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Avvocato Maurizio Storti

 

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Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file].
  
 
 

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Approvazione della riforma della contribuzione previdenziale: in vigore dal 1.1.2010 PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
lunedì 14 dicembre 2009

La Cassa Nazionale Forense (vedi nota sul sito) ha approvato il nuovo regolamento dei contributi previdenziali, stabilendo che, il rimborso della maggiorazione per il contributo integrativo previdenziale, ai sensi dell’art 11 della legge 20.09.1980, n 576, dall'attuale 2%, passi al 4% su tutte le fatture emesse a partire dal 1/1/2010.

Il comitato dei delegati, nella seduta del 5 dicembre u.s. ha recepito le osservazioni ministeriali, alla riforma previdenziale forense, approvando definitivamente il nuovo regolamento delle prestazioni e il nuovo regolamento dei contributi.
Non appena intervenuta la pubblicazione in gazzetta ufficiale, il testo definitivo dei due regolamenti verrà reso disponibile sul sito cassaforense.it.

In previsione di una entrata in vigore della riforma dal 1/1/2010 (in caso di pubblicazione in gazzetta ufficiale entro il 2009), la cassa richiama fin d'ora l'attenzione degli iscritti agli albi forensi sulla possibilità di applicare il contributo integrativo in misura del 4% (anziché del 2%), su tutte le fatture di natura professionale emesse a partire dal 1/1/2010.

Appare evidente il problema di eventuali incassi previsti per il prossimo anno (ad esempio le ordinanze di assegnazioni somme) frutto del calcolo di note spese ricavate con la percentuale del 2%. In tal caso, delle due l'una: 1) o fatturare entro il 31.12.2009; 2) oppure recuperare la differenza precisando (nei confronti del giudicante di turno) l'esatto importo.

 

 
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Proverbio/massima/motto

"Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala" (Proverbi 17,14) 

"Con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente" (Armand Jean du Plessis, Cardinale e Duca di Richelieu)

"Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi" (Luca 18, 1-8)

"Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. (Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo - 2, 1-2)

"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"

"L’errore giudiziario non esiste, giacché è la giustizia stessa a costituire il colpevole come tale." 

"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)

 

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