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martedì 08 maggio 2012 |
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Aperto il canale YouTube dell'Avv. Maurizio Storti. Lo strumento servirà per dare l'idea di ciò che succede nel mondo della giustizia: uno sguardo discreto, ma concreto e incisivo, sulla realtà dei Tribunale e delle Corti superiori, oltre agli uffici che, direttamente e indirettamente, ruotano attorno all'orbita della giurisdizione italiana. Non mancheranno, inoltre, indiscrezioni e punti di osservazione dell'avvocatura e della magistratura. Sempre con garbo, ma con la convinzione che un'immagine valga più di mille parole. Di seguito il link (in alto, nel topmenu, il percorso anche direttamente dal logo YouTube): http://www.youtube.com/channel/UCQEcAzBgF1K73zAdTr5r5MA?feature=mhee 
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martedì 01 maggio 2012 |
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R.C.A. – CODICE DELLE ASSICURAZIONI - MODIFICHE ART. 139 - RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA DI LIEVE ENTITA’ L'OUA AUSPICA L' INTERVENTO DELLE RAPPRESENTANZE DELLA MEDICINA LEGALE NEI CONFRONTI DI DISTORTE INTERPRETAZIONI DELLE NORME SUL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA. L’O.U.A., recependo il parere della propria Commissione Responsabilità Civile, valutato il provvedimento in materia di Responsabilità Civile Automobilistica contenuto nel testo della Legge 24.03.2012 (art. 32 - commi III ter e quater), esprime allarme e preoccupazione per l’eventuale compromissione dei diritti dei danneggiati da circolazione stradale. Si segnalano infatti da parte di alcune imprese assicuratrici interpretazioni inammissibili del contenuto dell'art. 32 della l. 27/2012 che, come noto, ai commi 3 ter e 3 quater dispone in materia di danno alla persona integrando l’art. 139 del Codice delle Assicurazioni. La normativa interviene infatti nell'ambito dell'accertamento del danno biologico occupandosi delle "lesioni di lieve entità" subordinandone il risarcimento (delle lesioni e non dei postumi o delle menomazioni) a un non meglio definito "accertamento clinico strumentale obiettivo". Le norme, tecnicamente errate e tra loro contraddittorie, da più parti vengono già utilizzate come pretesto per non risarcire i danneggiati e da parte di talune imprese assicuratrici si segnalano già inammissibili pressioni nei confronti dei medici legali affinché gli stessi si adeguino a interpretazioni degli articoli di legge in contrasto con la criteriologia medico legale e la stessa deontologia medica. Tali errate interpretazioni, già formalizzate dal mondo assicurativo, determinerebbero infatti il paradosso di un mutamento per legge della scienza medico legale, tra l'altro limitato solo agli accertamenti medico legali da svolgersi in materia di RC auto. Le "circolari" che le imprese assicuratrici stanno inviando ai propri fiduciari medico legali, costituirebbero un inusitato precedente che limita la professionalità e la indipendenza del medico legale, tanto più inammissibile poiché pone il professionista in contrasto con il proprio ordinamento deontologico che agli articoli 4 e 62 prevede che il medico debba operare secondo criteri scientifici rifuggendo da pressioni di ordine extra tecnico e da ogni genere di influenza e condizionamento. L'OUA, nel denunciare la gravità della situazione, auspica il tempestivo intervento di ogni livello associativo della Medicina Legale affinché venga ribadita la validità della consolidata criteriologia medico legale, a tutela dei diritti dei danneggiati e degli stessi medici legali. Roma, 23 aprile 2012. [FONTE: C.O.A. di Roma] |
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sabato 07 aprile 2012 |
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"Innalzare la posizione dell’Italia che nell’annuale rapporto pubblicato dalla Banca Mondiale sugli ostacoli all’attività d’impresa in 183 paesi del mondo si é quest’anno classificata 87/ma, ancor più in basso rispetto all’83/ma posizione del 2011. E’ questo l’obiettivo che intende raggiungere il tavolo permanente "Doing business: profili regolatori" oggi costituitosi presso il ministero della Giustizia assieme ai dicasteri dell’Economia, dello Sviluppo Economico e della Funzione pubblica, con il contributo della Banca d’Italia. Del tavolo fanno anche parte esperti di associazioni imprenditoriali (Abi, Ania, Confindustria, Alleanza delle Cooperative, Assonime, Rete Imprese).
Durante la prima riunione, alla presenza del guardasigilli Paola Severino e dei sottosegretari Andrea Zoppini e Salvatore Mazzamuto, sono stati definiti gli obiettivi del tavolo: predisporre una serie di interventi normativi da adottare entro il prossimo maggio per incrementare la performance dell’Italia già nel rapporto "Doing Business 2013" e avviare un processo di riforme più organico da realizzare nel medio periodo per migliorare stabilmente l’assetto regolatorio italiano, accrescendone flessibilità ed equilibrio. “Intendiamo così incidere sui fattori negativi che scoraggiano gli investimenti nel nostro Paese”, ha sottolineato il ministro Severino. Tra le diverse aree d’intervento assumono particolare rilievo le semplificazioni per la costituzione delle Srl, una migliore disciplina per l’utilizzo delle garanzie mobiliari, la revisione delle procedure esecutive nell’ambito del processo civile per accelerarne i tempi." Ecco l'ennesimo colpo all'avvocatura: il Ministro "Avvocato" Severino ha dato vita ad un tavolo permanente per discutere, tra l'altro, della riforma del processo civile ai fini del miglioramento dell'impresa in Italia. In buona sostanza, operare sul processo civile per il fine del business (Doing business è infatti il nome dato all'iniziativa). Già il fine indicato delinea miseramente i limiti dell'eventuale intervento. Si aggiunga, oltretutto, che gli interpreti designati alla detta opera di riforma non sono quelli che concretamente lavorano nel processo: ossia gli Avvocati e i Magistrati. "...giuristi, legislatori, giudici concorrono in un unico atto all'avvento del giudizio" Così la vedeva S. Satta nel 1956. Già pronte diverse iniziative degli Avvocati romani per sensibilizzare il dicastero ad accogliere anche i suggerimenti dell'Avvocatura.. Sotto il link dal Ministero della Giustizia:
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martedì 20 marzo 2012 |
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato l'ORDINANZA n. 916 del 6.3.2012 sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2012, proposto dal Ministero della Giustizia contro Antonio Galletti & co. per la riforma dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA SEZIONE I n. 4912/2011, resa tra le parti, concernente la LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLE CANCELLERIE:
"Considerato che l’appello proposto avverso l’ordinanza di accoglimento della misura cautelare appare fondato, poiché - in disparte ogni migliore valutazione della sussistenza del fumus boni iuris in sede di esame nel merito del ricorso proposto - non appare attuale e concreto il danno lamentato dai ricorrenti in I grado, tenuto anche conto, a tali fini, degli strumenti telematici predisposti in alternativa al deposito cartaceo e le concrete modalità di accesso e di smaltimento dell’utenza definite in relazione al concreto orario di apertura delle cancellerie"
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, pertanto, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado. |
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martedì 20 marzo 2012 |
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Nella sezione "giurisprudenza", la sentenza per esteso relativa alla negata richiesta di trascrizione (e quindi alla negata ammissibilità) in Italia del matrimonio contratto all'estero tra soggetti dello stesso sesso. La Cassazione respinge il ricorso, dando torto agli sponsali, ma con delle precisazioni. "...la specifica questione che - per la prima volta - è posta all'esame di questa Corte, consiste nello stabilire se due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano contratto matrimonio all'estero - nella specie, nel Regno dei Paesi Bassi che, con la L. 21 dicembre 2000, n. 9, sull'apertura delle posizioni matrimoniali, ha tra l'altro sostituito l'art. 30 c.c., comma 1, il quale dispone che "Un matrimonio può essere celebrato tra due persone di sesso diverso o dello stesso sesso" -, siano, o no, titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano.
E' di tutta evidenza che la risposta a tale specifico quesito dipende dalla soluzione della più generale questione - anch'essa nuova per questa Corte - se la Repubblica italiana riconosca e garantisca a persone dello stesso sesso, al pari di quelle di sesso diverso, il "diritto fondamentale di contrarre matrimonio, discendente dagli artt. 2 e 29 Cost., ed espressamente enunciato nell'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (Corte costituzionale, sentenza n. 245 del 2011, che richiama la sentenza n. 445 del 2002)..." |
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