a mezzo di misuratori fiscali (la circolare 7/9/2000 n. 165 introduce l’obbligo per i soggetti che hanno optato per il regime forfetario della L.398/91 di installare i registratori di cassa) e dettati obblighi contabili semplificati. Le associazioni sportive devono inoltre, entro 10 giorni dal termine dell’esercizio, presentare agli uffici SIAE apposita dichiarazione dell’ammontare delle quote e dei contributi versati dai soci.


21) I TRIBUTI DEGLI ENTI TERRITORIALI


Le associazioni sportive sono interessate all’applicazione di importanti tributi locali. In relazione all’importanza ed alla diffusione che essi rivestono troviamo:

- Imposta regionale sull’attività produttiva (IRAP) di cui sono previste diverse modalità di applicazione per: 1) associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionale non commerciale; 2) associazioni che svolgono, accanto a quella istituzionale, anche attività commerciale accessoria ed ausiliaria in regime ordinario di determinazione del reddito; 3) associazioni che svolgono attività commerciale, ausiliaria a quella istituzionale, usufruendo di uno dei regimi forfetari di determinazione del reddito. L’IRAP è calcolata in percentuale pari al 4,25% della base imponibile. Tale imposta ha rappresentato e rappresenta un maggior costo di gestione delle attività sportive.
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui sono previste esenzioni per le palestre destinate all’attività sportiva. Il tributo è riscosso mediante ruoli e cartelle esattoriali.
- Tassa e canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP e COSAP) di cui sono previste riduzioni fino al 10% in presenza di canoni non ricognitori (Cfr. L.549/95).
- Diritti sulle pubbliche affissioni di cui è prevista la riduzione al 50% (e ciò in quanto si riferisce ad associazioni sportive non aventi scopo di lucro).
- Imposta comunale sulla pubblicità di cui è prevista la riduzione al 50%(anche qui in quanto si riferisce ad associazioni sportive non aventi scopo di lucro).
- Imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui è prevista l’esenzione per gli immobili destinati esclusivamente all’attività istituzionale

Altri tributi locali minori interessano le associazioni sportive solo in casi particolari (es. tasse sulle concessioni regionali, imposta provinciale di trascrizione etc.).


22) LA SPONSORIZZAZIONE COME FONTE DI FINANZIAMENTO

La sponsorizzazione è uno strumento della comunicazione: è un incontro, un matrimonio (sponsor ,dal latino sponsales, significa nozze). Una parte, lo sponsor, dà fondamentalmente denaro. La controparte, nel nostro caso la società sportiva, dà essenzialmente opportunità di comunicazione. Le sponsorizzazioni sono la principale fonte di finanziamento dello sport non solo professionistico ma anche dilettantistico. Al giorno d’oggi la sponsorizzazione sportiva è molto sviluppata in conseguenza dell’audience diretta ed indiretta che lo sport di per se stesso genera. Possibili interessati (sponsor) possono essere così individuati:

 Aziende che producono e distribuiscono articoli tecnici essenziali per la pratica sportiva;
 Aziende che producono e distribuiscono beni ausiliari alla pratica sportiva;
 Aziende industriali produttrici di altri beni;
 Produttori di servizi in genere.

I contratti di sponsorizzazione sono contratti atipici, cioè non sono disciplinati dal Legislatore. Appartengono alla categoria dei contratti pubblici e seguono le norme generali dei contratti del codice civile. Sono a titolo oneroso e si perfezionano con il consenso manifestato da entrambe le parti senza particolari formalità. Esistono, comunque, precise norme dettate dalle federazioni sportive nazionali che devono essere scrupolosamente osservate. Queste norme mirano essenzialmente a tutelare l’autonomia dello sport nei confronti degli interessi dello sponsor, lo status di atleta dilettante ecc. naturalmente i contratti di sponsorizzazione non possono contravvenire alle norme sulla concorrenza ed ai divieti inerenti ai prodotti nocivi alla salute. Ai fini fiscali è importante definire un arco temporale interessato agli accordi, e si ricorda che le prestazioni di sponsorizzazione derivanti da un contratto sono soggette all’Iva mentre per il contratto stesso la registrazione è solo in caso d’uso. E’ opportuno inserire, infine, nel contratto, una clausola arbitrale per definire la risoluzione delle eventuali controversie.
La sponsorizzazione sportiva si presenta generalmente sotto tre aspetti differenti a seconda che riguardi:

a) Una squadra: le sponsorizzazioni variano, nei modi, a seconda delle regole della Federazione in vigore e delle necessità sia dello sponsor sia dello sponsorizzato;
b) Un singolo atleta: occorre fare una attenta distinzione tra le categorie della sponsorizzazione e della pubblicità testimoniale: si tratterrà della prima se prevalgono i segni distintivi dello sponsor; si parlerà della seconda se l’atleta viene utilizzato per lanciare un messaggio diretto al pubblico, riguardante il prodotto da pubblicizzare;
c) Una manifestazione: qui occorre distinguere tra piccola e grande manifestazione, poiché nella prima accade sovente che lo sponsor sia anche il promotore della manifestazione, e che si tratti di uno sponsor unico, mentre nella seconda si vede spesso la partecipazione di più sponsor (pool).

Con sarcasmo è stato rilevato che "in Italia si sponsorizzano le squadre di calcio, mentre negli USA le università". E gli eventi sponsorizzabili possono essere classificati in due grandi categorie: 1- eventi consolidati; 2- eventi nuovi. I primi sono certamente economicamente più dispendiosi, dato che garantiscono un’audience maggiore; i secondi comportano un investimento di minore entità. E le situazioni nelle quali il bisogno è quello di esporre un marchio, posizionarlo, lanciare un prodotto, presuppongono che l’investimento sia destinato a rientrare in un budget promozionale e pubblicitario che, in via generale, non rappresenta mai più del 10% del fatturato dell’impresa. E’ quindi presumibile che i fondi da destinare alla sponsorizzazione non siano mai superiori al 2-4% del giro d’affari. In pratica se una società sportiva necessità di una sponsorizzazione di circa 500 milioni di lire all’anno, dovrà cercare il suo sponsor tra le aziende che hanno un fatturato di almeno 150 miliardi di lire.
Qualora l’associazione sportiva dilettantistica non abbia optato per il regime di cui alla L. 398/91, il regime forfetario Iva trova applicazione solo per le prestazioni che concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, con esclusione, quindi, dei proventi pubblicitari, che vanno in tal caso assoggettati ad Iva nei modi ordinari.
Per le associazioni sportive optanti per il regime ex L. 398/91 è importante distinguere i ricavi derivanti da pubblicità da quelli per sponsorizzazioni. Il relativo trattamento Iva risulta, infatti, diverso in un caso e nell’altro. Posto che l’insorgere del presupposto per l’applicazione dell’Iva si collega alla professionalità dell’esercizio dell’attività economica (non divenendo soggetta ad Iva l’evento occasionale sponsorizzato ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 633/72) tali soggetti liquidano l’Iva forfetariamente: la somma da versare sarà determinata applicando all’Iva relativa alle operazioni imponibili le percentuali di detrazione forfetaria ex art. 74 D.P.R. 633/72, ossia: - 50% in generale; - 10% per le operazioni di sponsorizzazione; - 33% per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e radiofonica. Per capirci meglio, se un’associazione nel periodo di riferimento, ha emesso fattura da sponsorizzazione per complessive L. 10 milioni, sulle quali è stata addebitata Iva per L. 2 milioni (20% di 10 milioni), l’imposta da versare si determinerà applicando alla somma di lire 2 milioni la percentuale del 10%: si verseranno, quindi 1,8 milioni. E per procedere ad una corretta contabilizzazione dei proventi, le associazioni in 398 dovranno, quindi, utilizzare due distinte colonne del modello dei contribuenti "minori" di cui al DM 11 febbraio 1997: in una colonna dovrà essere evidenziata l’imposta cui compete la detrazione del 50% (per pubblicità) mentre nell’altra dovrà essere evidenziata l’imposta cui compete la detrazione del 10% (per sponsorizzazioni). E l’associazione, quando incassa un corrispettivo da sponsorizzazione, per prima cosa dovrà emettere fattura indicando il corrispettivo e l’importo dell’imposta, determinata come sopra. La fattura, datata e numerata in ordine progressivo, va emessa in duplice esemplare al momento in cui avviene il pagamento, o a discrezione, anche anticipatamente al pagamento stesso. Gli elementi obbligatori della fattura sono indicati ex art.21 de D.P.R. 633/72. La fattura dovrà essere annotata nel registro dei contribuenti minori (vedi prima), annotazione da effettuarsi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata emessa la fattura. Per ogni trimestre l’associazione deve poi procedere alla liquidazione dell’imposta da versare: questa avviene entro il giorno 16 maggio (per i primi 3 mesi dell’anno) e così via (il 16 agosto, il 16 novembre,il 16 febbraio dell’anno successivo). Dal punto di vista dell’Irpeg, invece, in sede di dichiarazione dei redditi si dovrà applicare al totale dei proventi per sponsorizzazione la percentuale di redditività pari al 3%. Per l’Irap, infine, l’imposta si determina applicando l’aliquota del 4,25% alla base imponibile.



 

Proverbio/massima/motto

"Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala" (Proverbi 17,14) 

"Con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente" (Armand Jean du Plessis, Cardinale e Duca di Richelieu)

"Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi" (Luca 18, 1-8)

"Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. (Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo - 2, 1-2)

"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"

"L’errore giudiziario non esiste, giacché è la giustizia stessa a costituire il colpevole come tale." 

"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)

 

Statistiche

Utenti: 10301
Notizie: 162
Collegamenti web: 17
Visitatori: 3944733
[+]
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size