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Avvocato Maurizio Storti

 

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Giustizia map offre informazioni sugli uffici della giustizia dell’intero territorio nazionale. La nuova geografia giudiziaria sul sito del Ministero. [link]
 
 
 

Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file].
  
 
 

Dal settembre 2011 le notizie vengono girate anche su twitter.

 
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Conto consuntivo 2011 sulla mediazione del C.O.A. di Roma
Scritto da Administrator   
giovedì 05 luglio 2012
 
"ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE E FORMAZIONE
 
Nell’anno 2011 l’Ordine ha istituito nel proprio ambito un nuovo Dipartimento per lo svolgimento delle attività di Formazione Mediatori e Mediazioni, attività commerciali.
Per quanto riguarda l’attività di formazione è stato organizzato all’inizio dell’anno un corso di formazione per mediatori al quale hanno partecipato 630 avvocati.
Il risultato economico di detta attività, esente IVA, è leggermente negativo, in quanto presenta, un risultato negativo di circa 7.600 euro, risultato che sarà ripianato dall’attività istituzionale.
Per quanto riguarda le poste patrimoniali esse sono dettagliatamente esposte nell’apposto prospetto.
 
Per quanto riguarda l’attività di mediazione, nel corso dell’anno sono stati aperti n. 2.778 procedimenti di cui n. 1.347 chiusi nell’anno.
Il risultato economico di detta attività è negativo per circa 60 mila euro dovuto, per le difficoltà iniziali per l’avvio dell’attività. Anche tale risultato negativo sarà ripianato dall’attività istituzionale.
A tale settore al 31 dicembre erano dedicate n. 8 dipendenti, l’organico sarà incrementato nel 2012 per far fronte alle esigenze operative ed amministrative che tale attività richiede.
Poiché necessita per alcune pratiche effettuare rimborsi, a titolo prudenziale sono state previste restituzioni per 50 mila euro stimati sulla base di una apposita relazione. Nel corso di questo lavoro saranno eventualmente individuati crediti per attività svolta sempre nel 2011 non rilevati al 31 dicembre 2011."
 
 
 
 
 
La Cassazione a SS.UU. sull'art. 295 c.p.c.
Scritto da Administrator   
giovedì 21 giugno 2012
 
"Fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall'art. 297 c.p.c..

Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base dell'art. 337 c.p.c., comma 2, dal giudice che ritenga di non poggiarsi sull'autorità della decisione pronunziata nel primo giudizio."
 
Principio di diritto della Cassazione, questo, cui la Suprema Corte è pervenuta analizzando l'istituto della sospensione necessaria in ordine ai giudizi di filiazione, ritenendo quindi che "a questo regime non si sottrae la relazione tra il giudizio promosso per la dichiarazione di filiazione naturale definito con sentenza, pur non passata in giudicato, che l'accerta ed il giudizio di petizione d'eredità promosso da chi risulterebbe chiamato all'eredità se la sua qualità di figlio naturale dell'ereditando fosse riconosciuta."
 
Nella sezione "Giurisprudenza" la sentenza della Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 19-06-2012, n. 10027.
 
 
 
 
Lettera del CNF al Ministro della Giustizia: no al C.U. per gli interventi nei processi esecutivi
Scritto da Administrator   
venerdì 01 giugno 2012
 
Oggetto: Circolare n. 10 dell’11 maggio 2012 (contributo unificato – disposizioni introdotte con l’art. 37 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111 ed art. 28 legge n. 183 del 12 novembre 2011), con riferimento all’art. 14, comma 3, d.p.r. 115/2002
 
Con riferimento al chiarimento da Voi fornito con la circolare di cui all’oggetto, relativamente alla disposizione contenuta nella seconda parte del comma 3, dell’art. 14 del d.p.r. 115/2002, si osserva quanto segue.
L’art. 14 del d.p.r. 115/2002, rubricato “obbligo di pagamento”, individua i destinatari dell’obbligo di pagamento del contributo unificato, i cui importi sono indicati nell’articolo precedente e, in particolare, nell’art. 13.
Quest’ultimo, al primo comma, distingue l’importo del contributo unificato in base al valore della controversia, fissando un importo tra Euro 37 ed Euro 1466.
Al secondo comma, indica l’importo del contributo unificato per i processi esecutivi, modulandolo da 37 euro a 242 euro, a seconda del tipo di processo esecutivo (immobiliare, mobiliare, opposizione agli atti esecutivi), a prescindere dal valore della domanda. Soltanto per quanto attiene i processi mobiliari, si inserisce il criterio del valore, in quanto prevede che per i processi esecutivi di valore inferiore a 2500 euro, il contributo sia di Euro 37. 
L’art 14 del d.p.r. 115/2002, al terzo comma, prescrive che “La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo”.
In tale disposizione emerge che il contributo unificato aumenta all’aumentare del valore della causa. La seconda parte del terzo comma dispone che “Le altre parti (cioè la parte diversa che per prima si costituisce in giudizio) quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta”.
Il legislatore ha, dunque, previsto il versamento del contributo unificato anche in capo a chi modifica la domanda, propone domanda riconvenzionale, formula una chiamata in causa, svolge un intervento, a prescindere dal mutamento del valore della causa. Per quanto riguarda la determinazione dell’importo, il legislatore fa riferimento al valore della domanda proposta. 
Tuttavia, la circolare di cui in oggetto, con riferimento al comma 3 dell’art. 14 d.p.r. 115/2002, rectius alla seconda parte del comma 3 dell’art. 14 d.p.r. 115/2002, prevede “il versamento di tale importo (cioè del contributo unificato) prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull’esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori. In tale ottica, ad esempio, l’intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del contributo unificato in base al valore della rispettiva domanda”.
Pertanto, dall’interpretazione ministeriale risulta che il pagamento del contributo unificato è dovuto anche in caso di intervento nelle procedure esecutive.
Tale interpretazione non sembra coerente con il sistema e, in particolare, con quanto prescritto dagli artt. 13, 1 e 2 comma, 14 d.p.r. 115/2002.
Proprio il riferimento, infatti, al valore della domanda nell’art. 14, letto anche alla luce dell’articolo 13, che differenzia nettamente il criterio di determinazione del valore del contributo unificato dei processi esecutivi dai processi di cognizione, induce ad escludere che tale disposizione trovi applicazione per i processi esecutivi e, quindi, per l’intervento nelle procedure esecutive, in quanto, come è stato dianzi rilevato, l’art. 13 per i processi esecutivi non modula il contributo unificato in base al valore della domanda (se non nella limitata ipotesi dei processi esecutivi mobiliari), ma individua un contributo fisso a seconda del tipo di procedura esecutiva.
In ogni caso, per quanto attiene l’importo del contributo, il Ministero prevede che esso vada determinato in base al valore della rispettiva domanda. Il Ministero, utilizzando l’espressione “rispettiva domanda”, sembra far riferimento al valore della domanda principale, cioè della domanda del creditore procedente, valore che, come detto, rileva nei processi esecutivi soltanto per quelli mobiliari. 
Pertanto, gli Uffici Giudiziari locali non possono, di certo, richiedere il contributo unificato all’interveniente facendo riferimento al valore della rispettiva domanda in base agli importi di cui all’art. 13, comma 1, d.p.r. 115/2002, come, invece, risulta faccia, per esempio, il Tribunale di Reggio Emilia, che “per le domande di intervento nel processo esecutivo va percepito un C.U. autonomo in relazione al valore della rispettiva domanda secondo lo scaglione del valore (Tabella A)”. Nel caso specifico, nella Tabella A sono, infatti, indicati gli importi da riscuotere nei processi di cognizione, in base all’art. 13, comma 1, del d.p.r. n. 115/2002, che, come già detto, non trova applicazione per i processi esecutivi. Al più, si potrebbe far riferimento agli importi, di cui all’art. 13, comma 2, del d.p.r. n. 115/2002, per i processi esecutivi, indicati, nel caso di specie, nella tabella C. Considerata la ratio e la lettera di cui agli artt. 13, 14 del d.p.r. 115/2002 nonché le diverse applicazioni della circolare da parte degli Uffici Giudiziari locali, si chiede che il Ministero convalidi l’interpretazione di cui sopra di questo Consiglio Nazionale al fine di evitare applicazioni non coerenti con il quadro normativo, che si risolvono in un ulteriore incremento indiscriminato del contributo unificato, in danno del diritto di azione e del diritto di uguaglianza, nonché in un aumento del contenzioso, in quanto lo scoraggiamento dell’intervento nel processo esecutivo comporterà inevitabilmente la proliferazione di giudizi autonomi, vanificando l’obiettivo di efficienza del sistema giudiziario.
RingraziandoLa della disponibilità, porgiamo i nostri migliori saluti.
 
Il Presidente f.f. Avv. Prof. Ubaldo Perfetti
 
 
 
 
Lo "sciopero bianco" dell'Avvocatura
Scritto da Administrator   
sabato 12 maggio 2012
 
Comunicato stampa del Movimento Forense sul prossimo "sciopero bianco" dell'avvocatura, proclamato dall'OUA per il mese di maggio e gli inizi di giugno.
 
In questo momento storico, proclamare uno sciopero bianco motivandolo principalmente contro l’aumento della pressione fiscale per gli avvocati è un grave errore” dichiara l’avv. Massimiliano Cesali, Presidente del Movimento Forense,  “E’ inutile, impopolare e contribuisce alla fuorviante costruzione dell’immagine di casta che tanti detrattori stanno ingiustamente attribuendo alla nostra categoria. Quello della pressione fiscale è un problema di tutti, non solo degli avvocati ed è ben diverso dalla situazione di tracollo in cui si trova la Giustizia. Assumere come presupposto della protesta l’aumento della pressione fiscale sugli avvocati oltre a non trovare corrispondenza a quanto deliberato dall’OUA, svilisce i reali e condivisi motivi della protesta dell’avvocatura.
 
Leggi tutto: segui il link qui sotto
 
 

 
 
 
 
 
Attivato il canale YouTube dell'Avv. Maurizio Storti
Scritto da Administrator   
martedì 08 maggio 2012

Aperto il canale YouTube dell'Avv. Maurizio Storti.

Lo strumento servirà per dare l'idea di ciò che succede nel mondo della giustizia: uno sguardo discreto, ma concreto e incisivo, sulla realtà dei Tribunale e delle Corti superiori, oltre agli uffici che, direttamente e indirettamente, ruotano attorno all'orbita della giurisdizione italiana.

Non mancheranno, inoltre, indiscrezioni e punti di osservazione dell'avvocatura e della magistratura. Sempre con garbo, ma con la convinzione che un'immagine valga più di mille parole.

Di seguito il link (in alto, nel topmenu, il percorso anche direttamente dal logo YouTube):

http://www.youtube.com/channel/UCQEcAzBgF1K73zAdTr5r5MA?feature=mhee

 

 

 
Comunicato OUA sulla modifica del CdA sulle lesioni di lieve entità
Scritto da Administrator   
martedì 01 maggio 2012
 
R.C.A. – CODICE DELLE ASSICURAZIONI - MODIFICHE ART. 139 -  
 
RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA DI LIEVE ENTITA’ 
 
L'OUA  AUSPICA L' INTERVENTO DELLE RAPPRESENTANZE DELLA MEDICINA LEGALE NEI CONFRONTI DI DISTORTE INTERPRETAZIONI DELLE NORME SUL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA. 
 
L’O.U.A., recependo il parere della propria Commissione Responsabilità Civile, valutato il  provvedimento in materia di  Responsabilità Civile Automobilistica contenuto nel testo della Legge 24.03.2012 (art. 32 - commi III  ter e quater), esprime allarme e preoccupazione per l’eventuale compromissione dei diritti dei danneggiati da circolazione stradale. 
Si segnalano infatti da parte di alcune imprese assicuratrici interpretazioni inammissibili del contenuto dell'art. 32 della l. 27/2012 che, come noto, ai commi 3 ter e 3 quater  dispone in materia  di danno alla persona integrando l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. 
La normativa interviene infatti nell'ambito dell'accertamento del danno biologico occupandosi delle "lesioni di lieve entità" subordinandone il risarcimento (delle lesioni e non dei postumi o delle menomazioni) a un non meglio definito "accertamento clinico strumentale obiettivo". 
Le norme, tecnicamente errate e tra loro contraddittorie, da più parti vengono già  utilizzate come pretesto per non risarcire i danneggiati e da parte di talune imprese assicuratrici si segnalano  già inammissibili pressioni nei confronti dei medici legali affinché gli stessi si adeguino a interpretazioni degli articoli di legge in contrasto  con la criteriologia medico legale e la stessa deontologia medica. 
Tali errate interpretazioni, già formalizzate dal  mondo assicurativo, determinerebbero infatti il paradosso di un mutamento per legge della scienza medico legale, tra l'altro limitato solo agli accertamenti medico legali da svolgersi in materia di RC auto. 
Le "circolari" che le imprese assicuratrici stanno inviando ai propri fiduciari medico legali, costituirebbero  un inusitato precedente che limita la professionalità e la indipendenza del medico legale, tanto più inammissibile poiché pone il professionista in contrasto con il proprio ordinamento deontologico che agli articoli 4 e 62 prevede che il medico debba operare secondo criteri scientifici rifuggendo da pressioni di ordine extra tecnico e da ogni genere di influenza e condizionamento. 
L'OUA, nel denunciare la gravità della situazione, auspica il tempestivo intervento di ogni livello associativo della Medicina Legale  affinché venga ribadita la validità della consolidata criteriologia medico legale, a tutela dei diritti dei danneggiati e degli stessi medici legali. 
 
Roma, 23 aprile 2012.
 
[FONTE: C.O.A. di Roma] 
 
 
 
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