|
L’Avv. Maurizio Storti, con questo sito, auspica di essere di ausilio a tutti gli utenti/operatori di Internet in campo giuridico-legale. Il presente sito non costituisce in alcun modo forma pubblicità espressa e/o occulta delle proprie competenze legali avendo esso un carattere meramente informativo nel più assoluto rispetto del Codice Deontologico Forense. Il sito non contiene riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. Il sito non intende fornire alcun parere di tipo professionale o legale. L'Avv. Storti potrà essere contattato tramite il form o direttamente attraverso i riferimenti telefonici. **************** In data 25.1.2005 -protocollo n. 1885- è stata presentata, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la necessaria comunicazione di utilizzo di personale sito web: www.mauriziostorti.com nel rispetto delle norme deontologiche. ***************** CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA (protocolo n. 1315 del 26.1.09) Il sottoscritto Avv. Maurizio Storti, nato a Roma il 24.10.1973, iscritto nell’albo degli avvocati del Foro di Roma dal 9.1.2003, residente in Roma, cap 00198, Corso Trieste n. 173 (CF: STR MRZ 73R24 H501N; P.IVA: 08296601001), con Studio in Roma, Via Cremona n. 26, tel. 0644235810, fax 0664220035, sito web (la cui attivazione è stata comunicata all’intestato C.O. in data 25.1.2005 prot. n. 1885) www.mauriziostorti.com (e-mail:
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
)
dichiara ai sensi e per gli effetti del comma VII, art. 16 del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008 - Suppl. Ordinario n. 263/L) il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
con osservanza. Roma, 23 gennaio 2009 **************** STUDIO LEGALE STORTI 00198 ROMA - Corso Trieste n. 173 - Tel. 06.86203740 - Fax 06.64220035 www.mauriziostorti.com -
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
-
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
ex Art. 34 lett. (g), e n.19.01-08 allegato B. D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 Codice della protezione dei dati personali Il sottoscritto Avv. Maurizio Storti, nato a Roma il 24.10.1973 (CF STR MRZ 73R24 H501N), ivi residente in Corso Trieste n. 173, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma nella qualità di Titolare del Trattamento dei Dati dello Studio Legale Storti con sede in Roma all’indirizzo Corso Trieste n. 173; dichiara che: 1) NELLO STUDIO LEGALE STORTI VENGONO TRATTATI: a) i dati personali, sensibili e giudiziari dei: - clienti - terzi - parenti relativamente a ciò che è strettamente necessario all’espletamento degli incarichi professionali; b) dati personali e solo eventualmente quelli sensibili e giudiziari dei: - domiciliatari - fornitori - parenti per l’adempimento degli obblighi contrattuali, contabili, tributari e fiscali; c) dati personali e solo eventualmente quelli sensibili e giudiziari dei: - parenti per ciò che è necessario all’adempimento degli obblighi di legge in materia di lavoro dipendente e quant’altro riguardi il rapporto di lavoro. Il trattamento dei dati dei soggetti sopra indicati riguarda qualunque operazione, o complesso di operazioni, effettuate con strumenti elettronici necessarie agli scopi sopra specificati, concernenti: > la raccolta > la registrazione > l’organizzazione > la conservazione > la consultazione > l’elaborazione > la modificazione > la selezione > l’estrazione > il raffronto > l’utilizzo > l’interconnessione > il blocco > la comunicazione > la cancellazione > la distruzione di dati 2) NELLO STUDIO LEGALE STORTI OPERANO: Avv. Maurizio Storti - Titolare e Responsabile del Trattamento. (per i dati riguardanti i clienti il Titolare tratta i dati per tutte le incombenze e le necessità richieste per l’esercizio della professione e degli incarichi ricevuti nel rispetto del Codice per la protezione dei dati personali, del Codice deontologico e della Legge Professionale); 3) I DATI SONO TRATTATI MEDIANTE INSERIMENTO IN ARCHIVIO-BANCA DATI: - cartaceo/a - informatico/a a) descrizione archivio cartaceo L’archivio cartaceo contiene dati personali identificativi sensibili e giudiziari; è ubicato in Roma - Via Cremona n. 26; all’archivio accede esclusivamente il Titolare del trattamento; all’area ove è ubicato l’archivio accedono estranei allo Studio solo in presenza del Titolare. b) descrizione archivio informatico Al sistema si accede tramite Identificativo d’utente e password. L’archivio/banca dati informatico/a è ubicato in Roma, Via Cremona n. 26 e contiene dati personali identificativi, sensibili (anche sanitari) e giudiziari; c) composizione sistema informatico - computer fisso in rete locale in numero di 1; - computer mobili in rete locale in numero di 1; - la rete locale è collegata ad internet; - computer collegati ad internet in numero di 1; - agende elettroniche; - computers palmari; - sistema firewall software; - sistema antivirus; - programmi utilizzati e gestionali per lo studio legale o per amministrare le banche dati. 4) MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE: - il/i computer è/sono protetto/i da sistemi anti-virus e anti-intrusione periodicamente aggiornati nel rispetto della legge; - tutti i programmi utilizzati sono periodicamente aggiornati nel rispetto della legge; - il portone di ingresso allo studio è dotato di serratura di sicurezza; - il portone d'ingresso allo studio è dotato di blindatura; - impianto elettrico a norma. 5) ESAME DEI RISCHI CUI SONO SOTTOPOSTI I DATI: Nello Studio Legale Storti si è tenuto conto dei seguenti rischi: a) rischi derivanti dai comportamenti dell'operatore: - carenza di consapevolezza, disattenzione o incuria; - errore materiale; b) rischi derivanti da eventi relativi agli strumenti: - azione di virus informatici o programmi suscettibili di recare danno; - tecniche di sabotaggio; - malfunzionamento, indisponibilità o degrado degli strumenti; - accessi esterni non autorizzati e intercettazione di informazioni in rete; c) rischi derivanti da eventi relativi al contesto fisico-ambientale: - ingressi non autorizzati a locali ad accesso ristretto; - sottrazione di strumenti contenenti dati; - eventi distruttivi, naturali o artificiali (movimenti tellurici, scariche atmosferiche, incendi, allagamenti, condizioni ambientali,), nonché dolosi, accidentali o dovuti ad incuria; - guasto ai sistemi complementari (impianto elettrico, climatizzazione, ecc); - errori umani nella gestione della sicurezza fisica. È POSSIBILE, ALLO STATO, DICHIARARE CHE TALI RISCHI SONO TUTTI ADEGUATAMENTE BILANCIATI E CONTRASTATI DALLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ED INDICATE NEL PRESENTE DOCUMENTO. 6) DISASTER RECOVERY: Con cadenza almeno settimanale vengono effettuate a cura del Titolare, copie di backup dei dati informatici. Le copie di backup fatte su supporti informatici di tipo CD, chiavetta USB, atro dispositivo (attualmente Western Digital) e sono conservate a cura del Titolare in luogo sicuro e protetto. In caso di perdita totale o parziale dei dati degli archivi, gli stessi possono comunque essere agevolmente ricostruiti e resi disponibili ricorrendo alla copia di backup secondo la seguente procedura: eliminazione del problema che ha causato la perdita di dati, riparazione e messa in efficienza del sistema, reinserimento dei dati nel sistema mediante copia dei dati dal supporto utilizzato per la memorizzazione delle copie di backup, verifica integrità degli stessi, correzione degli eventuali errori o inesattezze ricorrendo, se del caso, anche al confronto con i dati conservati in forma cartacea; tutta l’operazione viene effettuata nel minor tempo possibile tenuto conto anche della gravità del problema che ha causato il ricorso alla procedura di recupero dati. 7) AFFIDAMENTO DATI ALL'ESTERNO: Lo Studio Legale Storti affida occsionalmente alcuni trattamenti di dati a soggetti esterni alla struttura, i quali, nell’ambito della propria attività professionale, sono Titolari autonomi del trattamento ed hanno rilasciato attestati con cui dichiarano di rispettare la normativa sulla Privacy. I trattamenti delegati all’esterno riguardano : A) Compilazione della contabilità da parte dello Studio commeriale/CAF FederLavoro Titolare Simone Marchi, Ragioniere/Commercialista con Studio in Roma. Riguardo ai dati dei clienti e dei fornitori, questi riguardano solo i dati personali identificativi necessari per le incombenze contabili, fiscali e tributarie; B) Incarichi professionali affidati a consulenti, investigatori, ed esperti che a vario titolo prestano la loro opera professionale coadiuvando l’attività dello Studio per le pratiche di cui questo si occupa; i dati trattati da questi soggetti possono essere personali, sensibili e giudiziari, il trattamento avviene previo consenso informato del cliente e del terzo nei modi e termini previsti dalla legge; C) Assistenza al sistema informatico effettuata dal Titolare. L’assistenza non comporta l’autorizzazione ad effettuare trattamenti dei dati contenuti nei supporti informatici sui quali si effettuano gli interventi di riparazione/ripristino/manutenzione ecc.., e comunque comporta che vengano adottati tutti gli accorgimenti per la loro tutela a norma della disciplina della legge sulla Privacy sul cui rispetto lo studio ha avuto assicurazione scritta. IL PRESENTE DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA SOSTITUISCE IL PRECEDENTE. Roma, 15.3.2010 Avv. Maurizio Storti *************** INFORMATIVA SULLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE ex D.lgs 28/10 Ex art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010 è previsto che: «all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione». Pertanto, l'Avv. Maurizio Storti, con la presente comunicazione, informa tramite il sito www.mauriziostorti.com: a) della possibilità di giovarsi del procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tutte le controversie relative a diritti disponibili; b) dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010, ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, per le controversie relative a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. c) delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/2010 a favore di quanti facciano ricorso al procedimento di mediazione. Ed in particolare che: ai sensi dell’art. 17, 2° comma, «tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura». ai sensi del 3° comma della medesima disposizione, «il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente»; ai sensi del 5° comma della medesima disposizione «quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato»; ai sensi dell’art. 20, 1° comma «alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta e’ ridotto della metà».
*************** Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive Preambolo I sottoindicati soggetti sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse: 1. diversi soggetti, in particolare gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri e chi esercita un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (l. 7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. L'utilizzo di questi dati è imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti, con particolare riguardo al diritto di difesa e al diritto alla prova: un'efficace tutela di questi due diritti non è pregiudicata, ed è anzi rafforzata, dal principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (artt. 1 e 2 del Codice); 2. gli specifici adattamenti e cautele previsti dalla legge o dal presente codice deontologico non possono trovare applicazione se i dati sono trattati per finalità diverse da quelle di cui all'art. 1 del presente codice; 3. consapevoli del primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa e alla tutela del segreto professionale, i predetti soggetti avvertono l'esigenza di individuare aspetti specifici delle loro attività professionali, in particolare rispetto alle informazioni personali di carattere sensibile o giudiziario. Ciò, al fine di valorizzare le peculiarità delle attività di ricerca, di acquisizione, di utilizzo e di conservazione dei dati, delle dichiarazioni e dei documenti a fini difensivi, specie in sede giudiziaria, e di prevenire talune incertezze applicative che si sono a volte sviluppate e che hanno portato anche a ipotizzare inutili misure protettive non previste da alcuna disposizione e anzi contrastanti con ordinarie esigenze di funzionalità. Il primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa deve essere rispettato in ogni sede, anche in occasione di accertamenti ispettivi, tenendo altresì conto dei limiti normativi all'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 7, 8 e 9 del Codice) previsti per finalità di tutela del diritto di difesa; 4. il trattamento dei dati per l'attività di difesa concorre alla formazione permanente del professionista e contribuisce alla realizzazione di un patrimonio di precedenti giuridici che perdura nel tempo, per ipotizzabili necessità di difesa, anche dopo l'estinzione del rapporto di mandato, oltre a essere espressione della propria attività professionale; 5. norme di legge e provvedimenti attuativi prevedono già garanzie e accorgimenti da osservare per la protezione dei dati personali utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive. Tali cautele, che non vanno osservate se i dati sono anonimi, hanno già permesso di chiarire, ad esempio, a quali condizioni sia lecito raccogliere informazioni personali senza consenso e senza una specifica informativa, e che è legittimo utilizzarle in modo proporzionato per esigenze di difesa anche quando il procedimento civile o penale di riferimento non sia ancora instaurato. I predetti accorgimenti e garanzie possono comportare, se non sono rispettati, l'inutilizzabilità dei dati trattati (art. 11, comma 2, del Codice). Essi riguardano, in particolare:
a) l'informativa agli interessati, che può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati e può essere caratterizzata da uno stile colloquiale e da formule sintetiche adatte al rapporto fiduciario con la persona assistita o, comunque, alla prestazione professionale; essa può essere fornita, anche solo oralmente e, comunque, una tantum rispetto al complesso dei dati raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi. Ciò, con possibilità di omettere l'informativa stessa per i dati raccolti presso terzi, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive, tenendo presente che non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con l'interessato (art. 13, comma 5, lett. b) del Codice); b) il consenso dell'interessato, che non va richiesto per adempiere a obblighi di legge e che non occorre, altresì, per i dati anche di natura sensibile utilizzati per perseguire finalità di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive. Ciò, sia per i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di verificare con le parti se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria, sia nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite. Occorre peraltro avere cura di rispettare, se si tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il principio del "pari rango", il quale giustifica il loro trattamento quando il diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, è "di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (artt. 24, comma 1, lett. f) e 26, comma 4, lett. c) del Codice; aut. gen. nn. 2/2007, 4/2007 e 6/2007; Provv. del Garante del 9 luglio 2003); c) l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri diritti da parte dell'interessato rispetto al trattamento dei dati stessi; diritti per i quali è previsto, per legge, un possibile differimento nel periodo durante il quale, dal loro esercizio, può derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2, lett. e) del Codice); d) il flusso verso l'estero dei dati trasferiti solo per finalità di svolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il tempo a ciò strettamente necessario, trasferimento che non è pregiudicato né verso Paesi dell'Unione europea, né verso Paesi terzi (artt. 42 e 43, comma 1, lett. e) del Codice); e) la notificazione dei trattamenti, che non è richiesta per innumerevoli trattamenti di dati effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art. 37, comma 1, del Codice; del. 31 marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365 del 23 aprile 2004); f) la designazione di incaricati e di eventuali responsabili del trattamento, considerata la facoltà di avvalersi di soggetti che possono utilizzare legittimamente i dati (colleghi, collaboratori, corrispondenti, domiciliatari, sostituti, periti, ausiliari e consulenti che non rivestano la qualità di autonomi titolari del trattamento: artt. 29 e 30 del Codice); g) i dati particolari quali quelli genetici, per i quali sono previste già alcune cautele in particolare per ciò che riguarda il principio di proporzionalità, le misure di sicurezza, il contenuto dell'informativa agli interessati e la manifestazione del consenso (art. 90 del Codice; aut. gen. del Garante del 22 febbraio 2007); h) l'informatica giuridica ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice, per la quale apposite disposizioni di legge hanno individuato opportune cautele per tutelare gli interessati senza pregiudicare l'informazione scientifico-giuridica; i) l'utilizzazione di dati pubblici e di altri dati e documenti contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;
6. rispetto a questo quadro, il presente codice individua alcune regole complementari di comportamento le quali costituiscono una condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati, ma non hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari; esse non pregiudicano, quindi, la distinta e autonoma valenza delle norme deontologiche professionali e le scelte adottate al riguardo dai competenti organismi di settore, in particolare rispetto al codice deontologico forense. Peraltro, l'inosservanza di quest'ultimo può assumere rilievo ai fini della valutazione della liceità e correttezza del trattamento dei dati personali; 7. utile supporto alla protezione dei dati proviene anche da ulteriori princìpi già riconosciuti, in materia, dal codice di procedura penale e dallo stesso codice deontologico forense (in particolare, per quanto riguarda il dovere di segretezza e riservatezza, anche nei confronti di ex clienti, la rivelazione di notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la rivelazione al pubblico del nominativo di clienti, la registrazione di colloqui tra avvocati e la corrispondenza tra colleghi), nonché da altre regole di comportamento individuate dall'Unione delle camere penali italiane o da ulteriori organismi sottoscrittori del presente codice deontologico. Capo I - Principi generali Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di: a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato; b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut. gen. n. 6/2007, punto n. 2), svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).
2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità. Capo II - Trattamenti da parte di avvocati Art. 2. Modalità di trattamento 1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i princìpi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi. 2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in: a) un singolo professionista; b) una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari; c) un'associazione tra professionisti o una società di professionisti.
3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto agli incaricati del trattamento da designare e ai responsabili del trattamento prescelti facoltativamente (artt. 29 e 30 del Codice), sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa. 4. Specifica attenzione è prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di: a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati; b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica; c) esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio; d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive; e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati); f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove; g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli; h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.
5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, sempreché i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai princìpi di proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalità difensive (art. 11 del Codice). 6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza: a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi; b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.
Art. 3. Informativa unica 1. L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive. Art. 4. Conservazione e cancellazione dei dati 1. La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo. 2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie. 3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa. 4. La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive. Art. 5. Comunicazione e diffusione di dati 1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito, ancorché non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei princìpi di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice (art. 11), nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense. Art. 6. Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore 1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Codice che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento. 2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli artt. 8, comma 2, lett. f) e 24, comma 1, lett. f) del Codice, l'avvocato attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento penale. Capo III - Trattamenti da parte di altri liberi professionisti e ulteriori soggetti Art. 7. Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato: a) a liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attività di consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive; b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione svolta.
Capo IV - Trattamenti da parte di investigatori privati Art. 8. Modalità di trattamento 1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1. 2. L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al presente codice. 3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa. 4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante. 5. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato formula concrete indicazioni in ordine alle modalità da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta. 6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova. Art. 9 Altre regole di comportamento 1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai princìpi di liceità e correttezza del trattamento sanciti dal Codice: a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli; b) il ricorso ad attività lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa; c) la raccolta di dati biometrici.
2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice. Art. 10. Conservazione e cancellazione dei dati 1. Nel rispetto dell'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito. 2. Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato. Se è stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceità e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò strettamente necessario. 3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato. Art. 11. Informativa 1. L'investigatore privato può fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'articolo 3 del presente codice, ponendo in particolare evidenza l‘identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati. Capo V - Disposizioni finali Art. 12. Monitoraggio dell'attuazione del codice 1. Ai sensi della art. 135 del Codice, i soggetti che sottoscrivono il presente codice avviano forme di collaborazione per verificare periodicamente la sua attuazione anche ai fini di un eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita o di novità normative. Art. 13. Entrata in vigore 1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009. **************** AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128 Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. **************** L. 7-3-2001 n. 62 Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla L. 5 agosto 1981, n. 416. Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 marzo 2001, n. 67. Capo I - Disposizioni generali 1. Definizioni e disciplina del prodotto editoriale. 1.omissis. 2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purché costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi. 3. omissis **************** I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori. La riproduzione è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale senza il consenso scritto dell'autore. E' consentita la copia per uso esclusivamente personale. Sono consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, purché accompagnate dal nome dell'autore e dall'indicazione della fonte "Avv. Maurizio Storti", accompagnata dall'indirizzo telematico www.mauriziostorti.com. Sono graditi oltre che consentiti i link da altri siti alla prima pagina o ai singoli testi. Ai sensi dell'art. 5 L. 22.04.41, i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche non sono coperti da diritto d'autore. I testi dei provvedimenti pubblicati sul sito www.mauriziostorti.com non sono ufficiali, si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali inesattezze. Il presente sito non costituisce, ex comma II dell’art.1 della L. 62/01 testata giornalistica, non ha comunque carattere periodico ed è aggiornato secondo la disponibilità del materiale. Il copyright, ove indicato, si riferisce all'elaborazione e alla forma di presentazione dei testi stessi.
|