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Avvocato Maurizio Storti

 

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Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file].
  
 
 

Dal settembre 2011 le notizie vengono girate anche su twitter.

 
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Non è l'insegnante ma la scuola a dover pagare per gli eventuali danni subiti dall'alunno PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
mercoledì 05 ottobre 2011

La Corte dei Conti della Sicilia - sezione giurisdizionale - ha assolto l'insegnate benché la scuola era stata condannata al risarcimento dei danni.

Con la sentenza 2470/2011 i giudici contabili hanno rilevato che, nel giudizio erariale, occorra determinare quanto del rischio dell'attività svolta dal pubblico dipendente debba restare a carico dell'apparato amministrativo di cui fa parte e quanto a carico dello stesso. Nel caso di specie, il docente era stato destinato ad un evento musicale dovendo (pur nell'orario di lezione) gestire un gruppo numeroso di studenti. Ebbene l'amministrazione che usufruisca del servizio dell'insegnante per attività extracurriculari non può, parallelamente, assegnare allo stesso anche le relative responsabilità (esempio di sorveglianza) sugli alunni.

La sentenza in commento si inserisce nel quadro sensibile delle carenze di bilancio delle scuole le quali, spesso, sono costrette ad incaricare i docenti di più funzioni, contemporaneamente.

 
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Proverbio/massima/motto

"Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala" (Proverbi 17,14) 

"Con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente" (Armand Jean du Plessis, Cardinale e Duca di Richelieu)

"Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi" (Luca 18, 1-8)

"Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. (Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo - 2, 1-2)

"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"

"L’errore giudiziario non esiste, giacché è la giustizia stessa a costituire il colpevole come tale." 

"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)

 

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