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Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file].
  
 
 

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martedì 17 giugno 2008
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17) LA RESPONSABILITÀ NELL’ATTIVITÀ SPORTIVA

Nel gestire un’attività sportiva ci si può imbattere in diverse problematiche, che possono comportare determinate responsabilità: esempio in caso di non corretta od omessa tenuta dei registri contabili (si applicano le sanzioni da 2 a 15 milioni di lire) oppure in caso di non corretta organizzazione delle manifestazioni sportive (NB ex L.966/65 e DM 261/96 si prevede quando occorre richiedere un servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo). Ma non solo, gli stessi fruitori di spettacoli di ogni genere sono assoggettabili a responsabilità: esempio coloro che saranno sorpresi senza biglietto, oppure con un biglietto di importo inferiore a quello previsto, dovranno pagare una multa compresa tra le 100.000 lire e i 2 milioni. Per i biglietti omaggio è previsto, inoltre, il pagamento dell’IVA da parte dell’esercente, se si supera il limite del 5% dei posti della sala. Multe salate sono previste anche per omissioni e altre irregolarità nella documentazione fiscale, sempre da parte di enti, associazioni o soggetti privati che organizzano spettacoli e attività di intrattenimento. Le sanzioni vanno dal 100% al 200% dell’imponibile non registrato per gli illeciti più gravi e dalle 500.000 lire ai 2 milioni per irregolarità nella documentazione d’appoggio (sono queste le novità principali contenute nella circolare n.165 del 7 settembre 2000 emanata dal Ministero delle Finanze, che fornisce chiarimenti sulla nuova disciplina fiscale degli spettacoli, entrata in vigore dall’anno scorso - 14 settembre 2000 - ).
E', poi, obbligatorio assicurare i propri aderenti, atleti ed ausiliari sportivi (dirigenti, giudici tecnici, etc.), contro infortuni, malattie e Responsabilità Civile verso terzi (RC). Il tipo di assicurazione da stipulare è una polizza di tipo collettivo: il costo annuo (che nel simpatico gergo delle assicurazione viene chiamato "premio") per questo tipo di polizze varia moltissimo, oltre che in base agli importi assicurati, anche a seconda della compagnia e dell'assicuratore. Esponendo la medesima richiesta (assicurare 100 persone per RC e 20 persone per infortuni) a tre compagnie diverse i "premi" annui sono risultati:

• 1.000.000 Lit infortuni + 500.000 Lit RC = 1.500.000
• 250.000 Lit infortuni + 250.000 Lit RC = 500.000
• 140.000 Lit infortuni + 110.000 Lit RC = 250.000

E’ possibile stipulare a condizioni e con prestazioni particolari, polizza speciali, con premi differenziati e concordati, per particolari categorie di atleti. Oltre ad essere assicurate le conseguenze degli infortuni accaduti durante l’esplicazione dell’attività sportiva oppure durante gli allenamenti, sono assicurati anche i rischi di viaggio, ma limitatamente al tragitto di trasferimento effettuato dalla residenza al luogo della manifestazione. La denuncia deve pervenire entro un determinato termine (per la Sportass entro cinque giorni dal fatto e comunque non oltre il trentesimo giorno da esso). Limiti delle polizze assicurative (ed in particolare della Sportass), che sono su larghissima scala di popolazione sportiva, scaturiscono dalla entità dei capitali assicurati (cd. Massimali), dalle eventuali franchigie relative di invalidità permanente da indennizzare (per la Sportass il 5%), e dalla possibilità molto limitata (per la Sportass addirittura assente), di risarcire le spese necessarie alla guarigione, oppure l’invalidità temporanea, a meno che non si formalizzino particolari polizze per particolari categorie di atleti o di ausiliari sportivi, con il pagamento di particolari premi aggiuntivi concordati. Tutti questi aspetti (massimali, franchigie, spese mediche), devono essere tenuti ben presenti da parte di un dirigente sportivo, nel momento in cui si accinge a stipulare delle polizze con una qualunque Compagnia: è importante personalizzare le polizze in relazione alle reali esigenze o aspettative del gruppo di sportivi che si vuole assicurare.
Da notare che la Sportass, la "Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi", dopo alcuni anni bui (che culminano recentemente con la perdita di circa 200 mila tesserati della Fipav che si sommano ai mancati introiti del settore dilettanti del calcio come sportivi non più assicurati), tenta ora di riallacciare un dialogo con le Federazioni e gli sportivi in genere aprendo il proprio sito in internet (imminente) dove, per ogni disciplina sportiva, sarà possibile valutare la migliore copertura assicurativa: questo ed altro a conclusione di decenni di monitoraggio degli infortuni sportivi.
L’organizzatore della manifestazione sportiva promuove la performance di uno o più atleti, con lo scopo di praticare una disciplina sportiva indipendentemente dalla presenza o meno di spettatori (e naturalmente in caso di pubblico spettacolo troveranno applicazione le disposizioni del T.U. sulle leggi di pubblica sicurezza). La sua responsabilità civile è indipendente da qualsiasi considerazione delle eventuali autorizzazioni necessarie: il loro ottenimento non lo esonera e la loro mancanza non è di per sé stessa produttiva di responsabilità.
L’organizzatore deve avere cura di predisporre tutte le misure protettive idonee a prevenire eventi dannosi per i gareggianti e per i terzi. La valutazione dell’adeguatezza delle misure preventive deve essere effettuata prioritariamente, in base alla specificità del rischio ed alla probabilità del suo avverarsi, e spetta all’organizzatore dimostrare di aver adottato tutte le cautele idonee. Ne segue che l’evento imprevedibile od eccezionale non può essere addossato a responsabilità dell’organizzatore. Come pure nessuna responsabilità ovviamente insorge se l’attività è stata organizzata in conformità con le cautele usualmente richieste per quel tipo di manifestazione sportiva.
L’organizzatore deve assicurare che la competizione avvenga senza pericoli per l’incolumità fisica, ed è quindi responsabile verso gli atleti, verso gli spettatori e verso i terzi. La sua responsabilità dura però solo per il tempo della competizione e relativamente al luogo in cui si svolge. Essa si estende però anche alla custodia degli attrezzi da cui può derivare danno e comprende l’apposizione di ripari, segnali, avvisi, istruzioni al pubblico ed ai concorrenti, e l’eventuale attivazione di un servizio di sorveglianza che impedisca l’insorgere di situazioni di pericolo. Naturalmente l’organizzatore risponde per il fatto degli ausiliari, così come è previsto dall’art. 2049 c.c..
Per quanto attiene ai gestori degli impianti sportivi, costoro rispondono in genere, nell’ambito dell’art. 2043 c.c., per l’insidia degli impianti messi a disposizione con riguardo ad un utilizzatore mediocremente attento. Occorre evidentemente distinguere da questa la figura del mero proprietario non gestore dell’impianto. Costui risponde solo per i danni provocati da rovina di edificio se dovuti a sua manutenzione, non ad esempio se il crollo è dovuto ad un fatto imputabile al gestore. Questi deve sottostare alle regole generali di cautela e prudenza onde, se viola tali doveri, a nulla rileva che egli abbia rispettato le norme dettate dalla Federazione competente in ordine alla sicurezza degli impianti.
Inoltre del danno occasionato da un’attività sportiva possono essere chiamati a rispondere gli istruttori, i maestri, gli allenatori, la cui responsabilità può sussistere solidalmente con quella del gestore dell’impianto o dell’organizzatore della manifestazione sportiva (sempre con riferimento all’art 2043 c.c., e per i maestri anche in riferimento all’art. 2048 c.c.)
Naturalmente nessuno dei soggetti considerati è responsabile quando il danno sia dovuto a fatto esclusivo della vittima, o del praticante dell’attività sportiva, ancorché minore, qualora, in relazione alla fattispecie ed alla capacità di intendere e di volere da riconoscere all’autore del fatto, in base a dati di comune esperienza, emerga una responsabilità personale in base all’art. 2043 codice civile.
I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi che in assenza dei requisiti per acquisire le specifiche agevolazioni sommariamente elencate nei paragrafi precedenti, si avvalgono dei benefici previsti ovvero violano le norme statuarie sono oltretutto puniti da specifiche sanzioni amministrative. Tali sanzioni sono irrogate dall’ufficio delle entrate territorialmente competente, e di questo si è detto all’inizio del presente paragrafo.

18) NUOVA FATTISPECIE DI REATO: IL DOPING

A conclusione di questa breve disamina si segnala una novità legislativa, finalizzata alla repressione del fenomeno doping, ossia dell’alterazione dei risultati sportivi derivanti dall’impiego di sostanze dopanti, o meglio l’utilizzo di un intervento esogeno, o clinico, privo di precise indicazioni terapeutiche, al fine di migliorare la proprie prestazioni.
Con l’intento di tradurre in precetti di legge l’attuazione dei principi e valori richiamati dalla Convenzione di Strasburgo contro il doping del 1989 e ratificata in Italia ex L.522/95, la L.14/12/2000 n. 376 ha dettato una puntuale disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping,.
E’ doping "la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, nonché l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, cui sono equiparati la somministrazione di farmaci o di sostanze, o l’adozione di pratiche mediche idonee a modificare il contenuto dei controlli relativi all’uso di farmaci dopanti".
La legge in questione, all’art. 2, prevede che i farmaci, le sostanze ecc. e le pratiche mediche il cui impiego è doping, siano ripartiti in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministero della Sanità. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi. Altri articoli della suddetta legge definiscono le autorità competenti ai controlli antidoping (artt. da 3 a 8).
La finalità di repressione delle condotte elusive del divieto doping, previsto dall’art. 1, ha indotto a sanzionare penalmente, ex articolo 9, chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce l’utilizzo dei farmaci, sostanze ecc. di cui all’art. 2 della stessa legge. Ma se le dette pratiche illecite possono essere commesse da chiunque, ove il fatto sia commesso da particolari soggetti si configureranno circostanze aggravanti. In particolare il reato in questione risulterà aggravato:

1. Se dal fatto deriva un danno alla salute;
2. Se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
3. Se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente de CONI ovvero da una Federazione Sportiva Nazionale, da una società, da una associazione o di un ente riconosciuto dal CONI.

In quest’ultimo caso alla condanna consegue l’interdizione permanente dagli uffici del CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle società, dalle associazioni o dagli enti riconosciuti dal CONI.
Al comma 7 dello stesso articolo 9, poi, è previsto il caso in cui le condotte elusive del divieto del doping avvengano attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, ospedaliere ecc., ossia da canali distributivi diversi da quelli tradizionali, legalmente controllati.
La pena per la prima fattispecie è della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni. Per la seconda fattispecie, ex articolo 9 comma 7, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire 10 milioni a 150 milioni. Per entrambe le ipotesi si procede d’ufficio e la competenza appartiene al Tribunale monocratico; l’arresto in flagranza è facoltativo nella seconda ipotesi mentre il fermo non è consentito.

19) IL CREDITO SPORTIVO CAMBIA

L’Istituto per il Credito sportivo dopo 43 anni è cambiato. Non è più solo un istituto finalizzato al finanziamento di associazioni ed enti locali nella costruzione d’impianti, ma diviene una vera e propria banca cui potranno fare riferimento anche i singoli privati nonché i circoli sportivi e tutti gli enti che hanno optato per la 398/91, non richiedendosi più la personalità giuridica.
Il perché dell’apertura ai privati si spiega facilmente: scopo del credito sportivo deve essere quello di favorire l’attività sportiva, indipendentemente, però, da chi richiede il finanziamento.
Fino all’emanazione del decreto n. 453 del 20/10/2000 4/5 l’insieme della clientela dell’Istituto era costituito da Comuni, Province e Regioni: ebbene l’allargamento del bacino d’utenza comporterà certamente una notevole crescita degli stanziamenti. E questi, di certo, verranno realizzati nel rispetto delle valutazioni per quanto attiene la solvibilità dei singoli richiedenti. Ma la procedura in sé risulterà maggiormente semplificata non dovendosi più esaminare la natura del richiedente stesso.
Ma le novità del decreto, che entro metà anno verrà recepito nello statuto del Credito Sportivo, non si esauriscono qui: se nuovo Istituto deve essere, allora che nuovo organigramma sia. L’articolo 6 del decreto prevede che nel nuovo consiglio di amministrazione via sia un Presidente, 4 rappresentanti dei Ministeri e 4 degli enti locali, 3 membri del CONI e 3 membri degli istituti bancari (che in tal modo scendono dai precedenti 8 membri) per un totale di 15 membri.
Il patrimonio risulterà, poi, diviso in quattro parti: il fondo di garanzia del CONI, una fondo patrimoniale, un fondo conferito dalle banche e le riserve.
Nulla di diverso per quanto riguarda, invece, la parte operativa della richiesta: dovrà essere presente il nulla osta della commissione tecnica del CONI per poi ottenere il mutuo della durata di 10/15 anni con tassi che vanno dal 2% per i finanziamenti nelle zone depresse e per gli impianti di messa a norma, fino al 3% per i grandi impianti.

20) PRINCIPALI SCADENZE TRIBUTARIE

Scadenze mensili

15 imposte sui redditi e IVA – Associazioni sportive che hanno optato per la l. 398/91 – Annotazione sul prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997 delle operazioni effettuate nel mese precedente.
16 IVA – Fatture di importo inferiore a L. 300.000 – Annotazione nel documento riepilogativo.
17 IVA – Soggetti in regime ordinario – mensili – Versamento della differenza tra l’IVA sulle operazioni attive registrate e da registrare nel mese precedente e l’IVA detraibile risultante dagli acquisti registrati.
16. IRPEF – Società e Associazioni sportive dilettantistiche – Versamento delle ritenute effettuate sui compensi erogati ex l. 133/99 – (redditi diversi ex lett. m), comma 1, art. 81 TUIR).
16 IRPEF – Versamento delle ritenute effettuate sui redditi di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e assimilato e sui redditi diversi ex lett. l), comma 1, art. 81 TUIR, operate nel mese precedente.
16 Addizionali regionali, provinciali e comunali all’IRPEF – Versamento delle ritenute operate sui compensi ex l. 133/99.
16 INPS – Versamento del contributo alla gestione separata dovuto sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi di collaborazione coordinata e continuativa assimilati, dal 1° gennaio 2001, ai redditi di lavoro dipendente.
31 IVA – Soggetti in regime ordinario mensile – Dichiarazione periodica relativa alle operazioni effettuate nel mese precedente.

Ulteriori scadenze nei singoli mesi

Febbraio

16 IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA – Versamento della differenza tra l’IVA sulle operazioni attive registrate o da registrare nel 4° trimestre dell’anno precedente e l’IVA detraibile risultante dagli acquisti registrati.
16 IVA – Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la l.398/91 – Versamento dell’IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 4° trimestre dell’anno precedente sul prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997.
28 IRPEF – Certificazione dei sostituti d’imposta relativamente ai compensi erogati ex l. 133/99 ed agli altri emolumenti e compensi erogati nell’anno precedente
31 IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA maggiorato dell’1,50%.

Marzo

16 IVA – Versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale.

Aprile

2 IVA – scadenza termine trasmissione telematica 4° trimestre 2000
30 Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la l.398/91 il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare – Redazione del rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 37 l. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori a L. 100.000.000).

Maggio

16 IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA – Versamento della differenza tra l’IVA sulle operazioni attive registrate nel 1° trimestre e l’IVA detraibile risultante dagli acquisti registrati.
16 IVA – Associazioni sportive che hanno optato per la l.398/91 – Versamento dell’IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 1° trimestre sul prospetto ex DM 11 febbraio 1997.
31 IRPEG e IRAP – Società e associazioni sportive con esercizio sociale che chiude al 30 giugno – Versamento della 2ª rate di acconto.
31 IVA – Dichiarazione annuale relativa all’anno precedente da parte dei contribuenti diversi da quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale unificata – I soggetti il cui esercizio sociale non coincide con l’anno solare non possono presentare la dichiarazione unificata.
31 Dichiarazione dei sostituti d’imposta da parte dei soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.
31 IRPEG e IRAP – Dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare e che utilizzano UNICO – Versamento delle relative imposte a saldo e 1ª rata acconto (IRPEG e IRAP).
31 IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA – Dichiarazione periodica relativa al 1° trimestre.

Giugno

20 Versamento delle imposte dichiarazione UNICO2001 per le associazioni il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare e con termine statutario per l’approvazione del bilancio al 30 aprile.
30 ICI – Versamento 1ª rata.

Luglio

2 Originario termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2001 (se associazione con meno di 20 persone il relativo termine è il 31 ottobre per la trasmissione telematica assieme al modello UNICO).

Agosto

16 IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA – Versamento dell’IVA dovuta per il 2° trimestre.
16 IVA – Associazioni sportive che hanno optato per la l.398/91 – Versamento dell’IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 2° trimestre sul prospetto ex DM 11 febbraio 1997.
31 IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA – Dichiarazione periodica relativa al 2° trimestre.

Ottobre

15 Slittamento del termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770/2001. Ricordiamo l'importanza di tale proroga per il modello 770 in forma autonoma (scadenza originaria: 2 LUGLIO 2001 - nuova scadenza: 15 OTTOBRE 2001) per le nostre associazioni sportive che devono inserire nel modello 770 (in forma unificata o in forma autonoma, a seconda dei casi, sempre con obbligo di invio telematico).
31 Per associazione con meno di 20 persone il termine per la presentazione del modello 770 è il 31 ottobre per la trasmissione telematica assieme al modello UNICO.

Novembre

16 IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA – Versamento dell’IVA dovuta per il 2° trimestre.
16 IVA – Associazioni sportive che hanno optato per la l.398/91 – Versamento dell’IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 3° trimestre sul prospetto ex DM 11 febbraio 1997.
30 IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA – Dichiarazione periodica relativa al 3° trimestre.
30 IRPEG e IRAP – Società e associazioni sportive che hanno proceduto all’approvazione il 31 ottobre – Presentazione della dichiarazione dei redditi e versamento delle relative imposte a saldo e della 1ª rata di acconto (IRPEG e IRAP).

Dicembre

27 IVA – Versamento dell’acconto di dicembre.
31 IRPEG e IRAP – Società e associazioni sportive che chiudono l’esercizio sociale al 30 giugno e che, per statuto, non procedono entro un termine stabilito, all’approvazione del bilancio – Presentazione della dichiarazione dei redditi e versamento delle relative imposte a saldo e della 1ª rata di acconto (IRPEG e IRAP).
31 Scadenza del termine per effettuare l’opzione per l’applicazione della l.398/91 da parte delle associazioni sportive dilettantistiche con proventi commerciali non superiori a L. 360 milioni.

BIBLIOGRAFIA

PAR. 1 Cost. art 18, c.c. artt. 11/42, artt.1362 ss., 600, 786, DPR 633/72, DPR 616/77, DPR 917/86, L. 662/96, L. 127/97, D.Lgs. 460/97, Circ. Min. 59/85, Circ. Min. 124/98.
PAR. 2 C.c. artt. 2188 ss., 2195 ss., L. 580/93, DPR 581/95, Circ. Min. industria 3387/C del 1997 e 3407/C del 1997.
PAR. 3 C.c. artt. Da 2214 a 2220, artt.2421-2422, da2423 a 2429-bis D.Lgs. 460/97, DPR 633/72, DPR 917/86, DPR 600/73, DPR 689/74, DPR 917/86, L.154/89, DM 2 maggio 1989, DPR 695/96, L. 662/96, DPR 442/97, Circ. Min. finanze nn. 10/E del 1997, 124/E del 1998, 209/E del 98, "Guida al contribuente n. 8" Min. Fin. Febbraio 2000.
PAR. 4 DPR 633/72, L. 91/81, L. 18/83, L398/91 DPR 472/96, DPR 695/96 DPR 696/96, L. 662/96, DPR 441/97, DPR 442/97, DPR 443/97, DPR 444/97, DPR 100/98, L. 133/99, DPR 473/99, DPR 542/99, DPR 544/99, Circ. Min. finanze nn. 247/E del 1999, 43/E del 2000.
PAR. 5 DPR 917/86, DPR 643/72, DPR 600/73, DPR 322/98, DPR 542/99, Circ. Min. Finanze 9 giugno 1998 n.144/E
PAR. 6 Legge 13 maggio 1999 art. 25, "Guida al contribuente n. 8" Min. Fin. Febbraio 2000.
PAR. 7 L. 91/81, DPR 917/86, L. 398/91, DPR 442/97, D.Lgs. 60/99, DM 473/99, DPR 544/99, Circ. Min. Fin. Nn. 1/11/151 del 1992 e 231-247/E del 1999 e 43/E del 2000, "Guida al contribuente n. 8" Min. Fin. Febbraio 2000.
PAR. 8 Legge 21 novembre 2000 n. 342.
PAR. 9 DPR 600/73, DPR 917/86, D.Lgs. 460/97, L. 133/99, DM 473/99, Circ. Min. Fin n.43/E del 2000, Circ. Min. 207/E del 16 novembre 2000.
PAR. 10 DPR 600/73, DPR 602/73, DPR 917/86, DPR 445/97, DPR 322/98, DM 473/99, Circ. Min. Fin n.43/E del 2000, "Guida al contribuente n. 8" Min. Fin. Febbraio 2000.
PAR. 11 Legge 21 novembre 2000 n. 342 articolo 37, Risoluzione Minist. Del 29 marzo 2001 37/E e Risoluzione Minist. 3 aprile 2001 39/E
PAR. 12 L. 133/99, DM 473/99, Circ. Min. Fin n. 247/E del 1999 e n.43/E del 2000, "Guida al contribuente n. 8" Min. Fin. Febbraio 2000.
PAR. 13 DPR 22 dicembre 1986 n.917, L. 335/95, D.Lgs. 38/2000, Circ Min. n. 121 del 27 Giugno 2000.
PAR. 14 DPR 640/72, L. 249/76, L. 662/96, DPR 442/97, D.Lgs. 60/99, DPR 544/99, Circ. Min. 247/E del 1999.
PAR. 15 L. 281/70, L.390/86, D.Lgs. 504/92, L. 549/95, DPR 322/98 Circ. Min. nn. 141/E e 263/E del 1998.
PAR. 16 "Spaziosport" n.3 settembre 1999 " del CENTRO STUDI IMPIANTI SPORTIVI", "Manuale del dirigente di Atletica Leggera" supplemento 1/99 del CENTRO STUDI & RICERCHE.
PAR. 17 "Rivista di diritto sportivo" anno 1997-1998.
PAR. 18 Documenti vari, Manuali di diritto Penale (Antolisei, Mantovani, Fiandaca-Musco).
PAR. 19 Istituto par il Credito sportivo, Documenti vari.
PAR. 20 Documenti vari.

 

 

 



 

Proverbio/massima/motto

"Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala" (Proverbi 17,14) 

"Con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente" (Armand Jean du Plessis, Cardinale e Duca di Richelieu)

"Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi" (Luca 18, 1-8)

"Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. (Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo - 2, 1-2)

"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"

"L’errore giudiziario non esiste, giacché è la giustizia stessa a costituire il colpevole come tale." 

"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)

 

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