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Avvocato Maurizio Storti

 

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Il 2.4.2014 è stato pubblicato sulla G.U. n. 77/2014 il “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense” DM 55/2014 del 10.3.2014 [scarica il file].
  
 
 

Dal settembre 2011 le notizie vengono girate anche su twitter.

 
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Riforma Cartabia
Scritto da Administrator   
mercoledì 15 marzo 2023
Entra in vigore dal 28 febbraio la Riforma Cartabia per il settore Civile. Una Riforma sulla quale già a suo tempo, in sede di Commissioni Giustizia di Camera e Senato, l’Ordine degli Avvocati di Roma ha fatto pervenire al legislatore riflessioni, suggerimenti e non ultimo forti perplessità.
Infatti, tale Riforma comporta un forte sacrificio delle garanzie di difesa e del contraddittorio, con notevole riduzione dei tempi concessi agli Avvocati per svolgere la loro funzione difensiva. Come se l’abnorme durata dei processi dipendesse dai termini concessi agli Avvocati piuttosto che dalla mancata risoluzione del carico organizzativo e dell’organico dei Magistrati e del personale amministrativo.
  
[FONTE
 
Leggi la Nota della Presidenza della Corte d'Appello di Roma sulle novità processuali (civile) della Riforma
 
 
 
 
 
I NUOVI COMPENSI PER L'AVVOCATO: PUBBLICATO IN GAZZETTA IL D.M. 147 DEL 2022
Scritto da Administrator   
lunedì 10 ottobre 2022
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’8.10.2022 n. 236 del decreto ministeriale 13 agosto 2022 n.147 si è conclusa la procedura del rinnovo della disciplina parametrica relativa alla professione forense (ferma al dm n.37/2018).

Occorre preliminarmente evidenziare che il decreto n.147/2022 entrerà in vigore il 23.10.2022, e quindi potrà trovare applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022.

E ciò in quanto il disposto dell’art.7 del decreto in questione – a differenza dei precedenti decreti parametrici – prevede espressamente che il decreto parametrico entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per semplificare la quantificazione del compenso dell’avvocato, sia al difensore che al giudice…ma anche al cliente, il decreto allega le nuove tabelle già sviluppate, aggiornate con gli indici istat.

In particolare il nuovo decreto prevede incentivi, con la finalità di spingere le parti alla conciliazione della lite, ma anche deterrenti per porre un freno alle cause c.d. bagatellari e strumentali. Infatti, il decreto n.147/20221 prevede come deterrente una riduzione del compenso del 75 per cento in caso di responsabilità processuale ex art.96 cpc e del 50 per cento nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda.

Come incentivo, per incoraggiare la funzione conciliativa dell’avvocato, il decreto prevede un incremento della remunerazione in caso di conciliazione giudiziale o transazione della lite, nonché in caso di soluzione positiva della procedura di mediazione e negoziazione assistita.

Il decreto “pone” anche limiti alla discrezionalità del giudice nella liquidazione del compenso prevedendo una percentuale unica del 50% che regola gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri, oltre ad eliminare dalla disciplina parametrica l’espressione “di regola” ove prevista.

Fra le innovazioni del nuovo decreto merita evidenziare: - la previsione di una tariffa oraria quantificata in una forbice di valori compresa tra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a trenta minuti, - la espressa previsione per l’avvocato che subentra al collega a giudizio già “iniziato”, della possibilità di essere retribuito anche per la fase di studio della controversia.

Il d.m. n.147/2022 interviene anche sui giudizi amministrativi prevedendo un aumento del compenso del 20% per la fase introduttiva quando è proposto ricorso incidentale, nonché per la fase cautelare monocratica quando vengono svolte ulteriori attività rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare.

E’ previsto altresì che il compenso della tabella parametrica relativa al Consiglio di Stato è aumentato per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, del 50% quando sono proposti motivi aggiunti, L’intervento più significato sui giudizi amministrativi è quello in materia di pubblici contratti, con la espressa previsione che l’utile effettivo o il profitto atteso in relazione all’interesse sostanziale perseguito dal cliente per l’applicazione dei parametri, si intendono non inferiori al 10 per cento del valore dell’importo dell’appalto.

Per superare le inadeguatezze del previgente sistema parametrico relativo alle procedure concorsuali, il decreto n.147/2002 ha introdotto una apposita tabella (20-bis) per la domanda di insinuazione al passivo fallimentare, nonché prevedendo l’applicazione della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte di appello per il reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare.

Intervento “intensivo” è stato effettuato anche in materia penale con la previsione di un aumento del compenso del 20% della tabella 15, allorquando le indagini difensive sono complesse o urgenti.

Viene prevista apposita tabella per i procedimenti innanzi al Magistrato di sorveglianza distinta da quella prevista per il Tribunale di Sorveglianza. Il dm 147/2002 interviene anche sul compenso dell’avvocato per l’attività stragiudiziale, statuendo che quando l’affare trattato si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte.

E’ rimodulato anche il compenso per gli affari di valore superiore a 520.000,00 euro prevedendo che il compenso sia liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell’affare, allegando, peraltro, specifica tabella parametrica (tabella 25).

Certamente è da “salutare” positivamente il nuovo decreto parametrico avendo “corretto” le inadeguatezze delle precedenti tabelle parametriche e le carenze per alcune attività professionali di difficile collocazione nella previgente disciplina parametrica.
 
_____________________________________ 

TESTO DEL NUOVO DECRETO MINISTERIALE SUI COMPENSI DEGLI AVVOCATI.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 agosto 2022, n. 147 
Regolamento recante modifiche  al  decreto  10  marzo  2014,  n.  55,
concernente la determinazione dei parametri per la  liquidazione  dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (22G00157)
(GU n.236 del 8-10-2022)
  Vigente al: 23-10-2022 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti gli articoli 1, comma 3,  e  13,  comma  6,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247;
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55,
recante la determinazione  dei  parametri  per  la  liquidazione  dei
compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma
6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
  Sulla proposta del Consiglio nazionale forense, pervenuta  in  data
10 febbraio 2022;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 2022;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la nota del 20  luglio  2022,  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e la relativa presa d'atto in data 11 agosto 2022;
 
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                                Art. 1
                 Modifiche alle disposizioni generali
                     in tema di compensi e spese
   1.  All'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.
                               Art. 2
 Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
  determinazione  dei  compensi  relativi  all'attivita'   civile   e
  amministrativa
   1. All'articolo 4 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «di regola sino all'80 per cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento», e l'ultimo periodo
e' soppresso;
    b) al  comma  1-bis,  le  parole:  «e'  di  regola  ulteriormente
aumentato del 30 per  cento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e'
ulteriormente aumentato fino al 30 per cento»;
    c) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
    d) al comma 3, le parole: «di regola» sono soppresse;
    e) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
      «4-bis. I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per  i
procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano  esclusivamente
a quelli aventi natura non contenziosa.»;
    f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
      «5-bis. Il giudice puo' riconoscere, se richiesto, il  compenso
previsto per la fase di  studio  della  controversia  in  favore  del
professionista che subentra nella difesa del cliente  in  un  momento
successivo alla fase introduttiva.»
    g) al comma 6, le parole: «la liquidazione  del  compenso  e'  di
regola aumentato fino  a  un  quarto  rispetto  a  quello  altrimenti
liquidabile per la fase decisionale» sono sostituite dalle  seguenti:
«il compenso per tale attivita' e' determinato nella  misura  pari  a
quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto,»;
    h) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
      «9. Nel caso di dichiarata responsabilita' processuale ai sensi
dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il  compenso  dovuto
all'avvocato del soccombente e' ridotto del 75 per cento  rispetto  a
quello   altrimenti   spettante.   Nei    casi    d'inammissibilita',
improponibilita' o improcedibilita'  della  domanda  il  compenso  e'
ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali  ragioni  esplicitamente
indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.»;
    i) al comma 10-bis le parole: «di regola» sono soppresse,  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando e'  proposto  ricorso
incidentale, il compenso per la fase introduttiva e'  aumentato  fino
al 20 per  cento.  I  compensi  per  la  fase  cautelare  monocratica
previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo quando vengono svolte
attivita'   ulteriori   rispetto   alla   formulazione   dell'istanza
cautelare.»;
    l) dopo il comma 10-bis sono aggiunti i seguenti:
      «10-ter. Nel caso di appello cautelare davanti al Consiglio  di
Stato e' dovuto il compenso previsto dalla allegata tabella n. 22 per
la fase di studio della controversia e per la fase  introduttiva  del
giudizio, nonche' il 50 per cento del  compenso  relativo  alla  fase
decisionale.
      10-quater. Nei giudizi davanti alla  Corte  di  cassazione,  il
compenso relativo alla fase  decisionale  del  giudizio  puo'  essere
aumentato fino al 50 per cento quando e' depositata memoria ai  sensi
dell'articolo 378 del codice di procedura civile.
      10-quinquies. Nei procedimenti di ammissione al  passivo  e  di
impugnazione dello stato passivo aventi ad oggetto crediti di  lavoro
dipendente, i parametri previsti dalla  allegata  tabella  n.  20-bis
possono essere ridotti fino al 50 per cento.
      10-sexies. Nel caso di reclamo in corte di appello  avverso  la
sentenza dichiarativa del fallimento e gli  altri  provvedimenti  del
tribunale fallimentare,  si  applicano  i  parametri  previsti  dalla
allegata tabella n. 12.
      10-septies. Per le attivita' difensive svolte dall'avvocato  in
qualita' di curatore del minore, il compenso e' liquidato  applicando
i parametri previsti  dalle  tabelle  allegate  al  presente  decreto
relative alle procedure e ai giudizi in cui  e'  di  volta  in  volta
nominato.».
  2. All'articolo 5 del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo
2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utile
effettivo e i profitti attesi si intendono di regola non inferiori al
10 per cento del valore dell'appalto, salvo che non siano  ricavabili
dagli atti di gara.»;
    b) al comma 6 le parole «di regola e»,  ovunque  ricorrono,  sono
soppresse.
  3.  All'articolo  6,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia  10  marzo  2014,  n.  55,  le  parole:  «di  regola»  sono
soppresse.
  4.  All'articolo  8,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia  10  marzo  2014,  n.  55,  le  parole:  «di  regola»  sono
soppresse.
  5.  All'articolo  9,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia  10  marzo  2014,  n.  55,  le  parole:  «di  regola»  sono
soppresse.
  6. All'articolo 10 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola»,  ovunque  ricorrono,  sono
soppresse.
  7. All'articolo  11,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia  10  marzo  2014,  n.  55,  le  parole:  «di  regola»  sono
soppresse.
                               Art. 3
 Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
      determinazione dei compensi relativi all'attivita' penale
   1. All'articolo 12 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «di regola fino all'80 per cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento»;
    b) al comma 2, le parole: «di regola» sono soppresse;
    c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis. I compensi previsti  per  le  indagini  difensive  sono
aumentati del 20 per cento quando tali indagini siano particolarmente
complesse o urgenti.
      3-ter. Per le attivita' difensive svolte davanti  al  Tribunale
per i minorenni, i compensi sono  liquidati  applicando  i  parametri
previsti dalla allegata tabella n. 15, con riferimento  all'autorita'
giudiziaria che sarebbe stata competente qualora al momento del fatto
l'imputato fosse stato maggiorenne.».
  2. All'articolo 17 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola» sono soppresse.
                               Art. 4
 Modifiche   alla   disciplina   dei   parametri   generali   per   la
  determinazione dei compensi relativi all'attivita' stragiudiziale
   1. All'articolo  18,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Quando, tuttavia, l'affare si compone di fasi  o  di  parti
autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati
per ciascuna fase o parte.».
  2. All'articolo  19,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole: «di regola sino all'80 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 50 per cento».
  3. All'articolo 20 del decreto  del  Ministro  della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole «di regola», ovunque ricorrono, sono soppresse;
    b) al comma 1-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso  in  cui  il  procedimento  di  mediazione  o  la  procedura  di
negoziazione assistita si concludano con un  accordo  tra  le  parti,
fermo il compenso per la fase di conciliazione,  i  compensi  per  le
fasi dell'attivazione e di negoziazione sono  aumentati  del  30  per
cento.».
  4. All'articolo  21,  comma  7,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole:  «di  regola  e»,  ovunque
ricorrono, sono soppresse.
  5. L'articolo 22 del decreto del Ministro della giustizia 10  marzo
2014, n. 55, e' sostituito dal seguente:
    «Art. 22 (Affari di valore superiore a euro 520.000,00). - 1. Per
le prestazioni  stragiudiziali  in  relazione  ad  affari  di  valore
superiore a euro 520.000,00 il compenso e' liquidato  sulla  base  di
una percentuale progressivamente decrescente del valore  dell'affare,
secondo quanto previsto dalla allegata tabella n. 25.».
  6. Dopo l'articolo 22 del decreto del Ministro della  giustizia  10
marzo 2014, n. 55, e' aggiunto il seguente:
    «Art. 22-bis (Compensi a tempo). - 1. Nel caso di pattuizione dei
compensi a tempo, si tiene conto di un  parametro  indicativo  da  un
minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o
frazione di ora superiore a trenta minuti.».
  7. All'articolo  24,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse;
  8. All'articolo  26,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «di regola» sono soppresse.
  9. All'articolo  27,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro  della
giustizia 10 marzo 2014, n. 55, le parole «, di regola,» e le  parole
«di regola» sono soppresse.
                               Art. 5
 Revisione delle tabelle dei parametri forensi allegate al decreto  di
        cui al Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55
   1. Le tabelle  allegate  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro della giustizia 10 marzo 2014,  n.  55  sono  sostituite  da
quelle allegate al presente regolamento.
                               Art. 6
                        Disposizione temporale
   1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle
prestazioni professionali esaurite successivamente alla  sua  entrata
in vigore.
                               Art. 7
                           Entrata in vigore
   1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 13 agosto 2022 
                                                 Il Ministro: Cartabia
 
 
[FONTE
 
 
 
 
La Giustizia entra nella Fase 2
Scritto da Administrator   
martedì 12 maggio 2020

La Giustizia entra oggi, 12 maggio 2020, nella c.d. “Fase 2” per la ripresa in sicurezza delle attività giudiziarie, dopo il periodo di due mesi di sospensione delle udienze e dei termini processuali, avviato a inizio marzo, poi prorogato e infine terminato ieri.

Per tale seconda fase la gestione delle attività giudiziarie è stata delegata ai vari capi degli Uffici Giudiziari, nel rispetto delle indicazioni generali e degli interventi individuati dal Legislatore.

Ogni Ufficio Giudiziario, dunque, ha provveduto con proprie linee guida e protocolli a individuare priorità e modalità di trattazione, mettendo a punto regole diverse da sede a sede (vedi qui anche per i protocolli per gli Uffici Giudiziari della Corte d'Appello di Roma).
 
Per la fase due, lo Studio Legale Storti ha adottato alcune regole comportamentali per consentire il corretto svolgimento dell'attività nell'emergenza sanitaria Covid-19. Vedi qui.
 

 
 
 
 
Protezione dei Dati Personali. GDPR
Scritto da Administrator   
martedì 22 maggio 2018

Il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali sarà direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018.

Anche gli studi legali, indipendentemente dalla loro dimensione, dalla struttura e dall’area di attività dovranno adeguarsi

I dati ai quali l’avvocato nell’esercizio delle sue funzioni ha accesso sono, per loro natura, particolarmente sensibili: essi possono infatti riguardare la salute, l’orientamento religioso politico o sessuale, dati giudiziari, situazione familiare, dati di minori etc, ed il loro trattamento obbedisce ad una logica specifica, diversa da quella dell’impresa commerciale, essendo intimamente connessa al rapporto di fiducia che lega l'avvocato al suo cliente e al rispetto degli obblighi deontologici, primo fra tutti l’obbligo di garantire il segreto professionale.

La divulgazione, anche accidentale di tali dati potrebbe ledere i diritti e la libertà delle persone coinvolte: l’avvocato dovrà pertanto avere una cura particolare nel proteggere tali dati, conformandosi alle previsioni normative che regolano la materia.

La protezione dei dati personali del cliente, oltre ad essere essenziale per garantire il segreto professionale, rappresenta un fattore di trasparenza e confidenzialità nel rapporto.

Al fine di evitare i pericoli della perdita di tali dati, gli avvocati dovranno prestare particolare attenzione a che:

Le finalità di trattamento dei dati e la loro trasmissione siano chiaramente definite;
Le misure di sicurezza (tanto informatica che fisica) siano precisamente individuate, definite e attuate;
Le persone coinvolte (segreteria, praticanti, colleghi, collaboratori a qualsiasi titolo) siano adeguatamente informate e coinvolte nel processo di protezione dei dati personali.
L’avvocato dovrà anche tenere presente che il progresso tecnologico deve comunque rispettare gli obblighi deontologici e normativi: pertanto, anche nelle ipotesi in cui lo studio abbia esternalizzato a terzi alcuni servizi (ad esempio l’utilizzo di una segreteria virtuale, la conservazione dei dati su cloud), o utilizzi propri mezzi di comunicazione a terzi (sito web, blog, servizi di consultazione on line, utilizzo di siti terzi), dovrà prestare la massima attenzione a che i dati siano trattati in modo sicuro e nel rispetto delle norme.

Il nuovo Regolamento, oltre ad individuare i principi cui ci si deve attenere ai fini della protezione dei dati del cliente, consente all’avvocato nuovi spazi di intervento professionale: quali giuristi in possesso di particolari competenze potranno infatti prestare consulenza in materia di privacy ai loro clienti, e rivestire le funzioni di responsabile della protezione dei dati, ove in possesso anche di competenze tecniche specifiche.

[...]
 
 
 
 
Il Codice della privacy verrà abrogato
Scritto da Administrator   
venerdì 23 marzo 2018

Il Consiglio dei Ministri si è riunito lo scorso mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 15.19 a Palazzo Chigi, e su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
A far data dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, il vigente Codice in materia di protezione dei dai personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in tema di tutela della privacy.
 
[Fonte
 
 
 
Nuova denominazione delle sezioni del Tribunale di Roma
Scritto da Administrator   
mercoledì 06 settembre 2017

Il Presidente del Tribunale Ordinario di Roma con apposito provvedimento ha disposto la nuova denominazione delle sezioni a seguito della reingegnerizzazione del sistema informatico del Consiglio Superiore della Magistratura che non consente di poter mantenere l’attuale numerazione delle sezioni con l’aggiunta del bis e che prevede la collocazione delle sezioni specializzate “in coda” alle sezioni ordinarie.
Di seguito l’elenco aggiornato delle sezioni penali e civili –ad eccezione dell’Area Lavoro, che rimane invariata-:

SEZIONI CIVILI
1 FAMIGLIA
2 P.A.
3 ESECUZIONI MOBILIARI (EX 4 BIS)
4 ESECUZIONI IMMOBILIARI
5 COMUNIONE E CONDOMINIO
6 LOCAZIONI
7 POSSESSORIE E D.I.
8 SUCCESSIONI E DIVISIONI
9 GIUDICE TUTELARE (EX 1 BIS)
10 COMPRAVENDITE IMMOBILIARI
11 ORDINI PROFESSIONALI
12 RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DA IMMOB.
13 RESPONSABILITA’ PROFESSIONALI
14 FALLIMENTARE
15 AGRARIA
16 IMPRESE 1 - SOCIETARIO (EX 3)
17 IMPRESE 2 – PROPRIETA’ INDUSTRIALI (EX 9)

SEZIONI PENALI
1 PRIMA
2 SECONDA
3 MISURE DI PREVENZIONE
4 QUARTA
5 QUINTA
6 SESTA
7 SETTIMA
8 OTTAVA
9 NONA
10 DECIMA
11 TRIBUNALE DEL RIESAME (EX 3 BIS)
 
 
 
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Proverbio/massima/motto

"Iniziare un litigio è come aprire una diga, prima che la lite si esasperi, troncala" (Proverbi 17,14) 

"Con due righe scritte da un uomo si può fare un processo al più innocente" (Armand Jean du Plessis, Cardinale e Duca di Richelieu)

"Anche se non temo Dio e non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta, le farò giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi" (Luca 18, 1-8)

"Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. (Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo - 2, 1-2)

"Lo Studio si impegna ad offrire all'Assistito il miglior rapporto possibile con il Tribunale: non facendoglielo vedere"

"L’errore giudiziario non esiste, giacché è la giustizia stessa a costituire il colpevole come tale." 

"L'azione a tutela del diritto costituisce momento essenziale di un ordinamento perché solo per essa si può parlare di giuridicità dell'ordinamento. Se un diritto non è tutelabile, non è un diritto." (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili 16 febbraio 2016, n. 2951)

 

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