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Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file]. |
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giovedì 19 agosto 2004 | |
![]() Avv. Maurizio Storti “Giuro di adempiere ai miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della Giustizia e per gli interessi superiori della Nazione”
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«Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento» (nuova formula di impegno solenne ex art. 8 L. 247/2012)
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Dati personali e professionaliAvv. Maurizio Storti - Patrocinante in Cassazione P.IVA: 08296601001 Polizza professionale: PI-8916272442 Arch Insurance (EU) DAC 2024-2025 Studio Legale in Roma, Via Carlo Fea, 9 - 00161 (sede operativa) c/o Studio Legale Paoletti Scheda C.O.A. Roma (link) Tel. 06.44235810 - Fax 06.64220035 ✉ e-mail P.E.C. dell'Avv. Maurizio Storti ✉ e-mail dell'Avv. Maurizio Storti
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Nei miei anni di attività professionale, iniziata nel 1999, ho maturato una ricca esperienza in diversi campi del diritto. Ho sempre dedicato e dedico tuttora particolare attenzione, tra l'altro, alla tutela giurisdizionale dei diritti sociali garantiti dalla Costituzione italiana e disciplinati dal diritto previdenziale ed assistenziale. Ho acquisito anche notevole esperienza in materia di diritto della famiglia e delle locazioni e nell'attività esecutiva (mobiliare e immobiliare); sono poi patrocinatore in materia tributaria e mi occupo anche di cittadinanza, immigrazione e della responsabilità medica. Il mio impegno all'assistenza giurisdizionale anche per i più deboli viene svolto, fin dal 2005 (abilitazione al Gratuito Patrocinio), patrocinando per chi, pur non avendone i requisiti economici, chiede comunque di poter accedere al processo. Dal settembre 2015 sono abilitato dinanzi alla Corte suprema di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori. Il mio Studio da anni è attento alle nuove tecnologie che sempre più risultano necessarie per ottimizzare i costi di gestione anche delle singole pratiche, con il relativo risparmio per gli assistiti. Dal 2016 ho scelto il regime fiscale in franchigia da IVA ai sensi delle Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89: così da far risparmiare gli assistiti i quali non sono tenuti al pagamento dell'imposta. Per avere giustizia, che non si limiti all'ottenimento della legittima rivendicazione, ma anche sopportando i minimi costi vivi.
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La specialità costituzionale della professione forense è anzi tutto un dato di diritto positivo, essendo l’unica professione espressamente menzionata nel testo costituzionale, e, dunque, sotto questo profilo, sicuramente costituzionalmente necessaria. Nell'art. 104 Cost., 4° comma, si prevede che gli Avvocati, dopo 15 anni di esercizio, siano eleggibili al Consiglio Superiore della Magistratura unitamente ai professori ordinari di università in materie giuridiche; nell'art. 106 Cost., 3° comma, si prevede che, oltre ai professori ordinari, possono essere nominati all'ufficio di Consiglieri di Cassazione Avvocati che abbiano 15 anni di esercizio e siano iscritti negli Albi speciali per le giurisdizioni superiori; ma ancor più l'art. 135 Cost., 2° comma, prevede che possano essere eletti giudici costituzionali, oltre i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ed i professori ordinari in materie giuridiche, gli Avvocati dopo 20 anni di esercizio. Non va dimenticata la tradizione che è alla base dell'art. 82 c.p.c. in cui si parla di "ministero dell'avvocato" e che sottolinea l'esigenza che gli Avvocati abbiano "piena coscienza dell'altezza morale e dell'importanza pubblica del loro ministero che li richiama ad essere i più preziosi collaboratori del giudice" (relazione al codice) e Piero Calamandrei proclamava che l'Avvocato nell'esercizio del proprio ministero "deve obbedire solo alle leggi ed alla propria coscienza e non curarsi d'altro", di guisa che il difensore può essere posto sullo stesso piano del giudice quando giudica, appunto per riaffermare, anche di fronte ai pubblici poteri, la specifica situazione dell'Avvocato. L'autonomia e la libertà dell'Avvocato è, infatti, condizione e garanzia dell'imparzialità del giudice e quindi dell'attuazione della giustizia; in tal modo la giustizia viene amministrata effettivamente in nome del popolo (art. 101 Cost.). Non può peraltro tralasciarsi, a proposito della posizione costituzionale della professione forense, l’effettiva portata dell’art. 24 Cost. che garantisce il diritto di difesa. Deve ritenersi che neanche in sede di eventuale revisione della Costituzione il legislatore (di rango costituzionale) possa sopprimere la figura professionale dell’Avvocato, considerato che il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. comprende certamente la difesa tecnica, ovvero la difesa effettuata dall’Avvocato, e che il diritto di difesa è diritto fondamentale del cittadino (e del non cittadino) senz’altro riconducibile a quel nucleo irrinunciabile dei principi supremi dell’ordinamento e dei diritti fondamentali che non possono essere modificati neanche in sede di revisione costituzionale, a meno di non sovvertire l’ordine costituzionale, e fondarne uno nuovo. Con riferimento al contenuto precettivo dell’art. 24 Cost., va detto che la difesa tecnica è evidentemente strettamente connessa al diritto al contraddittorio di cui all’art. 111 Cost.: in questo senso il diritto al contraddittorio altro non è che l’aspetto sostanziale della difesa tecnica, in quanto consente «di far valere -appunto- le ragioni delle parti» (Ex multis, Corte Cost. 8 marzo 1957, n. 46) "L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti" art. 2, comma II della L. 247/2012. "Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati" (Riserva di legge ex art. 2, comma VI, L. 247/2012). L’indipendenza degli avvocati è riconosciuta anche dall’ONU: tra i “Principi di base relativi al ruolo degli avvocati” adottati all’ottavo Congresso delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine ed il trattamento dei criminali (L’Avana, 27 agosto - 7 settembre 1990) si legge: «16. I poteri pubblici assicurano che gli avvocati a) possano adempiere a tutte le loro funzioni professionali in assenza di intimidazioni, ostacoli, persecuzioni ed indebite interferenze». «costui (l’avvocato, n.d.r.) è chiamato a collaborare con la giustizia e a fornire, in tutta indipendenza e nell’interesse superiore di quest’ultima, l’assistenza legale di cui il cliente ha bisogno» (Corte di giustizia, VIII sez., 6 settembre 2012, in cause riunite C-422/11 P e C-423/11 P, punto n. 17).
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"i giudici dovrebbero essere i più strenui difensori dell'avvocatura, poiché solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali; solo là dove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici e dove si scridita l'avvocato, colpita per prima è la dignità dei magistrati e resa assai difficile e angosciosa la loro missione di giustizia" Piero Calamandrei, "Elogio dei giudici. Scritto da un avvocato" "L'ufficio del difensore non è quello di ricercare imparzialmente la verità, ma quello di mettere in evidenza le ragioni del proprio cliente, ossia solamente quella porzione di verità che può giovare a far trionfare la sua difesa" P. Calamandrei "Nessun poeta ha mai interpretato la realtà tanto liberamente quanto un avvocato interpreta la verità" J. Giraudoux "Mai la nebbia sarà tanto fitta, nè il fango e la mota così alti da poter eguagliare lo stato di brancolamento, e di confusione in cui si trova oggi al cospetto del cielo e della terra la Corte di Giustizia [...], scelleratissima e decrepita peccatrice" C. Dickens, Casa Desolata "Il desiderio di sembrare intelligente, di essere chiacchierato, di essere ricordato dopo la morte, di prendersi la propria rivincita sugli adulti da cui si è stati umiliati nell'infanzia ecc. ecc. E' ipocrita fingere che questo non sia un motivo [per scrivere] e per giunta forte. Gli scrittori dividono questa caratteristica con gli scenziati, gli artisti, i politici, gli avvocati, i soldati, gli uomini d'affari di successo, in breve con l'intero fior fiore dell'umanità. La grande massa degli esseri umani non è poi così spiccatamente egoista.." George Orwell, Perché scrivo "Gli Avvocati, in vista e per il fatto dell'esercizio della professione, si trovano in una posizione che ha aspetti di peculiarità che oggettivamente la differenziano da quella di tutti gli altri prestatori d'opera intellettuale, ed è certamente diversa rispetto a quella di tutti gli altri cittadini. L'Avvocato deve aver superato esami di Stato, avere i necessari requisiti per poter essere iscritti agli albi e poter esercitare la professione, deve essere tenuto ad osservare nello svolgimento dell'attività anche norme non scritte oltre a quelle deontologiche sottostando, quindi, al controllo del Consiglio dell'Ordine competente. Condizioni, limiti e limitazioni che risultano posti a tutela dell'interesse di tutti i cittadini ed in particolare di quelli che agli Avvocati si rivolgono per la difesa e rappresentanza in sede giudiziale o nella materia stragiudiziale. " (Corte Cost.) " ...l'Avvocato svolge un ruolo insostituibile nel processo e ... non vi è processo giusto senza adeguato esercizio del diritto di azione e di difesa." Presidente della Corte di Appello di Roma, dott. Luciano Panzani - Inaugurazione Anno Giudiziario 24.1.2015
*** Titoli di studio e professionali, certificazioni, abilitazioni e attestazioni
Area di competenzaSEZIONE CIVILE (dal nuovo criterio di classificazione delle 203 materie "civili", utilizzato in Cassazione a partire dal 1.6.2013 link) - DIRITTO DEL LAVORO - DIRITTO PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE - CONSULENZA E CONTRATTUALISTICA PRIVATA - DIRITTO TRIBUTARIO - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA (ANCHE CON GRATUITO PATROCINIO) NEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE NELLA CTP E CTR SEZIONE PENALE - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA (ANCHE CON GRATUITO PATROCINIO) NEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE PENALE - RESPONSABILITA’ MEDICA SEZIONE AMMINISTRTATIVO - ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA NEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE AMMINISTRATIVO - IMMIGRAZIONE - CITTADINANZA - GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA - ACCESSO AGLI ATTI
Profili attivi nel web - Amministratore di pagine web- 2014 profilo Avv. Maurizio Storti su Gravatar.it ; - 2013 "Notiziario Giuridico | Scritti di diritto, ma non solo" ; - 2012 "Studio Legale Storti" su Skype ; - 2012 Canale su YouTube ; - 2011 Blawg dell'Avv. Maurizio Storti ; - 2011 @AvvStorti su Twitter ; - 2010 Avv. Maurizio Storti su LinkedIN ; - 2004 nuovo sito web ufficiale Avv. Maurizio Storti (mauriziostorti.com) ; - 2002-2004 sito web Avv. Maurizio Storti ; - 1999-2002 sito web Dott. Maurizio Storti .
Impieghi lavorativi - Incarichi professionali - Pubblicazioni - Docenze- 2011 incarico di fiduciario per lo svolgimento di prestazioni professionali di Avvocato domiciliatario e di sostituzione in udienza degli Avvocati ENPALS; - 2010-2011 Componente della Commissione Diritto del lavoro presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; - 2005-2007 Attività professionale legale presso la F.I.P.M. con incarico di Consulente degli Organi Periferici; - 2005-2013 legale rapp.te dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "PM Delfino "; - Dal 2004 Avvocato presso lo Studio Legale Paoletti; - 2004 Avvocato presso lo Studio Legale Cancrini; - 2003 Docente ai gruppi di studio del Prof. Ranieri Razzante (Cultore di Diritto Privato e di Diritto delle Assicurazioni presso la Facoltà di Economia dell'Università "La Sapienza" di Roma), seminari di "Istituzioni di Diritto Privato" a.a. 2002-2003 (seminari del 14.1.2003, 21.1.2003, 28.1.2003, 4.2.2003, 11.2.2003, 25.2.2003 e 4.3.2003); - 2003 Avvocato presso lo Studio Legale e Societario Ranieri Razzante; - 2002 Avvocato presso lo Studio Legale Cioce-Mezzi-Pecorone; - 2002 Addetto all’organizzazione produttiva presso le “Generali Vita” del Gruppo Generali; - 2002 Docente al “Corso di specializzazione di manager di società sportive”, Istituto “Manzoni” di Terni; - 2001-2002 Collaborazione con il sito www.sportraining.net per consulenza legale e fiscale per le associazioni sportive; - 2000-2001 Collaborazione presso il C.O.N.I., Comitato Provinciale di Terni, con compiti di consulenza per problematiche legali, tributarie nonché di diritto sportivo delle associazioni sportive; - 2001 Autore della pubblicazione “Le associazioni sportive dilettantistiche: elementi giuridici, contabili e fiscali di base” aggiornato a luglio 2001, su mandato del CONI Comitato Provinciale di Terni (link); - 2000 Relatore al convegno “Un nuovo modello di dirigente sportivo” svoltosi a Terni il 13-14 novembre 2000, con il patrocinio del CONI Comitato Provinciale di Terni; - 1999-2002 praticante avvocato presso lo Studio Legale Pittaluga e Cioce-Mezzi-Pecorone; Corsi di specializzazione - Attestati - Crediti formativi - Riunioni Commissione Diritto del Lavoro C.O.A. Roma
*°* [Regolamento per la formazione continua del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma (aggiornato con le modifiche apportate nell’adunanza del 9.11.2017) Art. 6. Contenuto dell’obbligo formativo 1. L’obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo, elenco o registro. 2. Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale fissa a decorrere dal 1° gennaio 2017. 3. L’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e di deontologia ed etica professionale. Nell’ipotesi di cui al comma 1 e fino al riallineamento triennale, il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione sarà annuale con almeno n. 20 Crediti Formativi, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie. 4. Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 Crediti Formativi, di cui n. 3 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie. 5. È consentita la compensazione dei Crediti Formativi maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 Crediti Formativi per anno. La compensazione può essere operata tra annualità consecutive all’interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia, ordinamento forense e previdenza. Ai sensi del parere 16 marzo 2016 n. 38 della Commissione Consultiva C.N.F., i crediti conseguiti in misura maggiore nelle materie obbligatorie nel corso dell’anno formativo possono essere utilizzati in compensazione dei minori crediti complessivi maturati nell’annualità successiva. 6. Il numero di Crediti Formativi conseguiti in modalità Formazione a distanza o elearning, che sono accreditati dal solo CNF, non può superare il limite del quaranta per cento (40%) del totale dei Crediti Formativi da conseguire nel triennio.] ![]() |
"Con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente" (Armand Jean du Plessis, Cardinale e Duca di Richelieu)
"Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi" (Luca 18, 1-8)
"Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. (Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo - 2, 1-2)
"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"
"L’errore giudiziario non esiste, giacché è la giustizia stessa a costituire il colpevole come tale."
"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)
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