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Avvocato Maurizio Storti

 

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Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file].
  
 
 

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Spese mediche e scolastiche: l'ex coniuge ha già il titolo nel verbale di separazione PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
lunedì 13 giugno 2011

Per la Cassazione (sent. 11316/2011 del 23.5.2011) non si dovrà, pertanto, tornare ad ingolfare le aule di giustizia per ottenere un nuovo titolo cui fondare la pretesa al pagamento della quota relativa alle spese mediche e scolastiche non pagate dall'ex coniuge.

Dopo il risalente (e incongruo) unico precedente avuto con sentenza 1758/08 (in cui si riteneva di dover tornare dal giudice ogniqualvolta fosse semplicemente contestato l'importo non espressamente indicato nel verbale di omologa), la Cassazione finalmente fà marcia indietro ritenedo sufficiente l'indicazione nel provvedimento del generico richiamo alle spese mediche e scolastiche.

In effetti, perché un provvedimento diverso dalla sentenza costituisca titolo esecutivo, necessita che tale sia previsto dalla legge. Tuttavia, l’esecutività può dedursi da un complesso di altre disposizioni di legge (si veda ad esempio le ordinanze del presidente del tribunale nel giudizio di separazione dei coniugi -art. 708 cpc-, l’ordinanza relativa all’assegno in via provvisoria di cui all’art. 446 cc o, ancora, l’ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 553 cpc quale titolo esecutivo valevole nei confronti del terzo debitore pignorato).
Il verbale di separazione, accordo tra i coniugi poi omologato dal Tribunale, è sicuramente titolo esecutivo (la formula esecutiva, apposta sul verbale, ne è la prova), nel senso che all’accordo dei coniugi riversato e consacrato nel verbale è attribuita l’efficacia esecutiva, anche per le voci genericamente indicate come spese mediche e scolastiche. A nulla vale il tentativo di contestarne, appunto, la genericità giacchè la quantificazione è il risultato del mero calcolo matematico dei giustificativi di spesa comunicati all'ex.
L'asserita necessità di quantificazione degli importi pretesi (mossa a pretesto degli ex coniugi morosi) non ha ragion d'essere specie se trattasi di spese mediche e scolastiche "ordinarie", ossia di spese che l'altro genitore (appunto con l'ordinaria diligenza) può, anzi deve, presumere esistenti.

 
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Proverbio/massima/motto

"Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala" (Proverbi 17,14) 

"Con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente" (Armand Jean du Plessis, Cardinale e Duca di Richelieu)

"Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi" (Luca 18, 1-8)

"Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. (Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo - 2, 1-2)

"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"

"L’errore giudiziario non esiste, giacché è la giustizia stessa a costituire il colpevole come tale." 

"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)

 

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