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Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file]. |
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Spese mediche e scolastiche: l'ex coniuge ha già il titolo nel verbale di separazione |
Scritto da Administrator | |
lunedì 13 giugno 2011 | |
Per la Cassazione (sent. 11316/2011 del 23.5.2011) non si dovrà, pertanto, tornare ad ingolfare le aule di giustizia per ottenere un nuovo titolo cui fondare la pretesa al pagamento della quota relativa alle spese mediche e scolastiche non pagate dall'ex coniuge. Dopo il risalente (e incongruo) unico precedente avuto con sentenza 1758/08 (in cui si riteneva di dover tornare dal giudice ogniqualvolta fosse semplicemente contestato l'importo non espressamente indicato nel verbale di omologa), la Cassazione finalmente fà marcia indietro ritenedo sufficiente l'indicazione nel provvedimento del generico richiamo alle spese mediche e scolastiche. In effetti, perché un provvedimento diverso dalla sentenza costituisca titolo esecutivo, necessita che tale sia previsto dalla legge. Tuttavia, l’esecutività può dedursi da un complesso di altre disposizioni di legge (si veda ad esempio le ordinanze del presidente del tribunale nel giudizio di separazione dei coniugi -art. 708 cpc-, l’ordinanza relativa all’assegno in via provvisoria di cui all’art. 446 cc o, ancora, l’ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 553 cpc quale titolo esecutivo valevole nei confronti del terzo debitore pignorato). |
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"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)
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